Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 52
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Sentenza 7 gennaio 2003

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In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 61, primo comma, lett. a), della legge regionale Friuli - Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, deve essere interpretato nel senso che per la legittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione non è necessaria la permanenza, al momento dell'emanazione di tale provvedimento, della insorta ed accertata situazione di fatto ivi prevista, ossia che l'assegnatario sia divenuto titolare di un diritto di proprietà o di usufrutto su di un alloggio adeguato alle esigenza del proprio nucleo familiare. Ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca, che, prima della sua adozione, l'assegnatario alieni o doni l'immobile, adeguato alle esigenze abitative della sua famiglia, di cui sia divenuto titolare dopo l'assegnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 52
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52
    Data del deposito : 7 gennaio 2003

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