Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie in cui era stata acquisita in appello, senza opposizione, la relazione tossicologica sulla sostanza stupefacente e della cui esistenza l'imputato era a conoscenza, atteso che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi, richiedendosi il successivo invio della relazione all'autorità giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2017, n. 14884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14884 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
14884-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da · Presidente - Sent. n. sez. 306 Giacomo Paoloni Pierluigi Di Stefano UP - 21/02/2017 R.G.N. 42954/2016Orlando Villoni Ersilia Calvanese - Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/04/2016 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna del 28 ottobre 2015 del Tribunale di Bari, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di VI PI per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di grammi 115,5 circa di cocaina). 5 2. L'imputato ricorre per l'annullamento della suddetta sentenza, a mezzo del suo difensore, deducendo: vizio di motivazione, in ordine alla acquisizione da parte del Giudice dell'appello della relazione tossicologica della sostanza in sequestro (l'imputato aveva rinunciato al dibattimento in funzione della presenza agli atti del solo narcotest e quindi di un più favorevole quadro probatorio;
la riapertura della istruzione dibattimentale non è stata assolutamente motivata in ordine alla assoluta indispensabilità della stessa ai fini della decisione;
la relazione era comunque preesistente alla decisione di primo grado); vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto le argomentazioni della difesa non avrebbero trovato risposta nella sentenza impugnata (destinazione della droga non soltanto a finalità di spaccio, avvalorata dalla diversità del principio attivo dei singoli reperti e dalla loro ubicazione) e comunque il solo dato ponderale non sarebbe ostativo alla richiesta qualificazione giuridica della condotta;
vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla confisca del danaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo non ha fondamento. In sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria. Ai sensi dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Già questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione atti redatti dalla polizia giudiziaria, che facciano riferimento, in tutto o in parte, al contenuto di atti non ritualmente depositati ex art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947; Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni, Rv. 250765). 6 2 Nel caso in esame, la relazione tossicologica acquisita in appello solo materialmente non faceva parte del fascicolo del P.M., in quanto già negli atti redatti il 10 ottobre 2015 in occasione dell'arresto del PI (e notificati a quest'ultimo) si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi dei Carabinieri per le analisi tossicologiche (che risultavano completate il 13 ottobre 2015) affinché fossero con urgenza restituiti all'A.G. i relativi esiti. Atto, quindi, che solo per mero errore o caso fortuito non è stato rinvenuto nel fascicolo del P.M. A ciò deve aggiungersi che né all'udienza dell'8 aprile 2016, in cui la Corte di appello ha disposto l'acquisizione del suddetto atto, né in quella del 29 aprile 2016, in cui furono rassegnate le conclusioni, la difesa dell'imputato ha eccepito alcunché in merito. Va ribadito al riguardo che la mancata eccezione dell'imputato e/o del suo difensore all'acquisizione disposta dal giudice di appello, a seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria conseguente a giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato, di una relazione della polizia giudiziaria, già presentata al P.M. durante la fase delle indagini preliminari, preclude la possibilità di deduzione del vizio con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 28419 del 12/03/2013, Sanchez Conception, Rv. 255800).
3. Il secondo motivo non ha alcun fondamento, in quanto la valutazione compiuta dalla Corte di appello in ordine alla qualificazione giuridica della condotta è sostenuta da un ragionamento privo di vizi rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale ha infatti ritenuto come ostativi al riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità non solo le modalità della condotta, ma anche il dato ponderale. Si trattava invero di una provvista (centinaia di dosi singole di cocaina) indicativa di un'attività di rivendita che non può definirsi di cosiddetto «piccolo spaccio», secondo le concordi indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).
4. Anche relativamente alla confisca del denaro la motivazione appare adeguata, avendo evidenziato la pertinenzialità di esso all'attività illecita compiuta dall'imputato, sulla base delle stesse dichiarazioni rese da quest'ultimo.
5. Tenuto conto di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. G 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/02/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente / Ersilia Calvanese Giacomo Paoloni oo Fl DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 27 MAR 2017 E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO H P I E Piera Esposito T N O C +