Sentenza 25 ottobre 1989
Massime • 2
Sussiste il reato di cui all'art. 478 cod. pen. nel caso di rilascio da parte del pubblico ufficiale di copia autentica di atto che non esiste, ne' rileva che esso sia ricostruibile dall'esame di quelli esistenti. Infatti, l'atto deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge e deve essere completo ed autonomo per consentire la riproduzione e la copia legale. (fattispecie concernente copia di inesistente atto relativo al suicidio di un detenuto, rilasciata da direttore di casa circondariale, il quale pretendeva che l'atto, anche se insussistente in Forma e in termini autonomi, era ricostruibile dall'esame del registro da cui risultavano i rapporti).*
Il reato di favoreggiamento può commettersi anche prima di un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità di investigazioni e di ricerche. (nella specie è stato rilevato che la condotta dell'imputato era parimenti censurabile in Sede penale, anche se posta in essere nel corso di una inchiesta amministrativa, poiché la relazione ispettiva redatta da pubblico ufficiale che aveva Obbligo di riferire preludeva all'inizio dell'Azione penale e l'imputato ben conosceva il valore e la finalità delle sue dichiarazioni consistite in diverse circostanze non vere in favore dell'inquisito).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/1989, n. 7701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7701 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1989 |
Testo completo
7704☑ 7701
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
25.10.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA II
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2506
Presidente Dott. ADAMI VINCENZO
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. CARULLO ALDO
SCORZA N. 12860/88 2. » FRANCO
3. >>> ITALICO LIBERO TROYA
4. >> ORESTE AL »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) SO IO, nato il [...];
2) CARTA AN, n il 27.8.1957; 3) BR AR, nata il
4.4.1948; 4) UR NT, n. il 24.5.1927; 5) RA GI,
nato il [...]; 6) AS GI, nato il [...];
avverso la sentenza 23.2.1988 della Corte di Appello
di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. SCORZA F.
Mod. 82 A. Spinosi Roma
--
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale DR. CECERE
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RU
IO.Chiede rigettarsi l'eccezione procedurale proposta dalla RA AR e rigetta tutti gli altri ricorsi.
Udit i . difensor i di RA avv. Dino Milia del foro di Sassari, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. E' pret sente l'avv. Luigi Concas del foro di Cagliari, difensore di
MU NT, che chiede l'accoglimento del ricorso. E'
presenta l'avv. Marino Piredda del foro di Nuoro, difensore della LO AR, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
E' necessaria una sintesi dei fatti. La evasione,
in data 10 agosto 1984 dalla Casa Circondariale ' 3
di Oristano, dei detenuti RU IO, CA France- SCO, LO IC e IS SA, provocando le pertinenti inchieste amministrativa e giudiziaria,
consentiva di evidenziare diverse carenze nella gestio- ne di detto Istituto, talune di interesse penalistico
(dall'abuso di ufficio alla truffa, al falso, alla malversazione e al peculato), per cui venivano esple-
tate indagini in ordine a molti episodi e a numerose
persone.
All'esito, l'Autorità giudiziaria che era stata investita, dopo la istruttoria del caso, indivi-
duati i reati e fatte le contestazioni, dichiarata l'amnistia per alcuni di essi, rinviava a giudizio non solo i detenuti evasi, meno LO e IS (che avevano perduto la vita in conflitto a fuoco), ma pure il direttore della Casa LO AR, il Com.te degli Agenti di custodia MU NT, i brigadieri
RA GI e AL GI ed altri (che qui non importa nominare perché poi assolti e comunque non
ricorrenti) per rispondere di vari reati: i primi due di evasione aggravata, violenza a P.U., porto e detenzione di armi, rapina aggravata;
la LO
di falso ideologico, falso per soppressione, falso in copia autentica, truffa aggravata;
il MU di truffa aggravata, falso per soppressione, peculato, malversazione%;B il AL di favoreggiamento e pecula- to%3 il RA di falso in atto pubblico.
Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 2 luglio 1987, riteneva il RU ed il CA
colpevoli di tutti i reati ascritti, condannandoli alla pena di anni sette di reclusione ed un milione di multa; la LO del solo reato di falso in copia autentica, condannandola alla pena di mesi otto di rel usione, assolvendola dagli altri reati di falso con ampia formula, dichiarando estinto per amnistia il reato di truffa aggravata, esclusa l'aggravante del danno rilevante e riconosciuta l'attenuante del danno lieve;
il MU colpevole del solo reato di malversazione, condannandolo alla pena di anni
due di reclusione e lire un milione di multa, assol vendolo dal reato di falso per soppressione e dal
reato di peculato con ampia formula e dichiarando estinto per amnistia il reato di truffa, come per la LO;
assolveva il RA ed il AL dai reati rispettivamente ascritti (falso in atto pubblico e favoreggiamento) con formula piena.
La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati e dal Procuratore della Repubblica.
Questi chiedeva una pena più adeguata alla gravità dei fatti per il RU ed il CA;
la condanna 5
--
della LO per il falso ideologico e per la truffa,
dovendosi escludere la ritenuta attenuante %3 la condanna del MU per il reato di truffa, per lo stesso motivo;
la condanna del RA e del AL per i reati ascritti.
Gli imputati chiedevano in primis e tutti
¡ di essere scagionati ed alcuni anche (MU, CA)
di essere condannati a pena minima.
La Cate di Cagliari, accogliendo pressoché
per intero i motivi di appello del P.M. aumentava la pena agli imputati RU e CA;
condannava anche per truffa aggravata la LO ed il MU, esclu-
dendo l'attenuante del danno tenue;
condannava il
RA per il reato di falso in atto pubblico ed il
AL per il reato di favoreggiamento.
La sentenza è stata impugnata da tutti gli imputati con rituale deposito dei motivi, escluso Soru che non li ha presentati né personalmente né
a mezzo del difensore.
La difesa del CA ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, assumendo, quanto alla rapina dell'arma all'agente di custodia, la estra-
neità del ricorrente, che non vi ha partecipato, sia perché, al momento della stessa, egli aveva già guada-
gnato l'uscita oltre il muro e sia perché oggettivamen- 6
te la rapina non era necessaria alla progettata eva-
sione e di essa, quindi, rispondono solo coloro che l'hanno voluta eseguire. Inoltre, in sentenza non risultano correttamente motivati il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Le censure non hanno pregio tecnico e de- vono essere integralmente disattese. Premesso che esse attengono, in sostanza,
alla valutazione dei fatti e della prova nonché al-
l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, è appena da evidenziare la corretta ed adeguata motivazione della impugnata sentenza sui punti richiamati dalla difesa.
La Corte di Cagliari ha ricostruito fedel-
mente i fatti, con riferimento alla condotta del ricorrente e ne ha evidenziato il profilo tecnico-
giuridico e quello probatorio, con una costruzione logica ineccepibile che aderisce a principi di dirit-
to generalmente noti e più volte ribaditi dagli stes-
si giudici di merito e da questo Supremo Collegio.
Nel reato concorsuale, ciascuno è chiamato a rispon- dere non solo del reato programmato e concordato,
sibbene di ogni altro reato, tuttoché materialmente ascrivibile solo a taluno dei ricorrentiti ma legato a quello principale, oggetto della progettazione 7 -
e dell'accordo, da un evidente nesso di causalità,
che consente di inquadrarlo in modo unitario ed es-
senziale nella complessiva attività delittuosa, finaliz―
zata allo scopo da raggiungere, concordato e voluto da tutti i compartecipi.
Nella specie, la Corte di Cagliari non ha mancato di rilevare come la rapina, posta in essere,
materialmente da alcuni di coloro che avevano concor-
dato la evasione, fosse a questa strumentale, quasi necessaria, del tutto prevedibile, imponendo la ese-
cuzione del reato concordato quanto meno l'aggressione ed il disarmo degli agenti di custodia. In questa chiara prospettazione logico-giuridica, non ha rilevan-
za ed incidenza la circostanza addotta dal difensore,
secondo cui il CA, al momento della consumazione della rapina, era riuscito da solo a superare il muro e quindi nei suoi confronti la evasione non sarebbe stata dovuta alla esecuzione di altri reati, giacché una tale circostanza, se rigorosamente provata, come
non fa venir meno il ruolo di concorrente del CA
nel reato di evasione espressamente voluto e concor- lo dato, non esclude da tutti gli altri reati ritenuti
• necessari dai concorrenti per la riuscita dela comune impresa delittuosa, che si sarebbe conclusa con la
fuga dal carcere di un gruppo di detenuti, che l'aveva 8 I
accuratamente studiata ed organizzata.
