Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 61, primo comma, lett. a), della legge regionale Friuli - Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, deve essere interpretato nel senso che per la legittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione non è necessaria la permanenza, al momento dell'emanazione di tale provvedimento, della insorta ed accertata situazione di fatto ivi prevista, ossia che l'assegnatario sia divenuto titolare di un diritto di proprietà o di usufrutto su di un alloggio adeguato alle esigenza del proprio nucleo familiare. Ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca, che, prima della sua adozione, l'assegnatario alieni o doni l'immobile, adeguato alle esigenze abitative della sua famiglia, di cui sia divenuto titolare dopo l'assegnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA TERRITORIALE EDIL. RESIDENZIALE PROV. PORDENONE, (già IST. AUTONOMO CASE POPOLARI PROV. PORDENONE), in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO PONTESILLI, difeso dall'avvocato GIANCARLO ZANNIER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 71, presso lo studio dell'avvocato VALERIA MAZZARELLI, difeso dagli avvocati FRANCESCO LONGO, ANTONIO POLLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 633/99 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 24/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GIANCARLO ZANNIER, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto. Svolgimento del processo
L'Istituto Autonomo Case Popolari di Pordenone proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Pordenone che aveva annullato il decreto 9/5/1996 con il quale esso Istituto aveva revocato l'assegnazione a NT RO dell'alloggio di edilizia agevolata. L'appellante - assumendo che il pretore aveva errato nel ritenere che le condizioni di cui all'articolo 61, lett. a), legge regionale FVG n. 75/82, dovessero sussistere al momento dell'adozione del decreto di revoca - chiedeva la riforma della decisione impugnata con il rigetto del ricorso proposto in primo grado dall'appellato. Con sentenza 24/11/1999 il tribunale di Pordenone rigettava il gravame osservando: che la valutazione rimessa all'IACP nel disporre la revoca dell'assegnazione di alloggio, di cui all'articolo 61 lett. a) legge regionale FVG 75/82 andava compiuta con riferimento alla situazione oggettiva e soggettiva esistente al momento dell'adozione del provvedimento medesimo e ciò sulla scorta del generale principio informatore dell'attività amministrativa secondo il quale "tempus regit actum"; che infatti il legislatore regionale - nel presupporre i casi di revoca dell'assegnazione e nello specificare che la revoca è pronunciata nei confronti dell'assegnatario che "sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare" - aveva implicitamente imposto la permanenza in capo all'assegnatario, alla data di adozione del provvedimento, delle situazioni oggettive incompatibili con le finalità previdenziali perseguite dalla normativa regionale;
che pertanto, in caso di cessazione della sussistenza delle dedotte incompatibilità all'atto dell'emanazione del provvedimento, andava esclusa la possibilità di disporre la revoca non dovendosi aver riguardo alla situazione pregressa e non più in essere. La cassazione della sentenza del tribunale di Pordenone è stata chiesta, con ricorso affidato a tre motivi, dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Pordenone. NT PI ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'Azienda ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione per aver il tribunale rigettato il ricorso avverso la sentenza del pretore di Pordenone senza alcuna motivazione idonea a fornire un valido supporto logico e giuridico alle affermazioni di principio poste a base della decisione impugnata. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il tribunale ha errato nell'affermare che, sulla base del principio informatore dell'attività amministrativa "tempus regit actum", la valutazione rimessa all'IACP nel disporre la revoca dell'assegnazione degli alloggi deve essere compiuta con riferimento alla situazione soggettiva ed oggettiva sussistente al momento dell'adozione del provvedimento medesimo. Ad avviso della ricorrente il giudice di appello ha applicato il principio dell'immediata applicabilità delle leggi processuali pur se nella specie non sussistono norme sopravvenute rispetto a quelle vigenti nel momento in cui si è verificato il fatto posto a base della revoca dell'assegnazione. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 61 L.R. 75/82, deduce che la normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica tiene anche conto delle modificazioni che nel tempo possono intervenire in relazione agli assegnatari, in modo da adeguare in maniera continuativa il rapporto "nucleo familiare-alloggio" alle effettive esigenze e priorità nell'ottica di assicurare gli alloggi ai più bisognosi. In base ad una corretta interpretazione del citato art. 61 lett. a) L.R. 75/82 deve ritenersi del tutto errata la conclusione cui è pervenuto il tribunale circa la necessità della permanenza delle situazioni legittimanti la revoca dell'assegnazione al momento in cui viene emanato il provvedimento di revoca. È vero invece il contrario:
basta infatti esaminare le ipotesi sub b) o sub f) dell'art. 61 per concludere che le situazioni ivi previste devono necessariamente essersi verificate e concretizzate in un tempo antecedente al momento di emissione del provvedimento e che è irrilevante che le stesse sussistano in quel momento. Analoga interpretazione deve essere data in ordine all'ipotesi sub a) a meno che non si intenda che tale ipotesi costituisca eccezione al principio generale: ma se così fosse il legislatore avrebbe dovuta sancirla espressamente mentre nulla viene detto in proposito nella norma citata nella quale non si richiede che la situazione già verificatasi, che giustifica la revoca, permanga al momento dell'emanazione del provvedimento. Il contrario ragionamento seguito dal tribunale porterebbe alla abnorme conclusione dell'impossibilità di giungere alla revoca dell'assegnazione ben potendo l'assegnatario evitare il provvedimento attraverso un'alienazione o una donazione dell'immobile di cui sia divenuto proprietario dopo l'assegnazione. La Corte rileva la fondatezza delle dette censure da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza.
