Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 95
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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Massime1

Il contratto di appalto di opere pubbliche è un contratto di diritto privato dal quale, una volta esaurita la procedura di affidamento dei lavori, sorgono diritti ed obblighi a carico di entrambi i contraenti. Da ciò consegue che gli atti con i quali l'Amministrazione esercita la facoltà di recedere dal contratto o di risolverlo unilateralmente con prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore inadempiente non hanno natura provvedimentale e non debbono essere sottoposti all'esame del giudice amministrativo allorquando se ne contesti la legittimità, poiché la relativa controversia investe posizioni di diritto soggettivo, avendo ad oggetto il corretto esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei contraenti in vista dell'interesse alla sollecita esecuzione dell'opera pubblica.

Commentario1

  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/11/2001 n° 14539Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 95
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 95
Data del deposito : 7 marzo 2001

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