Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
I D A 5 S 7 , 1 S 1 O . A 1 T L T L R , olthe Су иміня5 . O A A B N ' S L I E L P D E S 3 - I A D T 4 N I - S S G 3 01 683 02 O N 1 O P B E EPUBBLICA ITALIANA S A M E I I D G A E A G , IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D E O O L T E R T T T I S N A R I I E L G S A CO A D E Z E Oggetto E R O D SE IONE PRIMA CIVILE RESPONSABILITA' MAGISTRATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOSAVIO Presidente R.G.N. 18741/00 Dott. Giovanni - Consigliere - Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Rel. Consigliere Cron. 4262 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. Dott. FR Maria FIORETTI BONOMO M Consigliere Ud. 03/10/2001 Dott. Massimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI 7 1 GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO CARROZZA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE * 2001 DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2037 controricorrente " avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 18/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giacobbe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 21.3.1997 FR DO conveniva in giudizio avanti al Tribu- nale di Messina la Presidenza del Consiglio dei Mini- chiedendone la condanna al pagamento in propriostri favore della somma di £ due miliardi, a titolo di ri- sarcimento danni ex art. 2 L. 13.4.1988 n 117. Assumeva l'attore che nell'ambito di un'inchiesta iniziata nei confronti del'A.I.A.S. sezione di Milazzo, era stata disposta a suo carico la misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica di quella città e sul presupposto che il DO avesse assunto una posizione dominante all'interno di un'associazione 2 per delinquere, procurandosi assunzioni di favore e vantaggi di ogni sorta. Il provvedimento custodiale era stato poi annullato dal Tribunale della libertà, con ordinanza in data 1.6.1994; successivamente su ricorso del P.M. la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà disponendo il riesame della posizione dell'imputato. Al termine delle necessarie indagini il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva pronunziato sen- Lorra E tenza di assoluzione per i reati di concussione e di abuso di ufficio perchè il fatto non sussiste mentre aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta amnistia, in relazione ad altro reato di abuso di uffi- 1 cio. A seguito di appello del DO anche quest'ultima imputazione era stata definita con la formula usata per le altre due imputazioni. FR DO era stato infine prosciolto, in sede disciplinare, con provvedimento della competente sezione del C.S.M. in data 6.6.1996. Assumeva l'attore che i provvedimenti adottati dal e segnatamente la misura di custodia cautelare in GIP carcere, frutto di grave negligenza, avevano leso la sua reputazione ed il suo prestigio, pregiudicando la 3 sua carriera e la sua vita di relazione. Precisava che i danni subiti si erano sostanziati SO-in danni patrimoniali, per l'ammontare delle spese stenute per la propria difesa, ed in danni biologici derivanti dal nocumento subito dalla serenità sua e della propria famiglia. Il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile la domanda proposta dall'attore e compensate le spese di giudizio. Avverso il decreto del Tribunale di Messina propo- neva reclamo avanti alla Corte di appello di Messina FR DO, lamentando che il giudice di primo grado: a) ai fini dell'accertamento della sussistenza del- la colpa inescusabile del GIP di Reggio Calbria, non aveva fatto riferimento al quadro probatorio esistente al momento dell'emissione del provvedimento custodiale, ma aveva attribuito un valore sostanziale alla sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato il prov- vedimento del Tribunale della libertà, omettendo di te- nere conto delle successive pronunzie che si erano so- stanziate in provvedimenti favorevoli al DO;
