Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 1
È utilizzabile, in sede di giudizio abbreviato, la relazione tossicologica richiesta in fase di indagine ed acquisita al fascicolo del pubblico ministero dopo l'ammissione del rito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la difesa, nel valutare l'opportunità della definizione del processo con il rito abbreviato, era edotta dell'imminente deposito della relazione e, quindi, dell'ampliamento del quadro probatorio, risultando dal fascicolo processuale la richiesta del pubblico ministero tempestivamente avanzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2017, n. 57241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57241 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
57241-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1678 Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. Massimo Ricciarelli -relatore- Ersilia Calvanese -U.P. 15/11/2017 Maria Sabina Vigna R.G.N. 45682/2016 Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON ME, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/04/2016 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Maria Teresa Caccamo, che si è riportato ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7/4/2016 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rideterminato la pena nei confronti di ON ME, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 12/6/2015, che, in sede di giudizio abbreviato susseguente a decreto di giudizio immediato, ha riconosciuto il ON colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. in яд relazione alla detenzione di circa g.
1.000 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Ha proposto ricorso il ON tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 360, 453, 438 segg. cod. proc. pen. e 111 Cost. Era stata eccepita in primo grado e poi nei motivi di appello l'inutilizzabilità degli accertamenti del laboratorio di analisi sulla qualità e quantità della droga repertata, in quanto il relativo esito era pervenuto in data 9/4/2015, dopo la formulazione della richiesta di giudizio immediato e dopo l'emissione da parte del G.I.P. del relativo decreto, e il medesimo giorno della presentazione della richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato, fermo restando che in quel momento non era risultato ancora presente nel fascicolo quell'accertamento. La Corte aveva respinto la doglianza facendo leva sul fatto che nella relazione del consulente si era dato atto che la difesa era stata regolarmente avvisata e che comunque l'accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. avrebbe dovuto ritenersi valido, essendo ravvisabile inutilizzabilità solo in relazione a quanto disposto dal quinto comma. Ma il ricorrente replica che non era stata data prova di alcun avviso e che comunque il tema dedotto concerneva la presenza degli atti di indagine nel fascicolo prima del decreto di giudizio immediato e prima della richiesta di definizione con giudizio abbreviato, avendo nel caso di specie la sopravvenienza, non nota al ricorrente, mutato la consistenza della piattaforma probatoria. Segnala ancora che l'inutilizzabilità derivava dunque non dal mancato avviso alla difesa, semmai coperto dalla scelta del rito abbreviato, ma dall'inserimento dell'atto di indagine in un momento successivo alla richiesta del P.M., al decreto del G.I.P. e alla scelta della parte, ferma restando la necessità del G.I.P. di verificare l'evidenza della prova anche nel caso di un immediato c.d. cautelare.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Dalla rilevata inutilizzabilità discendeva l'impossibilità di stabilire con certezza se non la natura della sostanza almeno la purezza della stessa e il numero di dosi ricavabili, il che incideva sull'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, che era stata esclusa.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La Corte si era basata sulla natura della sostanza e sull'entità del carico e sulla personalità del ricorrente che non aveva offerto collaborazione. 2 89 Ma in tal modo non si era considerato che la collaborazione assume specifico rilievo ai fini dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990, potendo agli effetti delle attenuanti generiche rilevare anche profili meno significativi, come l'immediata ammissione di responsabilità, la consegna spontanea del pacchetto e il comportamento processuale, quali indici di un percorso di emenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Il ricorrente ha dedotto che l'inserimento della relazione tossicologica era avvenuto dopo la richiesta di giudizio immediato, dopo l'emissione del relativo decreto da parte del G.I.P. e dopo la formulazione della richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato non condizionato, con la conseguenza che l'atto, tale da modificare la piattaforma probatoria, sulla base della quale erano state formulate le valutazioni processuali e la scelta del rito, avrebbe dovuto reputarsi ad ogni effetto inutilizzabile.
