Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Se il lavoratore (che sia prossimo all'età pensionabile o che questa abbia raggiunto e che abbia presentato la domanda di pensione prima dell'entrata in vigore di una legge che, dettando nuove norme in materia, incide sulla sua posizione contributiva) fa affidamento sulla vigente disciplina riferibile alla propria posizione pensionistica per ottenere un determinato trattamento pensionistico (nella specie consistente nella possibilità di proseguire nel rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età e di poter far valere la complessiva anzianità contributiva conseguita per effetto del servizio alle dipendenze di due distinti datori di lavoro), non può egli vedersi frazionata la contribuzione, con imputazione di una parte della stessa ai fini del calcolo di una pensione supplementare, per effetto di una normativa successiva (quale nella specie il disposto dell'art. 4 della legge 10 giugno 1985 n. 281 in ragione del quale era stato operato il trasferimento presso l'I. N. P. S. della posizione contributiva relativa ad un pregresso rapporto di pubblico impiego con un Ministero con conseguente ricostruzione di un'unica posizione assicurativa ed annullamento della precedente contribuzione volontaria), con un risultato complessivo meno favorevole rispetto a quello che gli sarebbe spettato sulla base della precedente normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cons. Relatore
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dagli avv. Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, con i quali domicilia presso l' Avvocatura Centrale dell' Istituto in Roma. via della Frezza 17;
- ricorrente -
contro
SC ON, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 137, presso lo studio dell' avv. Gianluigi Malandrino, unitamente all' avv. Salvatore Marino del foro di Genova, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2409/1997, pubblicata il 31 luglio 1997, R.G. 6225/1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
Uditi gli avv. Carlo De Angelis e, per delega dell' avv. Salvatore Marino, l' avv. Vincenzo Marino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso (favorevole alla cancellazione dell' espressione "comportamento truffaldino"). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Genova AN TT esponeva che al suo nome era stata aperta una posizione contributiva c.d. "scolastica" presso l' PS, nella quale erano poi confluiti contributi per attività lavorativa dal 1943 al 1945 per 64 settimane;
che, avendo presentato domanda di riscatto per laurea e di prosecuzione volontaria, gli erano stati accreditati, rispettivamente, 144 e 810 contributi settimanali, per cui, al compimento del 60^ anno di età, il 27 ottobre 1984 chiedeva ed otteneva la liquidazione della pensione.
Nello stesso tempo lo TT, dipendente del Ministero del Tesoro dall' 1 luglio 1954 al 31 ottobre 1989, essendo stato nominato direttore della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ha visto la sua posizione contributiva regolata dall' art.4 comma 10 legge 281/1985, che è stata di conseguenza trasferita dall' amministrazione di appartenenza all' PS per l'intero periodo di servizio alle dipendenze dello Stato.
Per effetto di questo, lo TT si è trovato assicurato presso l' PS per il periodo 1943-1984 con una posizione contributiva derivante da lavoro privato, riscatto e versamenti volontari;
per il periodo luglio 1954-ottobre 1984 quale dipendente dello Stato;
per il periodo novembre 1984-ottobre 1989 quale dipendente della CONSOB. L' PS, avvalendosi del principio che la contribuzione può coprire un solo rapporto nell' AGO, incamerava la contribuzione trasferitagli dal Ministero del Tesoro per il periodo luglio 1954- ottobre 1984, annullava i contributi volontari utilizzati per la pensione di anzianità maturata al 31 ottobre 1984, utilizzava i contributi pervenuti dallo Stato in sostituzione di quelli volontari per la liquidazione della pensione richiesta il 27 ottobre 1984, destinava la contribuzione del periodo novembre 1984-ottobre 1989 a pensione supplementare.
Sulla base di queste premesse, lo TT adiva il Pretore di Genova allo scopo di sentir dichiarare il suo diritto ad un doppio trattamento pensionistico;
in alternativa chiedeva che venisse dichiarata priva di effetto, con l' annullamento della contribuzione volontaria, la domanda di pensione dell' ottobre 1984, con il conseguente diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, mediante il computo di tutta la contribuzione accreditata nella gestione AGO.
Il Pretore adito, con sentenza 18 agosto 1995, accoglieva in parte la domanda, riconoscendo al ricorrente il diritto ad una sola pensione, calcolata su tutta la contribuzione obbligatoria, compresa, dunque, quella versata fino al 1989.