b) non aveva esaminato tutti gli elementi di colpa grave del GIP, consistiti nell'avere affermato l'esi- stenza di fatti incontrovertibilmente esclusi dagli at- 4 € ti del processo e nella negazione di fatti al contrario incontrovertibilmente esistenti, nonchè nell'avere emesso un provvedimento restrittivo della libertà per- sonale al di fuori dei casi consentiti e senza suffi- ciente motivazione;
c) non aveva rilevato che il GIP era caduto in un macroscopico errore allorchè aveva affermato che "la legittimità tecnica dell'atto giudiziale non ne esclude l'illiceità ove si possa comprovare che 1' atto si in- Loy serisce strumentalmente in una serie di condotte di na- tura illecita, volte all'accaparramento di pubbliche risorse", posto che non esistevano agli atti risultanze che avvalorassero tale proposizione. Rilevava altresì il reclamante che in base alla procedura relativa all'ammissibilità di cui all' art 5 L. In 117/1988 il Tribunale doveva stabilire solo se la domanda potesse o meno ritenersi manifestamente infon- data. Con ordinanza in data 18.7.2000 la Corte di appello di Messina respingeva il reclamo, compensando le spese. Per la cassazione dell'ordinanza della Corte di ap- pello propone ricorso fondato su tre motivi, illustrati con memoria, FR DO. Resiste con controricorso 1'Avvocatura Generale dello Stato. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 L. 13.4.1988 n 117, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonchè omessa o insufficiente moti- vazione su un punto decisivo della controversia, in re- lazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva che l'art. 5 n 3 L n 117/1988 prevede un preliminare giudizio di ammissibilità della domanda, con ciò derogando ai generali principi che informano il diritto di azione e di difesa, previsti dall'art. 24 della Costituzione, in virtù della peculiarità del- l'azione risarcitoria proposta nei confronti dello Sta- to a seguito di atti giudiziari ritenuti lesivi di di- ritti soggettivi. Da ciò deriva che l'ambito del giudizio di ammissi- bilità deve essere circoscritto, per quanto attiene al- la manifesta infondatezza, prevista dall'art. 5 comma 3 L. 117/1988, all'ipotesi di macroscopica infondatezza dell'azione, della quale deve risultare, ictu oculi, la pretestuosità e temerarietà. A tale principio non si è attenuta la Corte di ap- pello di Messina con l'impugnata ordinanza avendo la Corte stessa proceduto a valutazioni di merito, violan- do così il diritto di azione previsto dall'art. 24 del- 6 la Costituzione. La Corte territoriale infatti ha ritenuto che al fine di decidere in ordine all'ammissibilità dell'azio- ne di responsabilità si debbano identificare e distin- guere due momenti, relativo il primo all'accertamento della sussistenza nei fatti contestati dei requisiti e delle condizioni ai quali la legge subordina la ipotiz- zabilità stessa della responsabilità e il secondo al- l'effettiva sussistenza degli elementi addotti a soste- gno della contestazione ed alla loro rilevanza al fine di stabilire la inescusabile negligenza del magistrato. Di conseguenza la Corte territoriale anzicchè pro- Mollany cedere ad una sommaria delibazione delle contestazioni, come previsto dalla legge, ha operato un vero e proprio giudizio di merito, non consentito nella fase di deli- bazione dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte suprema ha già avuto modo di precisare che il procedimento relativo all'ammissibili- tà dell'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla condotta del magistrato, connotata da inescusabile negligenza, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine alla sussistenza nei fatti contestati dei requi- siti e delle condizioni previste dalla legge per la configurabilità in astratto, secondo il precetto norma- 7 tivo, della responsabilità del magistrato ha invece ca- rattere sommario in riferimento all'accertamento del- l'esistenza stessa delle circostanze addotte a sostegno dei fatti contestati, accertamento che deve pertanto essere effettuato ex actis, restando riservato al- l'eventuale soccessivo giudizio l'approfondita valuta- zione