2.2. Ma in realtà va rimarcato che la relazione, pur costituendo il risultato di attività tecnica svoltasi dopo la richiesta di giudizio immediato, è da reputarsi nondimeno atto di indagine, in quanto disposto assai prima della formulazione di quella richiesta. Posto che la Corte di cassazione, a fronte di eccezione di natura processuale, incentrata sulla violazione di disposizioni stabilite a pena di inutilizzabilità, può accedere agli atti, si rileva che a f. 22 del fascicolo del P.M. risulta l'atto con cui in epoca assai anteriore alla richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato lo stesso P.M. aveva chiesto che si desse corso ad analisi sulla sostanza sequestrata, essendo stato dapprima delegato il L.A.S.S. e in un secondo momento essendo stato conferito incarico alla Polizia scientifica: risulta altresì che sulla base di tale incarico le analisi erano state eseguite il 30 marzo 2015 e che la relazione, nella quale si dà atto dell'avviso fatto ad avvocato e/o consulente, era stata depositata il 9 aprile 2015. 2.3. Orbene, poiché nel motivo di ricorso si dà atto che era stato esaminato il fascicolo in occasione del deposito della richiesta di definizione con rito abbreviato, deve necessariamente concludersi che in quel momento il ricorrente e per esso il suo difensore erano pienamente avveduti della pendenza dell'accertamento in tempo utile disposto, costituendo evento imminente e 3 ampiamente previsto il prossimo deposito della relazione, pur, secondo quanto difensivamente assunto, non ancora presente. Ciò val quanto dire che il ricorrente era nelle condizioni di valutare l'esatta ampiezza della piattaforma probatoria, destinata inevitabilmente ad arricchirsi con l'ulteriore dato riguardante la qualità e quantità della sostanza stupefacente, peraltro fin dall'inizio identificata nella cocaina attraverso il narcotest. Va altresì aggiunto che l'accertamento, in relazione alla sua tipologia e alla sostanza esaminata, non avrebbe potuto dirsi irripetibile (in tal senso si rinvia a Cass. Sez. 4, n. 34176 del 19/7/2012, Minniti, rv. 253529; Cass. Sez. 4, n. 28195 del 29/4/2009, Matarazzo, rv. 244688), fermo restando che nella relazione si dava atto dell'avviso al difensore. In ogni caso lo stesso, sotto tale profilo, non avrebbe potuto considerarsi nullo, anche in ragione del fatto che il ricorrente, comunque avveduto, per le ragioni indicate, dell'accertamento in corso, aveva optato per il rito abbreviato, circostanza implicante sanatoria di eventuali nullità non assolute (sul punto Cass. Sez. U. n. 39298 del 26/9/2006, Cieslinsky, rv. 2348359).
2.4. Sta di fatto che il P.M. poteva contare sulla pendenza dell'accertamento, peraltro nell'ambito di una gravità indiziaria già alimentata dal dato qualititativo inerente alla sostanza, corrispondente a cocaina, rinvenuta in unico involucro in misura pari a kg. 1, mentre il G.I.P. era comunque nelle condizioni di poter apprezzare la gravità indiziaria, correlata al rinvenimento di quell'involucro nella vettura dell'imputato e pur suscettibile di integrazione nei termini indicati, fermo restando che solo allo stesso G.I.P. competeva di valutare le condizioni per l'adozione del decreto di giudizio immediato cautelare, senza possibilità di rimettere in discussione tale tema (Cass. Sez. U. 42979 del 26/6/2014, Squicciarino, rv. 260018), non venendo in discussione questioni inerenti all'interrogatorio o al relativo avviso.
