Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
E N O 0 I 8 Z B 9 A 1 A . / R N 4 IN DEL LOCORTES0 0458/04 / T - 6 REPUBBLICA ITALIANA S I 2 B G E L L R A D . A R D A I T E CORTE SU REMA DEC S T 1 A Oggetto N I N E 3 1 S E R S I . SEZIONE TRIBUTARIA E E A Tributaria N T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 4315/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.852 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 27/03/03 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE GE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DI RUBINO FRANCESCO, MACCO G., difeso dall'avvocato giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO IVA LATINA, in persona del domiciliato in Ministro pro tempore, elettivamente ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2003 legis;
controricorrente 902 -1- avversO la sentenza n. 398/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 19/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per ilGenerale Dott. Dario rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Iva di Latina,sulla scorta di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Scauri,notificava a MA GE un'avviso di rettifica della dichiarazione iva relativa all'anno 1983. L'Ufficio contestava al predetto MA la violazione dell'obbligo di fatturazione e di registrazione di corrispettivi,e,di riflesso, la violazione del relativo obbligo di dichiarazione. Il contribuente proponeva contro tale atto impositivo ricorso, fondato su motivi sia di rito che di merito. Il ricorso veniva accolto,nel merito, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina con decisione n.691/04/90.I primi Giudici ritenevano di dovere attribuire valore decisivo,di giudicato, alla sentenza assolutoria in sede penale pronunciata in data 3.5.1990, con la formula "perché il fatto non sussiste" dal Tribunale di Latina nei confronti del medesimo MA, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 1 n.3 DL 429/1982 conv.in L.516/1982. L'appello dell'Ufficio avverso tale decisione veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio - con sentenza - inn.398/34/97,pronunciata il 10.12.1997 e depositata il 19.1.1998 considerazione della ritenuta rilevanza probatoria, a carico del contribuente,della documentazione rinvenuta dalla G.di F. nel corso della verifica operata nei suoi confronti. Ricorre per cassazione il MA. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. 是 Motivi della decisione Con un unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L.516/1982 nonché omessa, insufficiente inesistente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Le doglianze sono prive di fondamento. Invero, dalla sentenza impugnata emerge con sufficiente chiarezza che l'Ufficio impositore aveva censurato la decisione di primo grado lamentando che i primi Giudici,pur in presenza di un giudicato assolutorio in sede penale, non avessero liberamente rivalutato le risultanze della verifica della GdiF( buoni di consegna per vendite di merci,cambiali rilasciate da privati ed altro) che avevano portato all'accertamento di maggiori ricavi a carico del MA. Orbene,la CTR risulta aver condiviso tali ragioni di censura, con ciò stesso dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere l'appello dell'Ufficio,diretto ad ottenere la conferma dell'atto impositivo. Sotto questo profilo è pertanto da escludere la configurabilità del dedotto vizio motivazionale. Vero è che il ricorrente viene a rappresentare il vizio de quo come frutto anche di una erronea applicazione dell'art. 12 della L.516/1982:ma tale profilo viene ad essere all'evidenza assorbito dalla denuncia di violazione della indicata norma,sulla quale occorre pertanto soffermarsi. L'art. 12 comma primo della richiamata L.516/1982,di conversione con modificazioni del DL 429/1982(espressamente abrogato dall'art.25 comma 2 primo lett.d) D.Lgs.vo 74/2000, con effetti dal 15.4.2000),prevede(va) che, in deroga a quanto disposto dall'art.3 del codice di procedura penale,il processo tributario non può essere sospeso;
tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. Senonchè, come più volte affermato da questa Corte(ex plurimis, Cass.9109;3961 e 889/2002;Cass. 15207,11272 e 3421/2001;Cass.9410/2000; Cass. 13939/1999;Cass.5730/1998),già per effetto della entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 si era determinata una radicale modificazione( vera e propria abrogazione implicita,in parte qua,ai sensi dell'art. 15 delle preleggi) del citato art. 12 L.516/1982,avendo l'art.654 di detto codice di rito regolato diversamente rispetto a quanto previsto dall'art.28 del cpp 1930 - l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi (e pertanto anche in quelli tributari che al rito civile si ispira) nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale. Invero,detto art.654 destinato ad operare in virtù di quanto stabilito dall'art.207 disp.att.cpp,anche per i reati previsti dalle leggi speciali - espressamente subordina tale efficacia alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo (o tributario) la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale e che la legge 3 civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Sicchè, da un lato vigendo nel giudizio tributario i limiti in materia di prova posti comma quarto D.Lgs.vo 546/1992(e,in dall'art.7 precedenza,dall'art.35 comma quinto DPR 636/1972) e trovando per converso ingresso in tale materia,con rilievo probatorio, anche presunzioni semplici,prive dei requisiti prescritti ai fini della formazione di siffatta prova tanto nel processo civile ( art.2729 c.c.) che in quello penale( art. 192,comma secondo cpp) la conseguenza di tale mutato quadro normativo di riferimento è che nessuna automatica autorità di cosa giudicata può ormai attribuirsi, nel giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile,di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati tributari( sempre che la parte contro la quale si invoca il giudicato abbia partecipato al giudizio penale o sia stata comunque messa in condizione di parteciparvi). In altri termini, il Giudice tributario non può più limitarsi a rilevare sic et simpliciter l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice dell'Ufficio finanziario, ma nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nello specifico ambito in cui è destinato ad operare. Nella specie, di tali principi la sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione, riformando sul punto la decisione di primo grado, sicchè deve escludersi che i Giudici di appello siano incorsi nella denunziata violazione di legge. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore When IL CANCELLIERE C1 Grou Amaldo Casano CELLERIA 16 GEN. 2004 E DEP N CELLIERE C Sale Gleas O I Cesano Ogg Z 6 A 8 5 9 R . 1 T / N A S 4 I I / - 6 G R B 2 E A . R R T L . P U A . A B D D . I F L E R E A T T A D T I N I 1 E S R 3 S N E 1 E E T S . I N A A M 5 n I