Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
In tema di provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario ex art. 41 bis legge 26.7.1975 n. 354, come modificato dalla legge 23.12.2002 n. 279, la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero procedente non comporta alcuna conseguenza sul piano della validità dell'atto, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, pur in assenza del parere del p.m. procedente, aveva sottolineato l'acquisizione delle osservazioni formulate dalla DDA e dalla DNA).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2004, n. 15029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15029 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1228
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 027820/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE TO N. IL 20/06/1959;
avverso ORDINANZA del 01/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico. OSSERVA
Con ordinanza in data 1 aprile 2003, il Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila rigettava il reclamo proposto da LE VI avverso il provvedimento ministeriale del 28 dicembre 2002 di applicazione nei suoi confronti del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ordinamento penitenziario.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore del TA, rilevando preliminarmente la questione di illegittimità costituzionale della normativa prevista dall'art. 41 bis ord. pen. perché in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela della libertà personale e delle finalità rieducative a cui deve essere improntata la pena detentiva.
Con il secondo motivo, rileva la violazione di legge perché il decreto ministeriale impugnato non fa alcun cenno del parere del P.M. obbligatoriamente richiesto per la applicazione del trattamento differenziato, anche nella ipotesi in cui il detenuto sia in espiazione pena e quindi non sia più presente "il Pubblico Ministero che procede alle indagini preliminari ovvero presso il giudice che procede". Nè sarebbe condivisibile la tesi sostenuta dal Tribunale di Sorveglianza, che tale parere sarebbe richiesto soltanto per i soggetti che si trovino in stato di custodia cautelare. Rileva, in ogni caso, che il detenuto sarebbe comunque ancora giudicabile in relazione ad un procedimento pendente avanti la Corte d'Assise di Catania, come risulta dallo stesso testo del provvedimento ministeriale impugnato.
Insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Deve essere preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza in Camera di Consiglio, presentata dal difensore del ricorrente in data 4 marzo 2004, trattandosi di udienza non partecipata, ai sensi dell'art. 611 c.p.p.. Occorre premettere che pur essendo il provvedimento ministeriale già scaduto al momento della presente pronunzia, la Corte ritiene di dover in ogni caso prendere in esame il ricorso, tenuto conto dell'interesse del condannato ad evitare la cosiddetta "stabilizzazione" del provvedimento anche in caso di reiterazione dello stesso da parte del Ministro della Giustizia (in relazione all'art. 2 comma 2 sexies legge 23 dicembre 2002 n. 279; nello stesso senso: Cass. Sez. 1^, 26 gennaio 2004 n. 423/04 ric. Zara). Le dedotte questioni di legittimità costituzionale risultano manifestamente infondate perché in sostanza ripropongono problematiche già ripetutamente decise dalla Corte Costituzionale con numerose sentenze (nn. 349/93, 410/93, 332/94, 351/96, 376/97). Nel merito, l'eccezione sollevata dal ricorrente, riguardante la mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero, costituisce una irregolarità che non comporta alcuna conseguenza sul piano della validità dell'atto, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione. In ogni caso si osserva che, come ha rettamente rilevato l'ordinanza impugnata, furono acquisite le osservazioni della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e di quella di Catania, nonché della D.N.A..
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di TA VI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004