Quanto alle altre sure, il giudice di merito ha spiegato congruamente le ragioni delle determinazioni adottate, nella sua discrezionalità, con riferimento alle denegate attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. Né la difesa ha contra-
stato e contestato tali ragioni che qui non vale ripetere con producenti ed incisive argomentazioni di ordine tecnico-giuridico.
La difesa di LO, con elaborata esposi- zione ha dedotto violazione di legge processuale '
e sostanziale, nonché difetto di motivazione, chieden-
do annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Preliminarmente, è stata eccepita e per la prima volta in questa sede, l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo gra do ad altro difensore della ricorrente, che pure
! era stato presente in udienza davanti al Tribunale
e quindi omessa notifica dell'avviso per il dibatti mento, con conseguente nullità del giudizio sulla impugnazione, che, pur coltivata dall'altro difenso- re, lascia tuttora impregiudicata la presentazione i dei motivi da parte del condifensore, che non ha avuto notizia e quindi termini, ai sensi dell'arti-
colo 151 c.p.p. Nel merito, non vi è alcuna prova del ritenuto delitto di truffa aggravata ed anzi risulta che la ricorrente aveva effettuato un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello che le è stato re-
tribuito. In proposito, del tutto erronea si appale-
sa la motivazione della Corte, che, per un verso, ha valutato alcune deposizioni testimoniali sulla as- senza e la indisponibilità della Direttrice e per un altro, al fine di valutare il quantum delle pre- tese ore di straordinario non effettuato e retribuito,
non ha calcolato il mese di eventuale congedo straor-
dinario, che non esclude le ore di lavoro ove le assen-
ze siano non continuative, ma episodiche e saltuarie, come nel caso; d'altronde, la stessa Corte ha escluso dal calcolo la disponibilità festiva ed ha calcolato lo straordinario ad anni e non mesi. Se il procedi-
mento tecnico -fatto nella ignoranza della pertinen-
te normativa di legge e sindacale- fosse stato corret-
to, la Corte avrebbe accertato che il compenso men-
sile risultava inferiore alle lire 300.000 e dunque
-in caso di prova di attività truffaldina- non sarebbe stato incompatibile con l'attenuante del danno di lieve entità, produttiva della causa di estinzione
ritenuta dal Tribunale. Inoltre, non sussiste alcuna prova in ordine al reato di cui all'articolo 478 c. 10
p. (avere la LO rilasciato copia di un suo at-
to inesistente (decisione relativa al suicidio di un detenuto) in quanto l'atto supposto la decisione della Direttrice sul caso anche se insussistente in forma ed in termini autonomi, era agevolmente ricostruibile dall'esame degli altri atti esistenti, come il registro da cui è stata estratta la copia ed i rapporti allegati.
Priva di pregio tecnico la eccezione pro-
cedurale. Premesso che la stessa risulta per la prima volta formulata in questa sede, mentre la ricor-..
rente è stata regolarmente assistita dal suo difenso-
re in grado di appello senza il minimo accenno alla assenza dal processo di altro difensore del primo grado, è appena da aggiungere che la notificazione ex articolo 151 c.p.P. era necessaria per entrambi i difensori se ed in quanto essi fossero stato de-
signati per la presentazione dei motivi di impugnazio-
ne, il che non risulta nel caso di specie. Né risul-
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ta, peraltro, che il difensore presente nel dibatti mento in Tribunale abbia proposto appello avverso la sentenza e non risulta parimenti che l'imputata abbia proposto impugnazione senza designare alcun difensore per la presentazione dei motivi. Risulta
che solo il difensore avv. Piredda ha proposto ed - 11 -
ha ritualmente coltivato detto gravame e dunque la procedura di notifica dell'avviso ex articolo 151
c.p.p. ed a fortiori ex articolo 410 c.p.p. è del tutto corretta, alla stregua della interpretazione di dette norme e delle numerose decisioni di questo
Suprema Collegio sul punto (Sezione I, CC. 23.3.1977
Fuga; Sez. III 9 luglio 1980- Alliuccio;
Sez. IV,
14.11.1986 -Lo Presti%3B Sez. unite 13.10.1984 Melorsi).
Quanto alle altre sure, esse non hanno
consistenza tecnica e devono esser disattese. La statui-
zione dellaCorte di Cagliari in ordine al reato di truffa risponde ad una chiara ricostruzione in fatto,
'che la difesa non ha smentito con convincenti argomenta-
zioni tecniche.
