Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 399
CASS
Sentenza 15 gennaio 1999

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, che ha modificato l'art. 47, comma quarto, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, finalizzata alla concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, deve essere decisa dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione del condannato e non da quello del luogo in cui ha sede il pubblico ministero investito dell'esecuzione.

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    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 399
Data del deposito : 15 gennaio 1999

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