della fondatezza dell'azione. ( Cass. civ. sez. I 30.7.1999 n 8260; Cass. civ. sez. I 26.7.1994 n 6950) Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibi- le l'azione di responsabilità nell'ipotesi in cui pur essendo in astratto riconducibili i fatti contestati alla previsione normativa di cui all'art. 2 comma 3 lett. a) L. 117/1988, il giudice di merito rilevi tut- tavia, nei successivi accertamenti, necessari per la formulazione del giudizio prognostico, richiestogli dalla legge, da effettuarsi ex actis, la concreta ini- doneità delle circostanze addotte a sostegno delle de- dotte contestazioni a giustificare una pronunzia di inescusabile negligenza del magistrato. Suffraga tale conclusione la stessa dizione lette- rale dell'art. 5 comma 3 della L. n 117/1988, nella parte in cui ricollega l'inammissibilità della domanda all'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 2,3,4, stessa legge, quindi alla non riconducibilità dei fatti dedotti in giudizio all' astratta previsione 8 normativa, ovvero alla manifesta infondatezza della do- manda, quindi all'inidoneità di quei fatti a fondare in concreto una pronunzia di condanna, pur essendo i fatti stessi in astratto riconducibili alla previsione norma- tiva. Nella specie la Corte territoriale si è attenuta a tali principi avendo accertato, sulla base degli atti, che le circostanze addotte dal ricorrente non avevano il requisito dell'assoluta incontrovertibilità, neces- sario per configurare la colpa grave, rectius l'inescu- Loggy sabile negligenza, del GIP del Tribunale di Reggio Ca- labria. In particolare ha rilevato la Corte di appello che l'ordinanza custodiale pronunziata dal GIP si è fonda- ta, dopo avere esaminato le difese del DO, sulle dichiarazioni rese da TE FO coimputato nel reato di associazione per delinquere, corroborate da riscon- tri oggettivi quali l'emissione di n 11 provvedimenti e dalle dichiarazioni di NT ex art. 700 c.p.c. Teramo IT. Sulla base di tali accertamenti la Corte territo- riale ha ritenuto che la condotta del GIP non fosse stata determinata da negligenza inescusabile, in quanto adottata sulla base di un quadro probatorio che, al mo- mento della pronunzia, sembrava condurre ad un accerta- 9 mento di colpevolezza del DO. In relazione quindi alle conclusioni alle quali era pervenuto il GIP in ordine all'assunzione di personale presso l'AIAS di Milazzo la Corte territoriale ha rite- nuto che le indicate conclusioni, costituenti valuta- zioni del quadro probatorio, non fossero incontroverti- bilmente smentite dagli atti in quanto, per lo meno due assunzioni avvennero nel periodo coperto dalle pronun- zie del ricorrente, nello svolgimento delle sue funzio- ni di pretore. Ad analoghe conclusioni è pervenuto il giudice di merito riguardo alle valutazioni relative all'acquisto di immobili da parte dell'AIS di Milazzo posto che tali acquisti si erano effettivamente verificati per cui al più poteva trattarsi di errate valutazioni di fatti e di prove che non possono, ex lege, essere oggetto di responsabilità. Infine in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'emissione della misura cau- telare di custodia in carcere la Corte di appello ha accertato che il titolo del reato consentiva l'emissio- ne della misura custodiale e che il G.I.P. ha ampiamen- to motivato sui motivi che giustificavano la pronunzia del provvedimento adottato, talchè le censure mosse dal DO trovavano fondamento solo in una diversa valuta- 10 zione delle fonti di prove ma non costituivano la prova di una inescusabile negligenza da parte del G.I.P., idonea ad integrare una pronunzia di responsabilità sulla base delle norme contenute nella legge n 117/988 Pertanto, avendo il giudice di merito operato nel- l'ambito dei poteri a lui riconosciuti dall'art. 5 com- ma 3 L. 117/1988, così come interpretato dalla giuri- sprudenza di questa Corte suprema, alla quale si ritie- ne di dover dare continuità, il primo motivo va respin- to. Con il secondo motivo, articolato in più censure, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e