L' appello proposto dall'PS veniva rigettato dal Tribunale di Genova con sentenza 10-31 luglio 1997. Osservava il giudice del gravame che, pur essendo corretta la posizione dell' PS sull'impossibilità della coesistenza per lo stesso periodo di due forme di contribuzione nel regime AGO, una volontaria ed una obbligatoria, questo non abilitava l' Istituto a "trasformare" la domanda presentata in base alla contribuzione volontaria (restituita all' interessato), così privando l'assicurato della facoltà di optare per la continuazione del rapporto con la CONSOB;
che non esisteva più una posizione pensionistica, una volta che i contributi volontari erano stati restituiti;
che la soluzione adottata dall' ente veniva a frustrare il legittimo affidamento fondato sulle condizioni normative esistenti in un determinato momento storico, comunque senza che la disciplina di settore rendesse legittime le determinazioni assunte dall' PS.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l' Istituto con un unico motivo.
Resiste con controricorso lo TT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l' unico motivo l' PS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 l. 281/1985, art. 7 comma 5 e 9 comma 1 d.p.r. 1432/1971 ed assume che, una volta liquidata la pensione con decorrenza 1 novembre 1984, utilizzando la contribuzione volontaria accreditata nello stesso periodo in cui lo TT svolgeva attività alle dipendenze del Ministero del Tesoro, essendosi disposto, ai sensi dell' art. 4 l. 281/1985 il trasferimento della posizione assicurativa relativa al rapporto con il Ministero, aveva provveduto a ricostruire, con la indicata decorrenza, la pensione di vecchiaia utilizzando la contribuzione trasferita, nonché ad annullare la contribuzione volontaria indebita. Orbene, avendo la controparte presentato la domanda di pensione di vecchiaia nell' assicurazione generale obbligatoria, irrilevante era il fatto che alla relativa liquidazione avesse provveduto mediante il computo della contribuzione volontaria od obbligatoria, salvo ovviamente la erogazione dei supplementi di pensione per l' attività lavorativa svolta successivamente alla data del pensionamento di vecchiaia.
2. Ritiene la Corte di dover partire dal rilievo, non controverso tra le parti, che non è consentito cumulare, nell' ambito della stessa assicurazione generale obbligatoria ed in relazione ad uno stesso periodo, contributi volontari ed obbligatori. Questa regola emerge dalla formulazione testuale dell' art. 16 d.p.r. 26 aprile 1957 n.818 (del quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva il divieto di prosecuzione volontaria per coloro che fossero iscritti ad altre forme di previdenza sostitutive dell' assicurazione obbligatoria o per periodi che avessero comportato il diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione: v. Corte cost. 31 maggio 1960 n. 35) e dell' art. 5 d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432 (norma anch' essa dichiarata illegittima nella parte in cui escludeva che l' assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti potesse essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l' assicurato fosse stato iscritto a gestioni speciali dell' assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi). Non vi è dubbio, pertanto, che, per effetto dell' art. 4 l. 10 giugno 1985 n. 281 e del conseguente trasferimento -
dall'amministrazione di appartenenza all' PS - della contribuzione contabilizzata in relazione al periodo di servizio alle dipendenze del Ministero del Tesoro, dall' amministrazione di appartenenza all'PS, lo TT si è venuto a trovare - sia pure per un evento sopravvenuto - nella condizione di avere, nell' ambito della stessa assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, una doppia posizione contributiva, inammissibile per la disciplina del settore, tanto è vero che l' PS ha poi provveduto alla restituzione dei contributi volontari, divenuti indebiti per effetto dell' applicazione della richiamata legge 281.
Questo essendo il quadro normativo, il quesito, che si pone alla Corte, è quale sia la sorte della domanda di pensione presentata il 27 ottobre 1984, prima cioè della entrata a regime della legge 281. La soluzione accolta nella sentenza impugnata è da ritenersi corretta.
Posto che l'accoglimento della domanda in questione presupponeva un, anzianità contributiva, che è venuta successivamente meno (come si è detto l' PS ha provveduto a restituire i contributi volontari, che rappresentavano la massima parte dell' anzianità richiesta: 810 su 1018 settimane), sono venute meno anche le condizioni per l' accoglibilità di quella domanda,
Argomenta l' PS che, a seguito dell' accredito delle somme devolute dall' amministrazione statale, ha provveduto ad imputare le stesse in luogo di quelle versate come contributi volontari, con la conseguente ricostituzione e riliquidazione della pensione e con l'attribuzione di un importo più elevato, peraltro incumulabile con la retribuzione, fatto salvo il trattamento minimo (art. 20 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488).
Non ritiene la Corte che siffatta soluzione possa essere condivisa.
In primo luogo la circostanza che, sia pure per effetto di una normativa intervenuta successivamente, è venuto meno il presupposto dell' anzianità contributiva necessaria per aver diritto alla pensione di vecchiaia, comporta che la domanda del 27 ottobre 1984 è divenuta improduttiva di effetti, così che le somme erogate dall'ente sono da considerare indebite.