La valutazione della condotta della ricorren- te è stata fatta dal giudice di merito alla stregua di dati documentali e testimoniali, che hanno consen-
tito di dimostrare, in concreto, come la RA fosse riuscita, con mendaci dichiarazioni e registrazioni,
a percepire compensi per lavoro straordinario mai effettuato in misura diversa e minore rispetto a quella risultante dalla documentazione formale.
I rilievi della difesa nei motivi di ricorso (avere la LO effettuato lavoro straordinario addirit-
tura superiore a quello retribuito, dovendosi compu- 12
-
tare anche il mese di congedo straordinario e la
disponibilità festiva), ΠΟΠ hanno incidenza in termini
di non colpevolezza e sono vanificati già dalla
impugnata sentenza, che ha dato, con una ineccepibi-
le motivazione, risposta per così dire preventiva ad ogni sura sul punto. Il convincimento della
Corte di Cagliari, come detto, è suffragato dalle acquisizioni processuali e cioè dai documenti e dalle
deposizioni testimoniali, specie in ordine alla pre-
senza della RA in ufficio e quindi alla specifi-
cazione della sua quotidiana attività lavorativa.
Né può trovare l'adesione di questo Supremo
Collegio la ulteriore censura formulata dalla dife- sa e cioè la denegata concessione dell'attenuantè
concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, che avrebbe comportato la declaratoria di estinzione del reato per amnistia.
La Corte di Cagliari, al riguardo, ha in termini articolati e concreti -pur in materia di valutazione in fatto- esaminata e risolta la problema-
tica posta dalla difesa. Il procedimento logico-giuri-
dico è assolutamente corretto ed ogni rilievo difensi- vo in ordine al quantum da non calcolarsi per anno o per semestre- come invece, la Corte ha ritenuto nel binario argomentativo del P.M.- s'infrange sicu- 13
ramente contro la valutazione espressa in sentenza,
e cioè che, se pure il danno fosse riferibile alla mensilità -come opinato dal difensore - esso sarebbe sempre nell'ordine di 300.000 mensili e quindi non sarebbe di speciale tenuità. Né la precisazione integra-
tiva della difesa, sul punto (risultare, invece, il danno inferiore a lle lire 200.000 mensili) può mutare i termini del problema, giacché, come si è detto, la
Corte di Cagliari ha privilegiato,чев proprio convinci-
mento, il dato semestrale od annuale e solo per Com-
pletezza di ragionamento ha soggiunto che anche quelle mensile sarebbe state incompatibile con la sollecitata attenuante. Né può affermarsi che la somma, calcola-
ta dalla difesa in lire 195.725 nella memoria illu-
strativa, dovesse comportare necessariamente la con-
cessione di detta atenuante, attesa la richiamata e articolata motivazione della sentenza.
Quanto al reato di cui all'articolo 478
la Corte di Cagliari ha specificato l'iter tecni- c. p.
co-giuridico della relativa statuizione. Risulta per tabulas, secondo la sentenza, la inesistenza del prov-
vedimento di cui la RA aveva rilasciato copia autentica a sua firma.
Questo è un dato materiale e storico che né la ricorrente -come imputata- né la difesa ha po- ¡
14
tuto contestare e dunque non è accettabile una de-
nunzia di violazione di legge o di difetto di motiva-
zione sotto il profilo, costruito dal difensore,
che l'atto formalmente inesistente sarebbe stato agevolmente ricostituibile attraverso i dati certi
del registro, da cui risultavano i rapporti.
Il profilo difensivo della questione esula dalla corretta interpretazione della norma, la quale,
in definitiva, vieta che si possa rilasciare copia legale di un atto pubblico che non esiste, un atto,
quindi, che deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge e che deve essere completo ed autonomo per consentirne la riproduzione e la copia legale.
Nella specie, tale atto pubblico non esiste-
..
va per non essere stato mai redatto e dunque la
copia firmata dalla RA non può trovare spazio in una condotta penalmente irrilevante.
La difesa del MU, deducendo violazione di legge -difetto di motivazione, ha sostenuto che non vi era alcuna prova in ordine al reato di truffa,
avendo la Corte creduto ad alcuni testi, disattenden-
do le deposizioni favorevoli di numerosi altri, da cui emergeva che il ricorrente aveva sempre fatto il lavoro straordinario.