segg. L. 13.4.1988 n 117 nonchè omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto rile- vante della controversia, in relazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c. Con la prima censura rileva che la Corte territo- riale nella ricostruzione della vicenda processuale, importante per la pronunzia di ammissibilità dell'azio- ne, non ha tenuto conto delle difese prospettate da es- so ricorrente ed ha dato particolare rilevanza alla de- cisione della Corte di cassazione che ha annullato la pronunzia del Tribunale della libertà, mentre non ha considerato la pronunzia di merito che aveva assolto il DO dalle imputazioni ascrittegli. 11 Con la seconda censura assume che i giudici di me- rito non hanno limitato la loro valutazione alla sola ammissibilità della domanda, vale a dire ad accertare se ricorressero, secondo la prospettazione operata dal- la parte, le condizioni che legittimavano la proposi- zione dell'azione ma hanno proceduto a valutare la fon- datezza stessa della domanda, con accertamento di meri- to loro precluso. Rileva altresì il ricorrente che se è vero che la valutazione dei fatti e delle prove non è sindacabile, tuttavia, in base all'art. 2 comma 3 della L.n 117/1988, l'azione di responsabilità è ipotizzabile al- lorchè i risultati cui il magistrato è pervenuto siano conseguenza di negligenza inescusabile. In base a tali principi chiara emerge l'illegitti- mità della seconda parte dell'ordinanza della Corte di appello. Le censure testè riassunte sono infondate e vanno pertanto respinte. Invero riguardo alla prima censura si rileva che non risulta dall'impugnata ordinanza che la Corte di appello abbia omesso di considerare le argomentazioni difensive del DO posto che la Corte territoriale ha analiticamente esaminato le argomentazioni del recla- mante, pervenendo alla loro riezione in base ad artico- 12 late argomentazioni, comunque ampiamente sufficienti a rendere evidente e palese l'iter logico argomentativo posto a fondamento della decisione. Riguardo quindi al lamentato riferimento effettuato A considerzioni contenute dalla Corte di appello alle nella sentenza della Corte di cassazione, che ha annul- lato il provvedimento del Tribunale della libertà, ba- sta considerare che la Corte territoriale ha spiegato i motivi della sua decisione, precisando che il riferi- mento si giustificava alla luce della considerazione che la Corte suprema aveva rivalutato solo gli elementi a disposizione del GIP, fornendo argomentazioni in or- dine alla possibile attendibilità del FO, per cui non g o n L può ritenersi che il riferimento a tale sentenza, piut- tosto che a successivi provvedimenti, fra i quali la sentenza di assoluzione del DO, si connoti come in- dice di insufficiente motivazione o peggio come ingiu- stificata volontà di non dare rilievo alle difese del- l'attuale ricorrente. La prima censura va quindi disattesa. Parimenti infondata è poi anche la seconda censura in relazione alla quale giova rilevare che possono ri- chiamarsi qui le argomentazioni già svolte in ordine ai limiti degli accertamenti che il giudice chiamato a de- libare la non manifesta infondatezza dell'azione di re- 13 sponsabilità può compiere, mentre riguardo alla seconda prospettazione contenuta nella censura in esame va su- bito precisato che il concetto di inescusabile negli- genza postula un quid pluris rispetto alla colpa grave prevista e regolata dalle norme codicistiche. Al riguardo infatti questa Corte suprema ha già precisato che si ha negligenza inescusabile allorchè la negligenza sia inspiegabile, nel senso che la ricostru- zione dei fatti non presenti agganci con le particola- rità della vicenda sottoposta a giudizio. ( Cass. civ. sez. I, 26.7.1994 n 6950; Cass. civ. sez. I 6.11.1999 n 12357 ). A tale principio si è attenuta la Corte di appello, LA come già illustrato nell'esame del primo motivo di ri- corso, posto che il giudice di merito ha evidenziato le connessioni esistenti fra la decisione adottata dal giudice penale