Sentenza 8 giugno 2012
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile soltanto nel caso in cui l'esposizione dipenda da una condotta, attiva od omissiva, del possessore, a nulla rilevando che la relativa decisione sia assunta in forza di una situazione necessitata ovvero della consuetudine, e sia ispirata a criteri di comodità, senza essere imposta da esigenze imprescindibili. (Fattispecie relativa al furto di limoni pendenti dalla pianta, nella quale la circostanza aggravante "de qua" è stata esclusa, per il rilievo che il furto aveva riguardato frutti pendenti, non previamente mobilizzati dal possessore).
Commentario • 1
- 1. Rubare le olive è reato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2012, n. 35956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35956 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2012 |
Testo completo
MASS MARK 35956 / 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica 8 giugno 2012 Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: Presidente 14331204 Sentenza n.: - dott. Giuliano Casucci Consigliere Reg. gen. n.: 326/2012 - dott. Domenico Gallo - dott. Alberto Macchia Consigliere -dott. Giovanni Diotallevi Consigliere relatore dott. Giovanna Verga Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pg presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di - NI RL n. a Castrovillari il 19 agosto 1979; OL OR, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza pronunciata da parte della Corte d'appello di Catanzaro in data 3 ottobre 2011; Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza im- pugnata;
sentito l'avv.to Giovanni Franco del foro di Castrovillari che ha concluso per il ri- getto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il PG presso la Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazio- ne avverso la sentenza pronunciata da parte della Corte d'appello di Catanzaro in data 3 ottobre 2011, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Ca- strovillari dell'8 luglio 2008, appellata da NI RL e OL OR, ha di- chiarato di n.d.p. nei confronti dei predetti in relazione al reato di furto loro a- scritto, previa esclusione delle contestate aggravanti, per mancaza di querela.
2. A sostegno dell'impugnazione il P.G. ricorrente ha dedotto: a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. inosservanza 1 1 dell'art. 625 n. 7 cod. pen. Il p.g. ricorrente lamenta la esclusione dell' aggravante di cui all'art. 625, n.7 cod. pen. che era stata contestata ai due imputati, in occasione del furto di limo- ni pendenti dalla pianta, contestando che la sussistenza della medesima dovesse essere esclusa quando la necessità dell'esposizione no dipenda dal fatto (omis- sione o azione) dell'uomo, ma dalla natura della cosa. Al contrario si sarebbe do- vuta valorizzare la circostanza che il fondo era senza vigilanza, non recintato per ritenere sussistente l'aggravante contestata, che non avrebbe consentito il pro- scioglimento per mancanza di querela.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. -2. Osserva la Corte che il collegio di secondo grado ha fatto un corretto e- same della normativa ed ha fornito un interpretazione della stessa che deve es- sere condivisa. La circostanza della esposizione alla pubblica fede deve ritenersi integrata so- lo nell'ipotesi in cui l'esposizione dipenda dall'azione o dall'omissione del posses- sore, pur in presenza di una decisione assunta in forza di una situazione necessi- tata ovvero dalla consuetudine seppur valutata in base ad una prassi generale costante, anche se ispirata a criteri di comodità e non imposta da esigenze da cui non si possa prescindere. (Cass., sez. V, 29 settembre 1993, Violante, C.E.D. cass., n. 195554). Il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante non può pertanto escludere la valutazione sulla destinazione della cosa, che implica una particolare qualità od utilizzazione della stessa che ne comporti l'esposizione al pubblico e in ordine alla quale incide la presenza o meno di un atto di volontà. A parere del collegio l'aggravante non può ritenersi sussistente nel momento in cui il dato di fatto sia qualificato dalla condizione naturale del bene, sulla quale non ha inciso in alcun modo la volontà dell'uomo, come è avvenuto nel caso in esame;
è paci- fico, infatti, che il furto di limoni è avvenuto su frutti pendenti, quindi "aderenti" alla pianta originaria, con l'esclusione di una loro preesistente mobilizzazione de- rivante dall'azione umana del proprietario o di chi ne aveva il legittimo possesso. In questo caso, pertanto, ritiene la Corte, che la norma in esame non possa es- sere utilizzata, in quanto la fattispecie normativa deve ritenersi riferibile a pro- dotti del suolo distaccati e non a frutti pendenti. Il principio ha trovato applica- zione anche in precedenza, nell'ipotesi in cui è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante in questione nel caso di furto di grano, solo perché lo stesso era stato sottoposto alla trebbiatura e ammassato in covoni (Cass., sez. II, 28 feb- braio 1967, Gaglia, C.E.D. cass., 105880) ovvero, al contrario, ma in modo coe- 2 rente con l'intepretazione proposta, la stessa è stata esclusa nell'ipotesi del furto di anguille nelle valli di Comacchio (Cass., Sez. II, 17 dicembre 1962, n. 2340/03 Guidi, C.E.D. cass., n. 98943; per una particolare valorizzazione della natura del- la cosa si veda, inoltre, Cass., sez. II, 25 maggio 1965, Barbaro C.E.D. cass., n. 099828; Cass., sez. I, 15 maggio 1985, Bonetta, Ced cass., n. 169582; Cass.,sez. II, 9 gennaio 1985, Malatesta, C.E.D. cass., n. 169080; Cass., sez. II, del 22 febbraio 1980, n. 11673, Recanati, C.E.D. cass., n. 146526). Tale soluzio- ne appare peraltro la più ragionevole e aderente al senso della norma, lasciando impregiudicata la rilevanza penale del fatto, ma rimettendo alla volontà della persona offesa la perseguibilità dell'autore del reato, in ordine alla cui determi- nazione non può ritenersi irrilevante la valutazione della personalità del soggetto interessato e dell'entità del danno. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2012. ¡ consigliere est. Il Presidente (cott Giovanni Diotallevi) (dott. Giuliano Casucci) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 SET 2012 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 3