Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2433
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Sentenza 17 marzo 1999

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Se il lavoratore (che sia prossimo all'età pensionabile o che questa abbia raggiunto e che abbia presentato la domanda di pensione prima dell'entrata in vigore di una legge che, dettando nuove norme in materia, incide sulla sua posizione contributiva) fa affidamento sulla vigente disciplina riferibile alla propria posizione pensionistica per ottenere un determinato trattamento pensionistico (nella specie consistente nella possibilità di proseguire nel rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età e di poter far valere la complessiva anzianità contributiva conseguita per effetto del servizio alle dipendenze di due distinti datori di lavoro), non può egli vedersi frazionata la contribuzione, con imputazione di una parte della stessa ai fini del calcolo di una pensione supplementare, per effetto di una normativa successiva (quale nella specie il disposto dell'art. 4 della legge 10 giugno 1985 n. 281 in ragione del quale era stato operato il trasferimento presso l'I. N. P. S. della posizione contributiva relativa ad un pregresso rapporto di pubblico impiego con un Ministero con conseguente ricostruzione di un'unica posizione assicurativa ed annullamento della precedente contribuzione volontaria), con un risultato complessivo meno favorevole rispetto a quello che gli sarebbe spettato sulla base della precedente normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2433
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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