e le risultanze istruttorie alle quali quel giudice ha fatto riferimento, talchè anche la se- conda censura va totalmente respinta, considerato che la Corte di merito, con giudizio in fatto non censura- bile in questa sede, ha accertato che il GIP ha emesso il proprio provvedimento con riferimento a circostanze desumibili dagli atti. Con la terza censura anch'essa suddivisa in varie prospettazioni il ricorrente analizza partitamente i 14 vari aspetti della motivazione dell'impugnata ordinan- za, rilevando che la Corte di appello: a) nel valutare le censure mosse avverso l'ordinan- del Tribunale è entrata nel merito della vertenza za arrivando anche ad esaminare l'attendibilità del teste FO sulle cui dichiarazioni era fondato il provvedi- mento custodiale, senza considerare che la deposizione del teste era contraddetta da diverse risultanze pro- cessuali;
analoga condotta ha poi tenuto la Corte ter- कपी ritoriale anche riguardo delle dichiarazioni del teste AN IT Teramo;
b) erroneamente ha escluso la colpa del GIP nella valutazione di strumentalità dei provvedimenti ex art. 700 c.c. emessi dal DO, strumentalità non ravvisa- bile come ampiamente dimostrato dal ricorren- te;
singolare a tal proposito appare il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto non pertinente il ricorso alla procedura ex art. 700 C.C. posto che si sarebbe potuto fare riferimento al procedimento monitorio. Trattasi di un'argomentazione censurabile sotto due profili: perchè si pone in contrasto con l'art. 2 comma 2 della L. n 117/1988 che non consente l'azione di re- sponsabilità in riferimento all'attività di interpreta- zione delle norme e perchè è l'espresione di una valu- 15 tazione di merito riservata al successivo giudizio a cognizione piena;
c) ha affermato immotivatamente che la correlazione fra le illecite pressioni effettuate dal DO e l'as- sunzione di personale da parte dell'AIAS, ritenuta dal GIP, non poteva essere censurata in quanto costituiva espressione di una valutazione discrezionale del quadro probatorio, dato che il DO, facendo riferimento al- la consecuzione temporale, aveva escluso l'esistenza di tale correlazione e che la valutazione discrezionale dei fatti di causa non esclude che si possa accertare se nell'esecuzione di tale analisi il giudice abbia proceduto con inescusabile negligenza;
d) ha escluso, anche nell'esaminare la questione dell'acquisto di immobili a condizioni svantaggiose da parte dell'AIAS, a seguito di pressioni del DO, che fosse ravvisabile negligenza inescusabile da parte del GIP, pur riconoscendo che alcune valutazione da questi effettuate erano risultate errate, ancorando tale sua conclusione alla considerazione che la valutazione dei fatti non poteva essere oggetto di sindacato. La Corte territoriale pur avendo proceduto ad una penetrante valutazione degli elementi costitutivi della colpa non ha poi spiegato perchè dovesse escludersi la negligenza inescusabile, sussistenza della lamentata 16 dopo avere accertato che le valutazioni del GIP erano errate, pervenendo a tale conlusione sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese dal teste FO, relative ad una visita effettuata dalla moglie del venditore presso l'appartamento del DO in occasione delle fe- stività pasquali. Testimonianza assolutamente irrilevante ai fini di stabilire l'esistenza delle pretese pressioni del Sido- ti sugli organi direttivi dell'AIAS. e) ha respinto la censura proposta avverso il prov- vedimento del Tribunale che aveva ritenuto l'inammissi- bilità dell'azione, prevalentemente sulla base della w indicata sentenza della Corte di cassazione, argomen- o r tando che la Corte di legittimità aveva valutato esclu- ld sivamente le circostanze esaminate dal GIP. Argomentazione non condivisibile in quanto il giu- dizio di responsabilità del magistrato va effettuato con riferimento al provvedimento censurato e non ad at- ti relativi a fasi successive e perchè comunque la Cor- te di appello così procedendo avrebbe dovuto valutare tutti gli atti successivi, fra i