Sentenza 7 dicembre 2002
Massime • 1
Il rapporto previdenziale, nell'ambito dei coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dall'autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi, ma non il diritto alle prestazioni, che sorge solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, a nulla rilevando che tale iscrizione sia retroattiva e comporti il pagamento dei relativi contributi, senza che assuma rilievo la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni, atteso che quest'ultimo è legato nel nostro ordinamento alla compresenza di molteplici requisiti, tra i quali, nella specie, l'assolvimento, da parte della lavoratrice, del dovere - onere di tempestiva denuncia dell'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria. Peraltro, la diversa disciplina tra le lavoratrici agricole subordinate a quelle autonome (quali le coltivatrici dirette) trova giustificazione nel fatto che, per queste ultime, l'adempimento degli obblighi afferenti la costituzione del rapporto previdenziale non è soggetto al datore di lavoro, ma è rimesso alla loro volontà a diligenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17470 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO BA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 498/99 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 24/12/99 R.G.N. 46/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato JENI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Saluzzo, con sentenza pronunciata il 23 novembre 1998, accoglieva il ricorso col quale la sig. RB BI, coltivatrice diretta, chiedeva che l'INPS venisse condannato a corrisponderle il trattamento di maternità in relazione al parto avvenuto il 1^ giugno 1996.
Avverso la decisione di primo grado L'INPS proponeva appello al Tribunale di Saluzzo il quale, con sentenza depositata il 14 febbraio 2000 lo rigettava rilevando che, sebbene la coltivatrice avesse domandato l'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti solo dopo il parto, richiedendo tuttavia la retrodatazione degli effetti al 13 giugno 1995, riteneva che nessun rilievo poteva attribuirsi alla data della richiesta di iscrizione negli stessi elenchi, posto che l'art. 3 della legge n. 54729 dicembre 1987 n. 546 applicabile alla fattispecie, richiedeva soltanto il possesso dello status di coltivatrice diretta (requisito non contestato dall'INPS) e la ricorrente risultava iscritta, sia pure per successiva regolarizzazione, negli appositi elenchi dei coltivatori diretti in forza dell'effetto retroattivo della domanda di iscrizione. Osservava che alla retrodatazione dell'iscrizione conseguiva la richiesta di versamento dei contributi anche per il periodo anteriore alla domanda di iscrizione, sicché non vi era alcuna ragione, ne' economica ne' giuridica, per non retrodatare anche la copertura assicurativa. Riteneva il Tribunale che nel caso di specie non era invocabile un'ipotesi di "rischio precostituito" in quanto la posizione dell'INPS non era in alcun modo assimilabile a quella disciplinata dall'art. 1895 c.c. e che fuorvianti erano i richiami alla non applicabilità ai lavoratori autonomi del principio della automaticità delle prestazioni ed alla non provata circostanza del mancato versamento dei contributi per il periodo regolarizzato con effetto retroattivo.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1, 2, 3, e 6 della legge 29 dicembre 1987 n. 546; dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 come modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153; del combinato disposto degli artt. 1886 e 1895 del codice civile;
dell'art. 62 della legge 3 aprile 1969 n. 53; dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. nonché carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di esaminare la normativa del settore sopra indicata per la quale l'instaurazione del rapporto previdenziale per i coltivatori diretti decorre dalla pubblicazione degli appositi elenchi quinquennali;