Non era provato il delitto di malversazione - 13
->
ramente contro la valutazione espressa in sentenza,
e cioè che, se pure il danno fosse riferibile alla mensilità - come opinato dal difensore - esso sarebbe sempre nell'ordine di 300.000 mensili e quindi non sarebbe di speciale tenuità. Né la precisazione integra-
tiva della difesa, sul punto (risultare, invece, il danno inferiore a lle lire 200.000 mensili) può mutare i termini del problema, giacché, come si è detto, la
Corte di Cagliari ha privilegiato,чев proprio convinci-
mento, il dato semestrale od annuale e solo per com-
pletezza di ragionamento ha soggiunto che anche quelle mensile sarebbe stato incompatibile con la sollecitata attenuante. Né può affermarsi che la somma, calcola-
ta dalla difesa in lire 195.725 nella memoria illu-
strativa, dovesse comportare necessariamente la con-
cessione di detta attenuante, attesa la richiamata e articolata motivazione della sentenza.
Quanto al reato di cui all'articolo 478
la Corte di Cagliari ha specificato l'iter tecni- c. p.
\co-giuridico della relativa statuizione. Risulta per tabulas, secondo la sentenza, la inesistenza del prov-
vedimento di cui la RA aveva rilasciato copia autentica a sua firma.
Questo è un dato materiale e storico che
né la ricorrente come imputata- né la difesa ha po- 14
tuto contestare e dunque non è accettabile una de-
nunzia di violazione di legge o di difetto di motiva-
zione sotto il profilo, costruito dal difensore,
che l'atto formalmente inesistente sarebbe stato agevolmente ricostituibile attraverso i dati certi del registro, da cui risultavano i rapporti. :
Il profilo difensivo della questione esula dalla corretta interpretazione della norma, la quale,
in definitiva, vieta che si possa rilasciare copia legale di un atto pubblico che non esiste, un atto,
quindi, che deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge e che deve essere completo ed autonomo per consentirne la riproduzione e la copia legale.
Nella specie, tale atto pubblico non esiste-
va per non essere stato mai redatto e dunque la
copia firmata dalla RA non può trovare spazio in una condotta penalmente irrilevante.
La difesa del MU, deducendo violazione di legge -difetto di motivazione, ha sostenuto che non vi era alcuna prova in ordine al reato di truffa,
avendo la Corte creduto ad alcuni testi, disattender-
do le deposizioni favorevoli di numerosi altri, da
cui emergeva che il ricorrente aveva sempre fatto
il lavoro straordinario.
Non era provato il delitto di malversazione - 15 -
dal momento che lo stesso detenuto parte lesa non ha accusato il MU ed anzi non ha escluso di aver-
lo autorizzato a trattenere la somma, che gli aveva affidato. Subordinatamente, la difesa ha rilevato pur in la modesta immotivata riduzione della pena,
presenza dell'attenuante della restituzione.
Tutti i motivi ora detti devono essere disattesi.
E' da rilevare, intanto, che, come appare dalla formulazione degli stessi, si tratta di censure alla valutazione della prova ed alla credibilità,
in particolare, di imputati e testi e si tratta, inoltre,
di critica al potere discrezionale del giudice di merito nella quantificazione della pena.
D'altra parte, la Corte di appello ha spiegato le ragioni delle statuizioni adottate.
Quanto alla truffa, valgono almeno in parte gli argomenti adottati per la RA: il lavoro straor-
dinario dichiarato risultava incompatibile con gli accertamenti al riguardo, costituiti non solo dalle
deposizioni dei vari testi escussi, ma anche dalle
:
circostanziate relazioni ispettive. Il rilievo difensivo secondo cui numerosi testi a discarico sono stati disattesi non può essere decisivo, dal momento che il giudice di merito non si è sottratto all'obbligo - 16
di rendere comp resibile l'iter tecnico seguito,
per il proprio convincimento, specificando anche come la quasi totalità dei testi fosse a carico del ricorrente e come ben poche e con affermazioni generiche scarsamente attendibili fossero le voci favorevoli. Non solo, ma la Corte ha passato in ras-
segna i testimoni a discarico, evidenziandone la irrilevanza per la formazione del proprio giudizio.
Quanto al delitto di malversazione, che,
secondo la difesa doveva essere esclusa proprio per le dichiarazioni della parte lesa, la sura è vani-
ficata dalla prova evidenziata nella impugnata senten-
za.