quali le sentenze di assoluzione del DO. Le censure su riportate sono anch'esse infondate e vanno quindi respinte. In ordine alla censura sub a) possono ripetersi le 17 argomentazioni già svolte in ordine ai poteri del giu- dice di merito che nella specie, al fine di accertare o escludere la dedotta sussistenza di inescusabile negli- genza del GIP ha dovuto necessariamente valutare le di- chiarazioni del FO, desumendole ex actis, senza far ricorso ad ulteriori e non consentiti approfondimenti ed analoga condotta ha tenuto la Corte in relazione al- le dichiarazioni del teste AN IT Teramo. Nessuna censura può quindi muoversi al riguardo al- l'impugnata sentenza. In relazione quindi alla censura sub b), si rileva che se è esatto che non si può censurare l'interpreta- zione delle norme effettuate dal giudice, interpreta- zione intesa come espressione di attività giurisdizio- nale, è tuttavia possibile censurare la condotta segui- ta dal giudice nel pervenire a tale interpretazione e ciò ha fatto la Corte di appello allorchè ha esaminato l'adozione di più provvedimenti cautelari ex art 700 c.p.c., anzichè della procedura monitoria, normativa- mente prevista, quale strumento specifico per la con- danna al pagamento di somme di denaro. La Corte territoriale infatti non ha valutato l'at- tività giurisdizionale del DO ma ha esaminato i fatti che hanno indotto quel giudice a fare uso del provvedimento ex art. 700 c.p.c., sempre limitando la 18 propria indagine agli elementi risultanti dagli atti. Anche la censura sub b) va quindi respinta. Per ciò che attiene alla censura sub c) si osserva che in effetti la ritenuta esistenza di una correlazio- ne fra le pretese illecite pressioni del DO e le assunzioni effettuate dall'AIAS costituisce la sintesi del giudizio conseguente alla valutazione dei fatti, che non può in sè essere censurata, ai fini dell'accer- tamento della responsabilità del magistrato ex lege n 117/1988 ma va ulteriormente evidenziato, in quanto qui rilevante, che la Corte territoriale ha escluso l'esi- stenza della inescusabile negligenza sul presupposto che *x offext/x come già detto in precedenza, almeno Boldom due persone erano state assunte nel periodo nell'ambito del quale erano state pronunziate le ordinanze ex art. 700 c.p.c., talchè la conclusione cui il GIP era perve- nuto non era completamente avulsa dalla vicenda proces- suale che era chiamato a valutare, e non poteva pertan- to integrare il concetto di inescusabile negligenza co- me su delineato, in base alla giurisprudenza costante di questa Corte suprema. Anche la censura sub c) va quindi respinta. Parimenti infondata è la censura sub d) in relazio- ne alla quale va precisato che la Corte di appello ha ampiamente spiegato che gli immobili erano stati effet- 19 tivamente acquistati e che nonostante alcuni errori di valutazione, non censurabili in quanto attinenti alla valutazione dei fatti, il GIP aveva ritenuto tali ele- menti idonei a supportare la tesi accusatoria. Va qui ripetuto che la inescusabile negligenza non può ravvisarsi in eventuali errori in cui sia incorso il magistrato, essendo necessario che tali errori siano la conseguenza di valutazioni del tutto avulse dalla Lomr ipotesi non riscontrabile nellavicenda processuale, specie posto che gli immobili erano stati acquistati dall'AIAS e che la moglie del proprietario di "villa Romain" era stata vista, in occasione delle festività pasquali, in casa del DO, con il quale era dedutti- vamente in rapporti di conoscenza. Riguardo infine alla censura sub e) si osserva che sussiste difetto di motivazione non ogni qual volta il egiudice non abbia esaminato tutte le argomentazioni tutti gli atti dedotti da una delle parti ma solo quan- do non sia chiaro l'iter logico argomentativo sotteso alla decisione e il mancato riferimento ad uno o più documenti abbia inciso nel processo formativo della de- cisione stessa. Nella specie la Corte di appello, come in preceden- za precisato, ha spiegato il motivo per cui ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di