Occorre osservare che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, tutta la legislazione vigente che regola la materia "de qua" si fonda sul principio fondamentale per il quale il conseguimento ed il mantenimento di un alloggio di edilizia economica e popolare postula che ne' l'assegnatario, ne' i suoi familiari siano titolari di un diritto di proprietà, nello stesso centro urbano, su altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Dall'indicata disciplina si desume che il detto requisito dell'impossidenza deve sussistere per tutto il corso del procedimento di assegnazione in proprietà dell'alloggio, fino a quando non venga stipulato tra le parti il relativo contratto di compravendita. Quindi, fin quando non intervenga l'atto di cessione in proprietà, l'assegnatario resta tale e quindi soggetto ai provvedimenti di decadenza o di revoca in conseguenza del venir meno dei requisiti per l'assegnazione: la revoca è ispirata dallo scopo di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi ne abbia affettivamente bisogno. Il detto principio, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, deve essere affermato anche in relazione alle disposizioni della legge regionale friulana n. 75 del 1982 e successive modificazione le cui norme regolanti le condizioni per l'assegnazione dell'alloggio e per la revoca di tale assegnazione devono essere interpretate alla luce dei principi generali della legislazione statale ad esse riconducibili, delle sentenze della Corte Costituzionale in materia (pronunce 27/1996 e 390/1996) e dell'articolo 117 Costituzione (nei sensi suddetti, sentenze 22/6/2001 n. 85321; 27/4/2001 n. 6123;
19/7/2000 n. 9476; 29/3/2000 n. 3777; 20/10/1993 n. 10377;
8319/1993).
Nel caso di specie il provvedimento di revoca è stato adottato il 9/5/1996, nel vigore della legge regionale n. 45 del 1993, che ha riformulato l'originario testo dell'art. 61, lett. a) della legge regionale n. 75 del 1982 nel senso che il Presidente dell'IACP dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione nei confronti di chi "sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare". Va altresì precisato che durante lo svolgimento della procedura terminata con il decreto di revoca in esame il citato art. 61 lett. a) non ha subito alcuna modifica da parte di normativa sopravvenuta:
la legittimità di tale decreto va di conseguenza valutata alla stregua della detta norma. Bisogna infine evidenziare che con l'espressione "revoca", contenuta nella citata norma, il legislatore regionale ha inteso significare che gli effetti dell'assegnazione devono essere fatti cessare se vengono meno i necessari requisiti. Il decreto di revoca ha quindi la funzione di revisione del rapporto, sorto con l'assegnazione, a seguito del venir meno - per fatti inerenti alla sfera giuridica del beneficiario - dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e la cui permanenza fino all'atto di cessione in proprietà è necessaria per continuare ad essere destinatario del provvedimento di assegnazione.
La decadenza fa cessare gli effetti del precedente provvedimento di assegnazione ed è evidente la natura vincolata del relativo decreto meramente accertativo e ricognitivo di determinati fatti verificati, oggettivamente riscontrabili, che provocano la cessazione del rapporto di locazione pur se non più esistenti al momento della revoca e senza che al riguardo sia consentito l'esercizio di poteri discrezionali: il decreto in questione si distingue infatti dalla revoca in senso stretto che è un provvedimento discrezionale di valutazione della rispondenza della situazione al pubblico interesse. Da quanto precede deriva che la norma sulla decadenza di cui alla prima parte della lettera a) del citato articolo 61 legge regionale F.V.G. 75/82, come modificata dalla legge regionale 45/1993, deve essere logicamente e coerentemente interpretata - tenuto conto della lettera e della ratio della detta disposizione normativa - nel senso che per la legittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione non è necessaria la permanenza, al momento dell'emanazione di tale provvedimento, della sorta ed accertata situazione di fatto ivi prevista, ossia che l'assegnatario sia divenuto titolare di un diritto di proprietà su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare: la norma non richiede che l'assegnatario debba necessariamente continuare ad essere titolare di detto diritto di proprietà sino alla data della revoca. È pertanto del tutto irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca, che prima dell'adozione di tale provvedimento, l'assegnatario alieni o doni l'immobile adeguato alle esigenze abitative della sua famiglia e di cui sia divenuto proprietario dopo l'assegnazione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice che - a norma dell'articolo 341 c.p.c. come sostituito dall'articolo 73 d.lg. 19/2/1998 n. 51 - va individuato non più nel tribunale di Pordenone ma nella corte di appello di Trieste la quale riesaminerà la controversia tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003