A parte le ammissioni sintomatiche del
MU sul punto, vi erano le prime dichiarazioni del Sirigu, poi in udienza alquanto ristrutturate in armonia con la tesi difensiva e dopo aver perduto interesse ad accusare avendo recuerato la somma.
La Corte, valutando in senso unitario dette dichia-
razioni ed ammissioni, ha tratto il convincimento della responsabilità del ricorrente, né la difesa ha dimostrato che il procedimento seguito al riguardo fosse illogico o processualmente scorretto.
Infine, non è accettabile la censura sulla dosimetria della pena in questa sede di legittimità. - 17
tenendo presente che la Corte de merito ha ridotto la pena al ricorrente e non ha pregio tecnico censura- re la sentenza sul punto, affermando che la pena stessa poteva essere ulteriormente ridotta.
Un rilievo siffatto, oltre a censurare una
valutazione discrezionale del giudice, appare del
войскі,tutto generic e formulabile sempre, in ogni caso pur riducendosi la pena, non se ne fissa la misura nel minimo previsto dalla legge.
Quanto al RA, il difensore, qualificando la motivazione della sentenza illogica, assurda,
contraddittoria, travisa %2B2 ha sostenuto che la
Corte non ha messo in luce l'interesse del RA ad alterare l'orario di uscita del AC dall'Istituto,
modificandolo dalle ore 14 in ore 15. Non ha senso la motivazione della sentenza sul punto e cioè che il RA aveva interesse, per scagionarsi in ordine alla evasione, di far figurare presente il AC alle
14 e cioè all'ora di battitura delle barre di ferro e ciò per dimostrare che tale adempimento era stato ritualmente fatto, mentre non sarebbe stato fatto in assenza del AC. Questi, dunque, che era legitti-
mamente assente al momento della battitura, avrebbe accettato l'alterazione e quindi il falso per compro-
mettersi, dato che la battitura evidentemente non - 18
-
era avvenuta, avendo gli evasi segato in precedenza le barre. Inoltre, risultava anche dal registro delle uscite l'ora del AC -15- ed i dubbi formulati
dalla Corte sul punto sono del tutto fantasiosi ed illogici..
La censura che è unica е che ripropone la tesi della non colpevolezza del ricorrente- non può trovare adesione in questa sede.
La Corte di Cagliari ha portato la sua atten-
zione e la più attenta disamina sul fatto, ricostruen-
do la condotta del RA in ogni sua componente, con-
fortandola con ogni acquisizione processuale, valutan-
dola con criterio di interpretazione logica e cata-
logandola nello schema della contestata previsione normativa.
Già il Tribunale, com'è noto, aveva evidenzia-
to gli elementi probatori a carico dell'imputato e tuttavia aveva utilizzato altri a favore, perve-
nendo al dubbio, rilevando che, malgrado gli elemen-
ti accusatori che qui non vale ripetere dal registro d'ingresso risultava che il AC era uscito alle ore 15.
La Corte di Cagliari, nell'esercizio del proprio potere di interpretare la prova per la forma-
zione del libero convincimento, ha specificato, valu- 19
tato, criticato i dati probatori ed ha ritenuto di potere eliminare il dubbio in senso favorevole al ricorrente. Il procedimento logico seguito è corretto e resiste alle argomentazioni difensive.
Per prima cosa, la Corte ha rilevato che esiste una prova documentale, costituita dalla duplice correzione del registro delle domande degli agenti di custodia%3B esiste una prova logica, ravvisabile nella esclusione di ogni altra spiegazione del dato materiale, tanto meno di quella di un semplice erro-
re; esiste ancora una prova di ordine specifico,
ravvisata nel contrasto tra le affermazioni del Vac- ca e quelle degli agenti di custodia CU US delle a) in ordine alla "battitura/sbarre", questa non risulta eseguita nel pomeriggio del 10 agosto.
Dopo tali rilievi, la Corte ha soggiunto altre notazioni di ordine logico, anche contestando non pertinente l'osservazione del Tribunale come sulla irrilevanza della mancata battitura dei ferri ai fini dell'evasione, con argomentazioni specifiche in fatto, che non possono essere respinte.
Infine, la Corte non ha mancato di valuta- re un elemento ritenuto favorevole dal Tribunale e che costituisce, in fondo, la essenza stessa dei mo-
tivi di ricorso. - 20
-
Si tratta della circostanza dell'annota-
zione nel registro della portineria secondo cui il
AC quel giorno era uscito alle ore 15 ea quindi non poteva avere alcun interesse alla falsificazione.
