Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, che ha modificato l'art. 47, comma quarto, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, finalizzata alla concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, deve essere decisa dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione del condannato e non da quello del luogo in cui ha sede il pubblico ministero investito dell'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. “L’accesso accelerato” alla semilibertà: l’ampliamento dei poteri del magistrato di sorveglianzaFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15.01.1999
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.399
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.33019/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
2) UFFICIO SORVEGLIANZA CATANIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) RI AT n. il 10.01.1973
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina;
OSSERVA
Con ordinanza del 14.7.1998, il Magistrato di Sorveglianza di Messina dichiarava la propria incompetenza a provvedere sull'istanza presentata da CO GA al fine di ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, previa sospensione dell'esecuzione della pena in espiazione presso la casa circondariale di Mistretta, rilevando che, a norma dell'art. 47, comma 4 ord. pen., modificato dalla l. 27.5.1998, n. 165, il giudice competente doveva essere individuato in quello del luogo in cui ha sede il P.M. investito dell'esecuzione, ossia nel Magistrato di Sorveglianza di Catania, cui, pertanto, gli atti dovevano essere trasmessi.
Con ordinanza del 24.7.1998, il Magistrato di Sorveglianza di Catania dichiarava la propria incompetenza territoriale e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, osservando che la l. 165/98 ha confermato la deroga alla regola generale stabilita dall'art. 677 c.p.p. soltanto per i procedimenti di sorveglianza relativi a condannati in stato di libertà, sicché, poiché il condannato aveva presentato l'istanza quando gia si trovava in espiazione di pena presso la casa circondariale di Mistretta, la competenza a decidere sulla richiesta appartiene al Magistrato di Sorveglianza di Messina. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina.
Nel dirimere un identico conflitto, questa Corte ha recentemente stabilito che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, finalizzata alla concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, deve essere decisa dal Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione del condannato (Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999, confl. comp. tra mag. sorv. Avellino e mag. sorv. Messina in proc. Giovannoni).
L'indirizzo deve essere ribadito in quanto risulta pienamente aderente alla disciplina introdotta con la l. 165/98. Nel sollevare il presente conflitto, il Magistrato di Sorveglianza di Catania ha puntualmente e lucidamente osservato che la predetta legge ha previsto due diversi ambiti di competenza territoriale, distinguendo tra le istanze provenienti da condannati che si trovano in stato di libertà (prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione) e quelle presentate dopo l'inizio dell'espiazione della pena: il primo caso è regolato dall'art. 1 della l. 165/98, che, sostituendo l'art. 656 c.p.p., ha demandato al P.M. la sospensione dell'esecuzione della pena (comma 5^) e ha disposto la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione al "tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero" (comma 6^);
il secondo caso (quello, cioè, relativo alla richiesta del condannato nei cui confronti sia già iniziata l'esecuzione della pena) è disciplinato, invece, dall'art. 2, comma 2^ della l. 165/98, che, nel sostituire il quarto comma dell'art. 47 ord. pen., ha stabilito che "se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato". La lettera dell'art. 47, comma 4 ord. pen., novellato dal secondo comma dell'art. 2 della l. 165/98, è assolutamente chiara e inequivoca nel senso che, nell'ipotesi di istanza presentata da chi si trovi già detenuto, il potere di sospendere l'esecuzione della pena appartiene al "magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione", ossia al magistrato del luogo di espiazione della pena, che si identifica con quello che - secondo la regola generale dettata dall'art. 677, comma 1 c.p.p.- ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta.
Infine, mette conto segnalare che la soluzione interpretativa qui accolta è condivisa, in dottrina, in uno dei primi commenti alla l. 165/98, nel quale, proprio in riferimento alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2, è stato precisato che l'adesione alla tesi della competenza del magistrato del luogo di detenzione è giustificata, oltre che dall'elemento testuale, da valide ragioni logiche e sistematiche e dalla evidente correlazione con la norma generale della competenza della magistratura di sorveglianza stabilita dall'art. 677, comma 1 c.p.p.- In conclusione, poiché nel caso in esame la richiesta è stata presentata allorquando il condannato si trovava ristretto, in espiazione di pena, presso la casa circondariale di Mistretta, deve dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999