ritenuto dunque, che il momento determinante ai fini previdenziali e delle prestazioni è quello della iscrizione (o quello della domanda di iscrizione ex art. 4 DLgs n. 212/1946), solo da tale momento andava esaminata la cd. preesistenza o meno del rischio, ai fini del riconoscimento delle prestazioni, essendo irrilevante che il rapporto, per altri versi (obbligo contributivo) potesse retroagire: con la conseguenza che nel caso in esame, in cui la domanda di iscrizione era avvenuta successivamente al parto, al momento in cui si era verificato l'evento assicurato, cioè l'inizio del periodo indennizzabile, non si era ancora instaurato il rapporto previdenziale e la coltivatrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1886 e 1895 del codice civile, applicabili anche nel vigente ordinamento previdenziale caratterizzato dalla finalità di "tutela del rischio", non poteva vantare alcun diritto alla prestazione di maternità essendo l'evento precostituito all'inizio del rapporto previdenziale. Riguardo alla decorrenza retroattiva all'anno 1995 per il pagamento dei contributi, prosegue il ricorrente, essa era addebitabile esclusivamente all'inadempienza al dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati circa l'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria, dovendosi distinguere tra rapporto previdenziale, avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni, che può essere legato ad ulteriori requisiti, e rapporto contributivo, avente ad oggetto il pagamento dei contributi.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che se il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto, talvolta tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti come avviene ad esempio quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale costituito dallo svolgimento dell'attivitù lavorativa, anche di altri elementi, egualmente necessari e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Tale evenienza si verifica per i coltivatori diretti il cui rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione allo stesso (Cass. 5 marzo 2001 n. 3192). Ciò trova preciso fondamento nella normativa di settore per la quale il requisito dell'assicurazione per i coltivatori diretti si consegue con la pubblicazione degli appositi elenchi quinquennali, nella cui vigenza sono compilati per ciascun anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione e suppletivi relativi ad anni decorsi (art. 11 legge 9 gennaio 1963 n. 9, modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153). Tant'è vero che, per quanto attiene alle prestazioni di malattia, al fine di non pregiudicarne la fruizione, il settimo comma dell'art. 11 ora citato, prevede la possibilità di ottenere l'iscrizione in via d'urgenza, secondo quanto stabilito per i lavoratori agricoli dipendenti ai sensi dell'art. 4, quarto comma del D.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212. Non c'è dubbio che la necessità ravvisata dal legislatore dell'applicazione ai coltivatori diretti della possibilità di ottenere il cd. certificato d'urgenza, si che, nelle more della formazione degli elenchi, gli effetti dell'iscrizione possono essere anticipati con l'esibizione di detto certificato attestante il diritto all'iscrizione negli elenchi dell'anno in corso, con conseguente ammissione alle prestazioni previdenziali dalla data di richiesta del certificato stesso (Corte Cost. 10 novembre 1995 n. 483), costituisce una conferma di evidente valore sistematico ed interpretativo, del significato da attribuirsi agli elenchi di categoria.
Per quanto riguarda più specificamente la pretesa economica fatta valere in giudizio dalla sig. BI, va richiamata la legge 29 dicembre 1987 n. 546, che all'art. 1 prevede la corresponsione di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio nei confronti delle lavoratrici autonome tra cui espressamente, le coltivatrici dirette, mentre il successivo art. 6 fa riferimento alle lavoratrici iscritte ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria e, come tali, inserite negli appositi elenchi.
Ne discende che i criteri generali sopra illustrati previsti per l'assicurazione pensionistica e di malattia dei coltivatori diretti, fondati sulla iscrizione negli elenchi di categoria, devono essere ritenuti operanti anche in relazione all'assicurazione di maternità delle coltivatrici dirette (Cass. 5 marzo 2001 n. 3192). È, dunque, con riguardo al momento della domanda di iscrizione che andava accertata dal Giudice a quo l'esistenza dell'evento tutelato ai fini del riconoscimento delle prestazioni.