La Corte di Cagliari ha ritenuto "scarsa-
mente rilevante" detta circostanza, spiegando che l'agente SA aveva riferito di non ricordare l'ora di uscita del collega e di non potere escludere che l'ora indicata nel registro fosse quella reale :
accadeva talora che l'orario di uscita e di ingresso degli agenti venisse annotato in momento successivo
Conclusivamente, la Corte ha indicato ele menti favorevoli e contrari, criticandoli, collegan-
doli e contrapponendoli, tutti utilizzandoli come
iter logico-giuridico del proprio convincimento,
di cui ha dato sufficiente ragione.
Alla stregua di quanto è stato detto, la impugnata sentenza nonmerita la proposta censuranon merita del travisamento dei fatti né consente di affermare che, il giudice di merito fatto pessimo uso del potere discrezionale per la formazione del suo con- vincimento, attraverso ipotesi, congetture, assurdità.
Si è visto che il tribunale, dopo avere specificato i vari elementi di accusa, era pervenuto al dubbio per una sola considerazione relativa ad 21
un'annotazione in registro. La Corte ha ribadito ed ampliato lo schema accusatorio, spiegando, poi,
perché e come, a suo avviso, il dubbio potesse esse-
re eliminato, nel caso di specie e come non fosse,
comunque, decisivo.
Za motivazione, che attiene a valutazione della prova ed a rilievi in fatto, è congrua e non può determinare il sollecitato annullamento della impugnata sentenza.
La difesa del AL ha ravvisato difetto di motivazione in punto di prova di colpevolezza,
osservando che lo stesso Ispettore ministeriale, nel-
l'ascoltare il AL, aveva avuto il dubbio che egli fosse favorevole al MU, perché ne era complice e probabilmente per questo non ha ritenuto di verbaliz-
zarne le dichiarazioni.
Queste, peraltro, non essendo verbalizzate,
sfuggono ad ogni interpretazione e del resto esse non sono diverse da quelle resa da altri testi, non
incriminati per favoreggiamento (Fadda, Cherchi, Ma-
nuzzi ed altri), di cui la Corte non ha tenuto conto.
Detti motivi non possono trovare adesione in questa sede.
Za Corte di Cagliari non ha condiviso le
argomentazioni del Tribunale, che aveva assolto il 22 :
AL sia perché le sue dichiarazioni non erano state verbalizzate e sia perché, in fondo, egli le aveva fatte per difendersi, essendo sospettato di complicità con il MU.
La Corte di appello, invece, ha osservato che, pur in assenza di verbalizzazione, quelle dichia- razioni erano state riportate nella relazione ispetti-
confermata in giudizio dal funzionario responsabi- va,
le; ha osservato, altresì, che, nelle specie, la condotta del AL si era estrinsecata in termini non richiesti dalla esigenza di difendere sé stesso non essendo correo, del MU e non essendo ancora imputato.
riferito all'Ispet- Il AL aveva, infatti,
circostanze non vere in favore dell'in- tore diverse quisito MU e del tutto estranee alla propria posizione ed alla propria persona.
Infine, la Corte ha rilevato che la con-
dotta del AL era parimenti censurabile in sede penale, anche se posta in essere nel corso di una
inchiesta amministrativa: il reato di favoreggiamen-
to, infatti, può commettersi anche prima di una pro-
cedimento penale, essendo sufficiente la possibilità
di investigazioni e di ricerche.
Nella specie, la relazione ispettiva re- 23 datta da p.u. che aveva obbligo di riferire prelu-
deva all'inizio dell'azione penale ed il AL ben conosceva il valore e la finalità delle sue dichiara-
zioni.
Conclusivamente, perciò, deve essere dichia-
rato inammissibile il ricorso del RU per omessa
presentazione dei motivi e devono essere rigettati i ricorsi degli altri imputati, con la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spe-
se processuali e di lire 500.000 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso proposto da RU
IO e rigetta i ricorsi di CA AN, Lobra-
no AR, MU NT, RA GI e AL
GI.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di lire 500.000
ciascuno а favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25.10.1989
IL PRESIDENTE
(dr. Vincenzo ADAMI) - 24
LALARE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. France SCORZA)No
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