Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 1
Il ricorso per cassazione impropriamente proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" in tema di restituzione delle cose sequestrate, nei cui confronti è esperibile solo l'opposizione nella forma dell'incidente di esecuzione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa, va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al predetto giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2006, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 07/12/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2034
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 40831/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GN ZO, nato il [...], quale liquidatore della "SII Roma Società Investimenti Immobiliari srl";
avverso l'ordinanza 19/4/2006 del Tribunale di Pescara;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Monetti V., che ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara;
Vista l'istanza 18/4/2006, con la quale la "S.I.I. Roma srl" sollecitava la restituzione di n. 7 cambiali dell'importo di L. 25.000.000 ciascuna a firma di Pizi Laura, sequestrate nell'ambito del procedimento penale n. 2331-A/89 R.G.;
Visto il provvedimento de plano 19/4/2006 adottato, nella qualità di giudice dell'esecuzione, dal Presidente del Tribunale di Pescara;
Visto il ricorso proposto dal liquidatore della "S.I.I. Roma srl" avverso tale provvedimento e avverso quello in data 11/10/2000 del Tribunale di Pescara, che aveva disposto la restituzione dei citati titoli cambiati al beneficiario IN RI, senza tenere conto che gli stessi, in base ad una serie contì nua di girate, erano pervenuti nella disponibilità della società ricorrente, tanto che erano stati sequestrati presso la banca alla quale la medesima società li aveva girati per l'incasso;
Vista la memoria in data 2/10/2006 della società ricorrente;
Letto il parere del P.G..
OSSERVA
Ritenuto che avverso l'ordinanza emessa de plano in tema di restituzione di cose sequestrate è consentita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, solamente l'opposizione nelle forme degli incidenti di esecuzione davanti allo stesso giudice che l'ha emessa, onde ottenere un provvedimento di carattere giurisdizionale ricorribile per cassazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso impropriamente proposto va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice a guo, che verificherà, sulla base delle prospettazioni dell'istante, anche la propria competenza quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione al provvedimento, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007