Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
(IST.NE GIUDICE DI PACE) 499 0/02 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 17699/99 Consigliere- Cron.11309 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.03/12/01 W Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IA IN, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dagli DIANA ANGELA PUNZI, avvocati ANTONIO FIORDELISI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CO UI;
intimato avverso la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di BUCCINO, depositata il 27/04/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1626 udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- -1-A LL c/ AC RG 17699/99 Oggetto: pagamento prestarioni professionali- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 18.2.99, IG AC - pre- messo che, su incarico professionale ricevuto da Gian- carlo D'RI nel gennaio del 1994, aveva provveduto alla voltura ed all'accatastamento d'un immobile di proprietà del committente;
che, deceduto quest'ultimo nel settembre aveva chiesto alle eredi ST IE, mo-1996, glie, e CI ed NT D'RI, figlie, il compenso per la resa prestazione, indicato in £ 2.266.457 su conforme parere di congruità reso dal competente ordine professio- nale il 10.7.97; che delle nominate eredi la sola CI D'RI aveva provveduto a corrispondergli la quota di sua pertinenza pari a £ 755.300, mentre le altre due non ave- vano provveduto nonostante al riguardo sol-lecitate conveniva ST IE ed NT D'OR innanzi al giudice di pace di Buccino al fine di sentir condanna- re ciascuna di esse al pagamento in suo favore della som- ma di £ 755.300. In corso di giudizio NT D'RI provvedeva a corrispondere all'attore quanto richiestole, mentre Cri- stina LL si costituiva contestando l'avversa pre- tesa per già avvenuto pagamento ed, in ogni caso, per in- tervenuta prescrizione presuntiva. Con sentenza 27.4.99, l'adìto giudice - ritenuto che il diritto fatto valere dall'attore fosse comprovato LL c/ AC RG 17699/99 dall'avvenuto pagamento delle rispettive quote della me- desima obbligazione da parte delle altre obbligate e dal parere espresso dall'ordine professionale sull'attività svolta dall'attore stesso;
che la richiesta del detto pa- rere avesse, inoltre, interrotto la prescrizione invo- cata dalla convenuta - condannava ST IE al pagamento della somma di £ 755.300 oltre interessi in fa- vore di IG AC. Avverso tale decisione ST IE propo- neva ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con laIl primo motivo ricorrente - denunziando nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 CPC per violazione dell'art. 101 CPC si duole che il - giudice del merito, avendo verbalizzato all'udienza del 20.4.99 rilevato che DOR CI e DOR NT hanno adempiuto agli obblighi nei confronti di AC IG e restando da liquidare la parte dovuta dalla sig.ra Mecca- riello AR ST, invita le parti a concludere e a trattare la causa>>, abbia in tal guisa adottato un prov- vedimento apoditticamente decisorio sull'an, antici- patore della sentenza e lesivo dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio. Il motivo non merita accoglimento. LL c/ AC RG 17699/99 A prescindere dalla soggettiva e non condivisibile interpretazione data dalla ricorrente alla motivazione dell'ordinanza de qua, devesi, infatti, anzi tutto, con- siderare che, ex art. 175/I CPC, le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e tradursi in motivi di nullità della sentenza. D'altra parte, i detti provvedimenti resi in corso d'istruttOR, ove ritenuti lesivi dei diritti della par- te, debbono formare oggetto di tempestivo reclamo nell' ambito del giudizio medesimo nel quale sono stati emessi, onde, ove siffatta formale contestazione non abbia avuto luogo, è preclusa la deduzione della loro pretesa ille- gittimità come motivo di gravame, tanto più in sede di legittimità. Nella specie, questioni relative all'illegittimità dell'ordinanza 20.4.99 non sono state sollevate nel giu- dizio di merito, secondo quanto risulta dall'esame delle varie parti della sentenza impugnata;
poiché, dunque, contro la stessa non è stata formulata censura per omesso esame di specifiche prospettazioni di parte sul punto in questione, le asserzioni sulle quali si basano le relati- ve tesi restano, di conseguenza, incontrollate ed incon- trollabili, attesa la natura del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impu- LL c/ AC RG 17699/99 -4- gnata in rapporto alle questioni di diritto già espressa- mente proposte in sede di merito. Al riguardo, questa Corte ha, infatti, avuto ripe- tutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di contraddittorio e siano, dunque, già com- prese nel thema decidendum del giudizio di merito quale fissato dalle richieste e dalle deduzioni delle parti. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando vizio di motivazione si duole che il giudice di pace abbia respinto, senza darne adeguata ragione, l'eccezione d'intervenuta prescrizione presuntiva dalla stessa solle- vata. Il motivo non merita accoglimento. Devesi, infatti, considerare come la sentenza resa dal giudice di pace ex art. 113 sec. co. CPC possa for- mare oggetto di censura in sede di legittimità soltanto ove affetta da nullità, ex art. 360 n. 4 CPC, per essere la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fon- data su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio essere la moti- decidendi ed, ex art. 360 n. 5 CPC, per radicalmente ed insanabilmente contraddittOR. vazione Nell'impugnata sentenza non è obiettivamente ri- scontrabile alcuno dei menzionati vizi motivazionali, LL c/ AC RG 17699/99 -5- giacché il giudice di pace ha disatteso l'eccezione de qua sotto tre distinti profili, id est ritenendo sia che l'attore avesse interrotto la prescrizione con il propor- re l'istanza di parere sulla congruità della parcella al consiglio dell'ordine, sia che la prescrizione avesse CO- minciato a decorrere solo a partire dall'ottenimento di tale parere in relazione all'art. 2935 CC, sia che gli effetti ex art. 2944 CC del riconoscimento del debito ravvisato negli atti solutori compiuti dalle altre indi- cate debitrici fossero estensibili anche alla convenuta. Può senz'altro dubitarsi della correttezza giuridi- ca delle riportate argomentazioni, ma devesi non di meno escludere ch'esse non rappresentino un'adeguata e logica motivazione, giacché non solo evidentemente forniscono delle ragioni alla decisione, ma va loro riconosciuto il tipico carattere attribuito dall'art. 113 sec. co. CPC nel testo stabilito, con decorrenza 1.5.95, dall'art. 21 della L 21.11.91 n. 374, alle sentenze rese dal giudice di pace nelle controversie di valore entro i due milioni di lire della cosiddetta equità formativa o sostituti- va, quale introdotta dalla richiamata norma, per il caso regolatovi, in luogo di quella correttiva od integrativa. Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, in tali ipotesi, anche se il giudicante abbia applicato nor- me di legge ritenute corrispondenti all'equità ovvero ab- LL c/ AC RG 17699/99 -6-A • bia espressamente menzionato norme di diritto pur senza riferimento alcuno all'equità, devesi, comunque, presume- re implicita la corrispondenza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola di equità, ond'è che l'eventuale errore di diritto, non denunziabile ex art. 360 n. 3 CPC per espressa previsione normativa, tan- to meno può costituire vizio di motivazione. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 3.12.2001. Il Presidente Il est.fore. кепти Helling IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna BEPOSITATO IN CANCELLERIA :8 APR. 2002 IL CANCELLIER Roma