cassazione ed 2 20 0 ha altresì escluso l'esistenza di elementi idonei a di- mostrare la inescusabile negligenza del GIP, facendo ri- ferimento al quadro probatorio esistente al momento della decisione adottata da quel giudice ed all'in- fluenza che quel quadro probatorio ha avuto sulla deci- sione stessa, per cui irrilevante era ogni riferimenti ad atti ulteriori e successivi, che non avrebbero potu- to giustificare una pronunzia favorevole per il rico- rente, allo stato della vigente normativa. Ne consegue che ritenere che la Corte territoriale abbia attribuito, nel pervenire alla propria decisione, prevalente rilevanza alla richiamata sentenza della Corte di cassazione, costituisce solo una valutazione Millau del ricorrente, non rispondente all'effettiva sostanza della decisione impugnata, così come risultante dalla motivazione. Infine sempre con il motivo in esame rileva il ri- corrente che assolutamente censurabile appare la secon- da parte dell'impugnata sentenza nella quale la Corte di merito, rilevata l'esistenza di alcune inesattezze nella motivazione dell'ordinanza custodiale, ha ugual- mente escluso la sussistenza della lamentata grave ne- gligenza e che parimenti non condivisibile appare inol- l'affermazione della Corte di appello di Messina tre nella parte in cui assume che il provvedimento di cu- 21 stodia cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabra era stato legalmente pronunciato in quanto il titolo del reato lo consentiva ed era stato sufficientemente motivato considerato che era ragione- vole ritenere che il DO avrebbe potuto commettere reati della stessa natura e inquinare le prove. E' di tutta evidenza infatti che il titolo del rea- to non è di per sè sufficiente per l'emissione del provvedimento restritivo della libertà personale ma necessario che il provvedimento sia specificamente ed analiticamente motivato con riferimento non a formule di stile ma a circostanze specifiche. Di fronte ad un'ordinanza di custodia cautelare priva di tali requisiti il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere la grave negligenza e quindi l'ammissi- bilità del giudizio di responsabilità. Si osserva che è indubitabile che il solo titolo del reato non sia sufficiente a giustificare l'emissio- ne di un provvedimento restrittivo della libertà perso- nale ma va rilevato che la Corte territoriale ha rite- nuto motivato il provvedimento del giudice penale, for- nendo adeguate ed esaurienti motivazioni sul perchè ta- le provvedimento fosse a suo giudizio motivato e sul perchè la motivazione non integrava una semplice clau- sola di stile. 22 Trattasi come appare evidente di una diversità di valutazione di un atto che attinendo al merito non può essere oggetto del giudizio di legittimità tenuto anche conto che l' ordinanza custodiale, non può essere esa- minata direttamente dal Collegio nella fase rescindente del giudizio. Il secondo motivo va pertanto interamente disatte- so. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 2 e segg. L. n 117/1988 in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motiva- zione in ordine ad un punto rilevante della decisione, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che benchè sia discutibile il principio di autosufficienza del ricorso tuttavia, al fine di veri- ficare anche nel merito la legittimità del provvedimen- to impugnato, è opportuno esporre le ragioni poste pri- ma a fondamento della domanda e poi del reclamo propo- sto avverso la decisione di primo grado. Osserva al riguardo FR DO che l'esame del contenuto della sentenza assolutoria pronunziata dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, sarebbe stato già di per sè sufficiente a dimostrare la inescu- sabile negligenza del GIP presso il medesimo Tribunale 23 In sede di reclamo presso la Corte di appello si era già evidenziata la colpa grave del GIP producendo adeguata documentazione a sostegno;
