Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7928 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
23.3.2001-Oggetto: soprattasse imposte sui redditi 1985 e 1987 E 6 8 N 61698 5 9 O 1 I / Z 4 A - / 6 L B R. 2 A . . T L R . IN OM 12 L U P RE B A . A B A I D . R D B L T OP ITALIA » E A E T D T I 1 A N S I 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N R 1 S E E S . E T I N A SEZIONE TRIBUTARIA A M composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente CR 18247 Dott. Giovanni Olla Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari CORTE SUPREMA D;
CASSAZIONE Dott. Salvatore Di Palma Consigliere CIVILE Consigliere Dott. Achille Meloncelli CAMPIONE ha pronunciato la seguente 61691N. SENTENZA Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, sul ricorso proposto dalla domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
LO TO, quale amministratore unico della s.r.l. Cantiere Navale G. LO;
-intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 27, n. 10/27/1997, del 3.6/17.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio 5 Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 8 5 1 Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Venezia notificava a TO LO, amministratore unico della s.r.l. "Cantiere Navale LO", e in tale qualità obbligato in via solidale ex art. 98, sesto comma, d.p.r. 602/1973, avviso di mora per l'importo di lire 260.515.955 per soprattasse dovute al mancato versamento delle imposte sui redditi per gli anni 1985 e 1987. Proponeva ricorso il LO dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Venezia adducendo l'illegittimità dell'avviso di mora perché non preceduto, sia nei confronti suoi sia della società, dalla notificazione della cartella esattoriale;
per quanto concerneva poi l'anno 1985 il ricorrente assumeva di non avere ricoperto in quel periodo d'imposta la carica di amministratore della società. La Commissione di 1° grado, con pronunzia del 21.2.1994, accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di mora sul rilievo che il coobbligato non può essere escusso sulla base della sola notificazione dell'avviso di mora. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello dell'Ufficio in quanto la cartella esattoriale, che deve precedere l'avviso di mora, non era stata notificata neppure "all'obbligato primario"; inoltre, nell'anno 1985 il LO non ricopriva nessuna carica in seno alla società. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 98, 6° comma, d.p.r. 602/1973 in quanto, per l'applicazione delle pene pecuniarie e soprattasse al rappresentante legale della società, non é necessario che al contribuente sia notificato anche il provvedimento che irroga la sanzione alla società ma é sufficiente la notificazione del solo avviso di mora. Inoltre, l'esclusione della responsabilità all'amministratore per l'anno 1985 era in contrasto con le risultanze del relativo mod. 770 da cui si evinceva che in tale periodo d'imposta il LO aveva rivestito effettivamente la carica di rappresentante legale della “s.r.l. Cantiere Navale G. LO". 2 Con altro motivo l'Amministrazione finanziaria lamenta l'omessa motivazione sul punto decisivo della controversia del rivestimento da parte del LO della carica suddetta nell'anno 1985. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Nella sentenza impugnata si sostiene che “la cartella esattoriale, che deve precedere la notificazione dell'avviso di mora, non risultava notificata neppure all'obbligato primario, risultando così inficiata la procedura esecutiva". Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, dopo avere affermato infondatamente che si trattava di "un nuovo aspetto della questione" ( in realtà questa era stata proposta dal ricorrente già con il ricorso introduttivo, come si dà atto nella stessa sentenza impugnata), non propone impugnazione sul punto della prom.apronunzia dû nullità dell'avviso di mora perché la cartella esattoriale non era stata notificata neppure alla società, limitandosi ad affermare che non era necessario che al contribuente venisse notificato "il provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione alla società". ventione della Sulla nullità dell'avviso di mora perché non preceduto dalla notificazione -> della cartella di pagamento neppure all'obbligato primario'si é quindi formata la cosa giudicata, con conseguente inammissibilità del ricorso volto a contestare per altri e diversi motivi la nullità medesima. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto il contribuente attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 23.3.2001 A I R 6 A 8 E Il Consigliere est. Presidente 9 T 1 N Ечей Дени / U O 4 I B / I foref Z 6 2 A R . R T R T . S P . I D G E L IL CANCELLIERE C1 E R DEPOSITATO IN CANCELE A D I Innocenzo Battista I A R S D Oggi 1.2 GIU. 2001 N E E E T S IL CANCELLIERE C1 T R A N A E Innocenzo Battista M S E 2 1 ཏ། 3