Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17470
CASS
Sentenza 7 dicembre 2002

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Il rapporto previdenziale, nell'ambito dei coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dall'autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi, ma non il diritto alle prestazioni, che sorge solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, a nulla rilevando che tale iscrizione sia retroattiva e comporti il pagamento dei relativi contributi, senza che assuma rilievo la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni, atteso che quest'ultimo è legato nel nostro ordinamento alla compresenza di molteplici requisiti, tra i quali, nella specie, l'assolvimento, da parte della lavoratrice, del dovere - onere di tempestiva denuncia dell'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria. Peraltro, la diversa disciplina tra le lavoratrici agricole subordinate a quelle autonome (quali le coltivatrici dirette) trova giustificazione nel fatto che, per queste ultime, l'adempimento degli obblighi afferenti la costituzione del rapporto previdenziale non è soggetto al datore di lavoro, ma è rimesso alla loro volontà a diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17470
    Data del deposito : 7 dicembre 2002

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