in particolare si era evidenziato che: 1) nell'ordinanza di custodia cautelare si era fat- to riferimento a numerosissime pronunzie di provvedi- menti ex art. 700 c.p.c., circostanza incontestabilmen- te esclusa dagli atti, posto che le ordinanze ex art. 700 c.p.c. erano state emesse in numero di 11 in nove anni talchè non poteva parlarsi di numerosissime ordi- nanze;
2) i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. trovavano fondamento nell'art. 22 della L.R.S. n 68 del 1981 che fa obbligo alle USL di pagare all'inizio di ogni trime- stre le rette relative al trimestre precedente nella misura dell'85%, per cui i provvedimenti di urgenza do- vevano ritenersi atti dovuti;
3) non sussisteva coincidenza temporale fra le pre- tese assunzioni ed i provvedimenti cautelari talchè le une non potevano essere conseguenza degli altri, circo- stanza facilmente riscontrabile qualora il GIP avesse adottato un'elementare diligenza;
4) nessun elemento di riscontro era emerso a suf- fragare le pretese pressioni effettuate per l'acquisto degli immobili, posto che non idonee dovevano ritenersi 24 le dichiarazioni del teste FO data la loro palese ir- rilevanza;
5) nessun elemento di riscontro era emerso neppure a suffragio di pretese connivenze con funzionari delle USL tenuto altresì conto che l'emissione dei provvedi- menti di urgenza erano atti dovuti, ex art. 22 L. n 68/1981 R.S., e che uno degli indicati provvedimenti è stato poi confermato dal Tribunale di Messina, con sen- tenza del 3.12.1996; 6) non veritiera era la circostanza che i provedi- menti d'urgenza fossero stati emessi inaudita altera parte nello stesso giorno di presentazione del relativo ricorso, risultando questa circostanza smentita dai verbali di causa. Rileva il ricorrente che nell'ordinanza del GIP si assume che il DO avrebbe tratto vantaggi economici e di ogni genere dalla attività giurisdizionale svolta nei confronti dell'AIAS mentre al contrario nessun te- ste e nessuna relazione o rapporto di polizia giudizia- ria hanno evidenziato l'esistenza di tali circostanze. Riguardo al provvedimento di custodia cautelare ri- leva il DO che non ricorreva nella specie nè il presupposto di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p.essendo la relativa motivazione improntata a clausola di stile, non avendo il GIP indicato elementi о fatti idonei a 25 supportare il provvedimento, nè il presupposto di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.
considerato che
, all' atto della pronunzia dell'ordinanza custodiale, non era più pretore di Milazzo. La Corte di appello ha escluso la sussistenza della colpa grave sul solo presupposto dell'esistenza delle dichiarazioni del FO coindagato che aveva effettuato la chiamata di correo, la cui attendibilità non poteva essere esclusa. Sul punto la prununzia della Corte di appello è प्वाई censurabile non avendo tenuto conto delle specifiche contestazioni mosse da esso ricorrente e per non avere sufficientemente valutato la rilevanza delle dichiara- zioni del FO, del resto smentite dalle risultanze processuali. In particolare non hanno trovato riscontro la que- stione delle numerose assunzioni, già esposta in prece- denza, di un preteso acquisto di merce per £ 5.000.000 da parte dell'AIAS presso la Standa di Barcellona P.d G. sita in locali dati in locazione dal DO e di una presunta difficoltà di vendita di una villa acquistata sempre dall'AIAS. Il motivo proponendo censure di merito e censure dirette avverso il provvedimento pronunziato dal GIP inammissibile in questa fase rescindente del giudizio e 26 va quindi disatteso. Il ricorso va pertanto interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità, di cui £.
9.000.000 per onorari oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 3. ottobre.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Мративный Giovanni Losavio Мась Маше Mario Adamo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE -7 FEB. 2002 Luisa Passinetti luvi Aminess IL CANCELLIERE I , D LLO SSA BO , TA 15 DI RT. I SPESA 117 STA ELL'A . PO N N G D IM 13-4-88 O SI A A SEN D D , E TE I REGISTRO ESEN A E IRITTO G LEG D ELLA O D 2 27