Nel caso in esame come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso dell'INPS, l'evento assicurato, cioè l'inizio del periodo indennizzabile, si è verificato il 2 aprile 1996 (due mesi prima del parto avvenuto il 1^ giugno 1996), mentre la richiesta di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è avvenuta successivamente all'inizio dell'astensione obbligatoria per maternità. Ne deriva che alla predetta data del 2 aprile 1996 non si era ancora instaurato il rapporto previdenziale tra la coltivatrice diretta e l'Istituto ricorrente, in quanto non era stata ancora presentata la domanda di iscrizione negli elenchi e quindi la BI non poteva vantare alcun diritto alla prestazione di maternità. Spetta infatti all'interessato - come ha rilevato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 483/1995 riguardante una lavoratrice agricola subordinatane, momento in cui abbia i requisiti richiesti richiedere "senza indugio" la certificazione al fine di poter fruire delle prestazioni previdenziali. Diversamente, conclude la Corte, l'INPS "sarebbe esposto al pericolo di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato al momento successivo al decorso della malattia, in contraddizione col presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda".
Tali considerazioni non perdono di validità nell'ipotesi in cui l'assicurata sia una coltivatrice diretta (che, anzi, essendo i contributi a suo carico, può avere maggiore interesse a procrastinare l'iscrizione negli elenchi), ne' può ritenersi contraddetta dal fatto che, nel caso in esame l'iscrizione è stata richiesta ed ottenuta con effetto retroattivo dal giugno 1995. Al riguardo occorre considerare, per un verso che tale situazione trova ampia giustificazione sulla base dell'illustrato meccanismo previsto dalla normativa vigente ed è addebitabile esclusivamente all'inadempienza al dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati circa l'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria;
per altro verso che il sistema di sicurezza sociale, secondo la costituzione e le leggi ordinarie, non consente di configurare alcuna relazione sillagmatica tra contributi e prestazioni, atteso che l'obbligazione contributiva è imposta unicamente per la soddisfazione di un interesse pubblico (Cass. 27 luglio 1996 n. 6798). Appare quindi coerente al sistema la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni che, in base al nostro ordinamento giuridico, è legato, di regola alla compresenza di molteplici requisiti.
In conclusione deve affermarsi che il rapporto previdenziale, nell'ambito dei coltivatori diretti anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi ma non il diritto alle prestazioni.
È anche opportuno rilevare anche che l'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 che prevede il riconoscimento dell'indennità
di maternità in favore delle lavoratrici agricole subordinate indipendentemente dalla data di pubblicazione dell'elenco o della rilascio del certificato d'urgenza, non è applicabile alle lavoratrici autonome, che hanno una loro propria e distinta disciplina. Tant'è che l'art. 9 della legge n. 546 del 1987 richiama la legge n. 1204 de 1971, sulla maternità in generale, solo ed unicamente per dichiarare abrogate le norme del titolo 3^ (dedicato all'assegno di natalità per le lavoratrici autonome). E tale diversità di disciplina trova idonea giustificazione nel fatto che, mentre il riferimento alla data di pubblicazione dell'elenco o del rilascio del certificato potrebbe eccessivamente penalizzare il lavoratore dipendente sottoposto, pur sempre, all'autorità del proprio datore di lavoro anche relativamente agli obblighi afferenti la costituzione del rapporto previdenziale, lo stesso non può affermarsi in relazione ai lavoratori autonomi per i quali l'adempimento di detti obblighi è, in linea di principio, rimessa alla loro volontà e diligenza.
Nel caso in esame, quindi, il diritto della coltivatrice diretta alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987 n. 546, poteva essere esercitato solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, ancorché l'iscrizione sia avvenuta con effetto retroattivo, con il conseguente obbligo del versamento dei contributi per il periodo precedente.
Il ricorso va, pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in parziale riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda proposta da RB BI con decorrenza, tuttavia, dalla data della domanda di iscrizione quale coltivatrice diretta.
Ricorrono giusti motivi per condannare l'INPS a pagare a RB BI la metà delle spese sostenute per i giudizi di merito, così come liquidate per l'intero dal Pretore e dal Tribunale di Saluzzo, e compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda proposta da RB BI con decorrenza dalla data di richiesta di iscrizione quale coltivatrice diretta;
condanna l'INPS a pagare a RB BI metà delle spese sostenute per i giudizi di merito, così come liquidate per l'intero dal Pretore e dal Tribunale di Saluzzo;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2002