Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2004, n. 15029
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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In tema di provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario ex art. 41 bis legge 26.7.1975 n. 354, come modificato dalla legge 23.12.2002 n. 279, la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero procedente non comporta alcuna conseguenza sul piano della validità dell'atto, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, pur in assenza del parere del p.m. procedente, aveva sottolineato l'acquisizione delle osservazioni formulate dalla DDA e dalla DNA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2004, n. 15029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15029
    Data del deposito : 5 marzo 2004

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