Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
032 76 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROI SSAZIONE LA CORTE SUIR EM Oggetto RISARGIMENTO DANNO SEZIONE PRIMA CIVILE DA OCCU PA GONE ILLEGITTIHA IMMOBILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9360/99 - Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Dott. Francesco AR FIORETTI Consigliere Cron. 6826 Dott. Giuseppe MARIA BERRUTI Consigliere Rep. 1062 Ud. 07/12/2000 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FRATTAMINORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PORRO CORTE SUPREMA DI CASSAZION 8, presso l'avvocato ABBAMONTE GIUSEPPE, che 10 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresenta difende, giustae mandato а margine del dal Sig SOLE 24-0 per diritti L. 300 } ricorso;
11 7 MAR 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CANCELLERIA BROGNA MARIA CARMELA, SAVIANO PASQUALE, SAVIANO EMILIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 67, presso l'avvocato LAMBERTI ANTONIO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
2000 2331 controricorrente avverso la sentenza n. 1864/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Luponio, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lamberti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 14 giugno 1991, il Tribunale di Napoli condannò il comune di Frattaminore al risarci- mento del danno determinato in £.446.421.250, in favore di AR ME GN, anche n.q. di genitore esercen- te la patria potestà sui figli minori AL ed Emi- lio IA per l'avvenuta occupazione e demolizione di un fabbricato di sua proprietà sito nella locale via S. Nicola, per i lavori di sistemazione della via Di Vit- torio e la piazza Umberto I. "A L'impugnazione del Comune stata respinta dalla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza del 2 18 agosto 1998 ha osservato che i primi giudici aveva- no correttamente elevato la minore valutazione dell'immobile eseguita dal c.t.u. applicando più op- portuni coefficenti di degrado che tenevano conto che il fabbricato non era affatto inagibile o pericolante e che era invece abitato, e determinando i cortili e le aree scoperte non in base ai coefficienti sudetti, ben- sì al loro valore di £.60.000 mq. Per la cassazione di questa sentenza il comune di Frattaminore ha proposto ricorso per un motivo, illu- strato con memoria;
cui resistono la GN ed i IA con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, il comune di Frat- taminore, deducendo motivazione contraddittoria in rela- zione alla stima dell'immobile, censura la sentenza im- pugnata per avere triplicato il valore accertato dal c.t.u. dopo averne condiviso il giudizio relativo alla vetustà e riconosciuto che il fabbricato versava in uno stato pessimo di conservazione;
e per avere illogicamen- te disatteso il relativo accertamento, maggiorando i Co- efficenti relativi allo stato di conservazione del fab- bricato in base alle circostanze assolutamente inin- fluenti che non risultavano emessi ordini di sgombero né che gli occupanti avessero richiesto l'esonero dal 3 pagamento dei tributi dominicali. Il ricorso è inammissibile. La stessa amministrazione ricorrente, riconosce, infatti, che la Corte del merito non ha disatteso af- fatto gli accertamenti e le risultanze della consulenza tecnica specificamente trascritte dal comune (pag. 5), che ha invece condiviso, pervenendo pur essa alla con- clusione che il fabbricato dei resistenti, al momento della demolizione, versasse in pessimo stato di conser- vazione e che fosse vecchissimo, poco stabile e fati- scente. E tuttavia nel fissare i coefficenti relativi a tale stato di degrado dell'immobile, ha tenuto conto oltre che dei menzionati elementi, evidenziati dalla consulenza, anche del fatto che siffatto degrado non era pervenuto ad un punto tale da rendere il bene peri- colante o inagibile,o da richiedere l'emissione di or- dini di sgombero, o ancora da consentire ai proprietari il conseguimento dell'esonero dal pagamento dei tributi (conseguente soltanto a tale situazione); e soprattutto dell'accertamento compiuto dallo stesso consulente che i vani di esso erano tuttora adibiti ad attività com- merciale o ad abitazione, così dimostrando di essere an- cora funzionali alla loro originaria destinazione. Per cui, pur recependo il valore in mq. del fabbricato e 4 l'indice di vetustà calcolati dalla consulenza, ha ele- vato i coefficenti rappresentanti lo stato di conserva- zione, per aver considerato anche le circostanze sudet- te che proprio l'ausiliario aveva accertato e che tut- tavia aveva omesso di consideare nella scelta dei rela- tivi parametri, perciò attribuendo all'immobile un valo- re complessivo notevolmente inferiore. E tanto è sufficiente a rendere la motivazione del- la sentenza impugnata immune dai vizi denunciati dal ricorrente, in quanto anche con riguardo agli unici in- dici di calcolo difformi da quelli proposti dal tecni- CO, la Corte non solo ha espresso il proprio convinci- mento in ordine al degrado raggiunto dal fabbricato con esaustiva e congrua motivazione, ma questa ha fondato proprio sulle risultanze oggettive della consulenza tecnica evidenzianti che pur il pessimo stato dell'edificio non impediva tuttavia che i propri locali ed i propri vani assolvessero ancora al momento della demolizione, alla loro originaria funzione;
per cui tale risultanza necessariamente incidente sullo stato di conservazione dell'immobile accertata, ma non valutata dal consulente, costituisce di per sé ragione suffi- ciente per ritenere incompleta la scelta del relatvo indice compiuta da quest'ultimo, e conseguentemente del tutto giustificata la modifica allo stesso apportata da 5 parte della sentenza impugnata (Cass.333/1999; 2145/1998; 3932/1984). La quale, d'altra parte, assol- vendo anche all'onere di indicare gli elementi di cui si è avvalsa per discostarsi dalla valutazione proposta dal consulente, non è censurabile per averli apprezzato in modo difforme da quello preteso dal comune, avendo ripetutamente affermato anche а sezioniquesta Corte unite (Cass.5802/1998; 13045/1997), che il vizio di omessa о insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., del giudice di meri-sussiste solo se nel ragionamento - to, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato о deficiente esame di punti decisivi della controversia;
e non puo' invece consistere in un ap- prezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata nor- ma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere. di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale sol- tanto spetta individuare le fonti del proprio convinci- mento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a di- 6 11 mostrare i fatti in discussione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e D si ( liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il comune ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti in complessive £. 7.624 200 di cui £.
7.500.000 per 119900 onorario di difesa. 730000 Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Лоут 429.17 Salvatore Salvago Pellegrino Senofonte 4567 20,65 8067 24,00 173,75 IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN GANCELLERÍA AR Di ZZ 7 MAR 2001 Ravie Ogal, IL CANCELLIERE AR Di ZZ の CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 3.6.2011 serie 4 al n. 31287 versate € 173.77 apposta in caice alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7