In secondo luogo va dato rilievo a quella ormai ricorrente giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, di fronte ad interventi legislativi modificativi di un precedente assetto, ha ritenuto che "non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante(Corte cost. 14 luglio 1988 n. 822, che ha dichiarato la illegittimità dell' art. 3 comma 8 l. 29 maggio 1982 n. 297 per il fatto che non prevedeva, per i soggetti prossimi alla pensione alla data di entrata in vigore di tale normativa, il mantenimento in vigore del regime precedente più favorevole). Nella stessa linea di tendenza si muovono altre decisioni di quella Corte nei riguardi della legge testè richiamata (Corte cost. 26 maggio 1989 n. 307, 10 novembre 1992 n. 428, 23 giugno 1994 n. 264), che ne ha riaffermato la illegittimtà in altre fattispecie particolari, nelle quali, per effetto della sua applicazione, la misura della pensione risultava essere inferiore a quella che sarebbe spettata in forza della precedente normativa, ovvero perché, sotto il vigore ed in applicazione di questa, un soggetto si trovava già nella condizione per ottenere la liquidazione di una pensione di entità maggiore;
nonché in relazione all' art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 3 ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608, che aveva elevato la soglia dell' età pensionabile, così escludendo il diritto al trattamento già maturato in epoca precedente sulla base della diversa disciplina contenuta nel d.l. 8 agosto 1994 n. 494 (Corte cost. 2 luglio 1997 n. 211). Orbene ritiene questa Corte che dalla portata delle varie pronunce del giudice delle leggi emerge con evidente chiarezza che la illegittimità è stata affermata in tutte le situazioni nelle quali, nel procedere ad una valutazione comparativa degli effetti derivanti dall' applicazione delle due regolamentazioni, si verifica che, per effetto di quella successiva, si ottiene un risultato meno favorevole per il beneficiario: questa conseguenza secondo la Corte Costituzionale, lede "l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto".
Un inconveniente del genere si verificherebbe nel caso in esame se si dovesse dar credito alla tesi dell' PS, perché il controricorrente, in base all' art. 16 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818 (quale risultante dopo l' intervento di Corte cost. 31 maggio 1960 n. 35), avrebbe potuto ottenere sia la pensione sulla base della posizione contributiva costituita presso l' PS, sia quella dovuta in forza del suo rapporto di impiego presso l'amministrazione statale, quest' ultima da determinare sulla complessiva anzianità di servizio (e quindi tenendo conto anche del periodo novembre 1984- ottobre 1989), mentre, con il sopravvenire della legge 281/1985 si dovrebbe avere non solo la incompatibilità dei due trattamenti pensionistici, ma addirittura un peggioramento di quello collegato al servizio statale che, in base al precedente assetto, sarebbe stato liquidato.
Questi rilievi vanno tenuti in conto per dare risposta al quesito, che si pone nel presente giudizio, per cui deve affermarsi che se il lavoratore - prossimo all' età pensionabile o che questa abbia raggiunto, alla luce della disciplina riferibile alla propria posizione pensionista - fa affidamento per ottenere un determinato trattamento (nel caso di specie consistente nella possibilità di proseguire nel rapporto fino al 65^ anno di età e di poter far valere la complessiva anzianità contributiva conseguita per effetto del servizio alle dipendenze del Ministero del Tesoro e poi della CONSOB), non può vedersi frazionata la contribuzione, con imputazione di una parte della stessa ai fini del calcolo di una pensione supplementare, con un risultato meno favorevole rispetto a quello, che gli sarebbe spettato sulla base della precedente normativa.
Alla stregua di queste considerazioni, la pretesa dell' PS di riconoscere una perdurante efficacia ad una domanda di pensione, per la quale sono venuti meno i presupposti, e di riservare a chi aveva maturato l' aspettativa ad un determinato trattamento, dovuto per una diversa contribuzione, un trattamento meno favorevole, va dichiarata priva di fondamento.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
4. LI PS ha chiesto la cancellazione, ai sensi dell' art. 89 c.p.c., di alcune espressioni riportate nel controricorso, alla pagina 14, dal rigo 3 a 6 ("l' artificio e il raggiro hanno un contenuto truffaldino, visto che l' PS con tale sistema ha tentato di depauperare il pensionato di circa metà pensione"). Ritiene la Corte che la richiesta merita accoglimento, in quanto l' espressione, con la quale si addebita alla controparte un comportamento quasi penalmente rilevante, supera i limiti delle esigenze del diritto di difesa e non appare corretta verso l'Istituto, che, gestendo danaro pubblico, ha prospettato una tesi, sia pure non condivisibile nelle sue conclusioni, comunque meritevole di attenzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in lire 34.000 e degli onorari in lire tremilioni. Ordina cancellarsi le parole contenute nel controricorso a pagina 14, dal quarto al sesto rigo.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999.