Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, è ricorribile per cassazione e non appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen.. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2009, n. 34805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34805 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 01/07/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 938
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 17236/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO LE nato l'[...];
avverso la ordinanza del 5.3.2009 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 25.6.2008 il GUP del Tribunale di Macerata applicava a TO LE, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis. A seguito di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con ordinanza in data 5.3.2009, disponeva l'irrogazione nei confronti di TO LE della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato.
Riteneva il Tribunale che sussistesse la pericolosità sociale del prevenuto per l'elevato quantitativo di sostanza stupefacente detenuto e per l'inserimento dello stesso nel mercato degli stupefacenti.
2) Propone ricorso per cassazione il difensore del TO LE, denunciando con il primo motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Le sentenze ex art. 444 c.p.p. sono inappellabili, per cui la impugnazione del P.G. avrebbe al più potuta essere qualificata come ricorso per cassazione.
La decisione del Tribunale di Sorveglianza è comunque errata perché in palese violazione della sentenza della Corte Cost. n. 58/1995, non essendo stato effettuato alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale (ritenuta presunta).
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per la omessa notifica all'imputato dell'impugnazione del P.G. (la notifica avvenne presso il difensore pur in assenza di una elezione di domicilio presso lo stesso) e per omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza. 3) Stabilisce l'art. 579 c.p.p., comma 2 che l'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680, comma 2 ("Fuori dei casi previsti dall'art. 579 c.p.p., commi 1 e 3 il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano misure di sicurezza").
Non c'è dubbio quindi che il Tribunale di sorveglianza sia competente funzionalmente quando la impugnazione sia limitata (come nel caso di specie) al solo capo della sentenza concernente le disposizioni sulle misure di sicurezza.
Tale competenza (attribuita proprio in virtù della
"specializzazione" del Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezze) non può, però, essere di carattere "assoluto" ed addirittura derogatoria delle regole stabilite dal legislatore in tema di impugnazione.
Le sentenze emesse ex art. 444 c.p.p. per il disposto tassativo di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2 sono inappellabili (a meno che il P.M. non abbia espresso il proprio dissenso).
Tale regola di carattere generale non può certamente essere modificata, senza una espressa previsione normativa, in tema di misure di sicurezza.
Peraltro la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezze non è priva di "limiti", dal momento che, secondo lo stesso art. 579 c.p.p. l'impugnazione che riguardi anche altri capi della sentenza (oltre quello concernenti le misure di sicurezza) è proposta davanti al giudice della cognizione. Nè risulta in alcun modo compresso il potere di impugnazione, dal momento che avverso la omessa statuizione della sentenza in ordine alla obbligatoria applicazione della misura di sicurezza è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione.
3.1) La sentenza impugnata ha omesso di provvedere in relazione alla misura di sicurezza, prevista obbligatoriamente dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, della espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 79 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, commi 2 e
3. Tale omissione integra certamente la violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per cui l'impugnazione proposta dal P.G., andava qualificata a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, come ricorso per cassazione.
L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, va conseguentemente annullata senza rinvio, avendo provveduto in ordine ad una sentenza inappellabile.
Essendo necessario procedere alla valutazione della pericolosità sociale dell'imputato per l'applicazione della misura di sicurezza, la sentenza del GUP del Tribunale di Macerata va annullata con rinvio, limitatamente alla omessa pronuncia in ordine all'applicazione della misura di sicurezza medesima. Le altre doglianze del ricorso rimangono, ovviamente, assorbite.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione del P.G. come ricorso per cassazione, annulla, senza rinvio, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona e la sentenza del Tribunale di Macerata, limitatamente all'omessa applicazione della misura di sicurezza, con rinvio allo stesso Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009