Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
Il contratto di appalto di opere pubbliche è un contratto di diritto privato dal quale, una volta esaurita la procedura di affidamento dei lavori, sorgono diritti ed obblighi a carico di entrambi i contraenti. Da ciò consegue che gli atti con i quali l'Amministrazione esercita la facoltà di recedere dal contratto o di risolverlo unilateralmente con prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore inadempiente non hanno natura provvedimentale e non debbono essere sottoposti all'esame del giudice amministrativo allorquando se ne contesti la legittimità, poiché la relativa controversia investe posizioni di diritto soggettivo, avendo ad oggetto il corretto esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei contraenti in vista dell'interesse alla sollecita esecuzione dell'opera pubblica.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/11/2001 n° 14539Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT AR, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30, presso l'avv. prof. Federico Sorrentino, che unitamente all'avv. Antonio VIli lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ALESSANDRIA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 4, presso l'avv. Nicolò Paoletti, che unitamente agli avv.ti Paolo Monti e Giuseppe Greppi del foro di Casale Monferrato la rappresentano e di fendono per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 866 pubblicata il 23 luglio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Federico SORRENTINO e Nicolò PAOLETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 novembre 1988 l'ing. CA VI esponeva: che l'associazione temporanea tra l'impresa individuale della quale egli era titolare e la s.r.l. C.E.T. - Costruzioni Edilizia Torinesi si era aggiudicato due contratti di appalto da parte dell'I.A.C.P. di Alessandria per la realizzazione di edifici di abitazione in Valenza, località Fogliabella;
che a seguito del la dichiarazione di fallimento della C.E.T. s.r.l. l'ultimazione dei lavori era stata richiesta all'impresa individuale di esso attore;
che, decorso il termine all'uopo assegnato, con delibera n. 419 del 28 maggio 1987 l'Amministrazione aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento dei due contratti nei suoi confronti;
che successivamente, con due atti di diffida del 30 agosto 1988 l'Amministrazione gli aveva intimato di nominare una nuova mandataria in luogo della società fallita e, ottenutone un diniego, con delibera n. 442 del 4 ottobre 1988, aveva revocato la precedente delibera di risoluzione sulla base della asserita riapertura dei termini ai fini della designazione di una nuova impresa mandataria e aveva disposto nuovamente la risoluzione dei due contratti per inadempimento e la prosecuzione d'ufficio dei lavori in suo danno. Ciò premesso, conveniva dinanzi al Tribunale di Alessandria l'Istituto per le Case Popolari della locale Provincia per sentir dichiarare illegittime, e comunque disapplicare in via incidentale le delibere relative alla risoluzione unilaterale dei contratti di appalto, con la condanna dell'Istituto convenuto al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio.
Con sentenza in data 8 novembre - 10 dicembre 1996 il tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, rigettava la domanda.
Su appello dell'attore e dell'Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria, succeduta all'originario convenuto, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 3-23 luglio 1998, in accoglimento dell'eccezione dell'appellata dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Osservava la corte che i diritti soggettivi perfetti derivanti dal contratto di appalto di opere pubbliche presupponevano la piena legittimità degli atti amministrativi dai quali essi derivavano, mentre, se detti atti erano viziati - come sostenuto dall'appellante principale - essi non producevano alcun effetto e potevano solo dar luogo al risarcimento del danno dopo il loro annullamento ad opera del giudice amministrativo;
ne' poteva accogliersi la richiesta subordinata di disapplicazione degli atti indicati dall'attore poiché non era stata dedotta in giudizio alcuna lesione di un diritto soggettivo per effetto degli atti denunziati come illegittimi.
Contro la sentenza ricorre per cassazione CA VI con un unico motivo.
Resiste con controricorso l'Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe declinato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa per contestare il corretto esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del contratto di appalto in danno dell'impresa capogruppo a seguito del diniego di nominare una nuova impresa mandataria in luogo di quella dichiarata fallita. L'Agenzia controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'impugnazione in quanto la sentenza impugnata avrebbe dichiarato il proprio difetto di giurisdizione solo in relazione alla domanda volta all'annullamento delle delibere con le quali l'Amministrazione ha proceduto alla risoluzione unilaterale del contratto e alla prosecuzione dei lavori in danno dell'impresa appaltatrice mentre avrebbe respinto la domanda risarcitoria a causa della mancata preventiva dichiarazione di annullamento delle predette delibere da parte del giudice amministrativo.
L'eccezione non merita accoglimento se si considera che l'Impresa VI ha proposto in giudizio una sola domanda diretta cioè a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima risoluzione unilaterale del contratto di appalto e che la sentenza impugnata, nel riformare la decisione del primo giudice si è limitata a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla base del rilievo che le delibere in questione erano atti amministrativi e che solo dopo il loro annullamento da parte del giudice amministrativo l'impresa appaltatrice avrebbe potuto agire per il risarcimento del danno dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento in quanto, com'è noto, il contratto di appalto di o pere pubbliche è un contratto di diritto privato dal quale, una volta esaurita la procedura di affidamento dei lavori, sorgono diritti ed obblighi a carico di entrambi i contraenti. Da ciò consegue che gli atti con i quali l'Amministrazione esercita la facoltà di recedere dal contratto o di risolverlo unilateralmente con prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore inadempiente non hanno natura provvedimentale e non debbono essere sottoposti all'esame del giudice amministrativo allorquando se ne contesti la legittimità, poiché la relativa controversia investe posizioni di diritto soggettivo, avendo a oggetto il corretto esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei contraenti in vista dell'interesse alla sollecita esecuzione dell'opera pubblica (da ultimo: Cass. 4 febbraio 2000, n. 1217). In conclusione, previa dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa allo stesso giudice il quale, ritenuta la propria giurisdizione, provvederà sull'appello proposto dal ricorrente. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001