2.5. Ma soprattutto va sottolineato che lo stesso ricorrente era consapevole, al momento della scelta, del compimento di un atto, pur sempre disposto in fase di indagini, destinato a fornire elementi aggiuntivi di valutazione. Ciò significa che la scelta del giudizio abbreviato non avrebbe potuto dirsi sostanzialmente alterata dall'esito di un accertamento integrativo, che anche il ricorrente sapeva pendente e del cui risultato era imminente l'acquisizione, dovendosi in particolare escludere, in tale quadro, che la scelta potesse valere comunque a consolidare la base probatoria, pur a fronte di un'iniziativa del P.M. assunta in fase di indagini e nota anche al ricorrente, pur sfociata in un risultato acquisito in un momento successivo. D'altro canto va rimarcato che le analisi e la successiva relazione non sono state effettuate in violazione del termine previsto per l'adozione del giudizio 4 immediato e che comunque non è ravvisabile una patologia inerente al tipo di atto, tale da renderlo intrinsecamente inutilizzabile. Così inquadrata, la situazione non può dirsi nella sostanza difforme da quella esaminata da una recente sentenza della Corte di cassazione, qui condivisa, con la quale è stata ritenuta utilizzabile una relazione tossicologica, per errore non inserita nel fascicolo, ma da ritenersi nota al ricorrente, a fronte del fatto che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi in vista del successivo inoltro all'A.G. (Cass. Sez. 6, n. 14884 del 21/2/2017, Pupi, rv. 269895). Deve in particolare ritenersi che anche nel caso di specie valgano a qualificare e a rendere in concreto utilizzabile la relazione di analisi, riguardante lo stupefacente, la circostanza che possa parlarsi di un atto compiuto sulla base di disposizione adottata in fase di indagini e l'ulteriore circostanza che dello stesso il ricorrente dovesse comunque aver contezza in ragione della sua riconducibilità ad un espresso incarico risultante da atto processuale inserito nel fascicolo. Non rileva per contro che lo svolgimento delle analisi e la redazione della relazione fossero stati successivi all'emissione del decreto di giudizio immediato, giacché neppure sotto tale profilo potrebbe prospettarsi un vizio inerente alla natura dell'atto, non emendabile dalla stessa richiesta di definizione con rito abbreviato.
2.6. Ma in aggiunta a tutto ciò, e anche non volendo considerare i rilievi fin qui formulati, va osservato che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, quest'ultimo avrebbe avuto ancora la possibilità di revocare la propria richiesta prima che il giudizio abbreviato avesse seguito, momento che nel caso dell'abbreviato incondizionato conseguente a decreto di giudizio immediato ben può farsi coincidere con la fissazione dell'udienza, a tale momento corrispondendo la cristallizzazione del quadro probatorio (in tal senso Cass. Sez. 1, n. 43711 del 24/9/2015, A., rv. 265075, che si occupa di un tema diverso da quello inerente alla revoca successiva all'ammissione del giudizio abbreviato, consentita solo nel caso di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen.: Cass. Sez. U. n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, rv. 253212). Ne discende che deposito della relazione di analisi in data 9/4/2015, cioè nella stessa data della richiesta di giudizio abbreviato, evidentemente anteriore a quello della fissazione dell'udienza, avrebbe potuto ancora essere valutato dal ricorrente ai fini della conferma delle proprie scelte. Su tali basi, pur dovendosi parzialmente modificare la motivazione, nei termini appena indicati, la doglianza formulata dal ricorrente in ordine all'utilizzabilità della relazione di analisi è da reputarsi infondata. 5 er 3. In conseguenza dell'utilizzabilità della relazione risulta infondato anche il secondo motivo, incentrato sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, fondata solo sull'assenza di riscontri analitici. Ed invero, premesso che comunque il dato qualitativo, riferito a sostanza omogenea, custodita in un involucro, del peso lordo di kg. 1, già avrebbe potuto indirizzare il giudizio, in assenza di deduzioni contrarie dello stesso ricorrente circa la natura della sostanza rinvenuta nella sua vettura, è d'uopo nondimeno osservare che le analisi sono state eseguite e hanno condotto alla verifica della consistenza del principio attivo, risultato pari a g. 609, sufficienti per la non ha predisposizione di circa 4.000 dosi, elemento che il ricorrente specificamente esaminato e di cui non ha comunque prospettato la compatibilità con l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, a sollecitare una diversa valutazione di merito circa la concedibilità delle attenuanti generiche e in quanto genericamente formulato. Il ricorrente contesta la rilevanza dei profili -peraltro non arbitrariamente- valorizzati dalla Corte, costituiti dalla gravità dei fatti, dalla personalità del reo, avvezzo alle violazioni di legge, e dall'assenza di un'effettiva collaborazione, al di là di quanto dichiarato al momento dell'arresto, non indicativo di reale resipiscenza: ma a tal fine si limita a prospettare la differenza tra una collaborazione valutabile ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 e quella consistente in un contributo meno pregnante, peraltro solo assertivamente deducendo i tratti di un siffatto contributo e omettendo di confrontarsi con la concreta valenza degli elementi posti in luce dalla Corte.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Giovanni Conti Initi Depositato In Cancelleria MA DI CAS 21 DIC 2017 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO