Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
054 55 / 02 REPUBBLICA I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 12838/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 16493 Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 1231 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E NT ENZA dal Sig L-SOLE 24 ORE... per diritti €ith PR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CURATELA DEL FALLIMENTO POETA LUCIA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. NOBILI 11, presso l'avvocato MACCHIA M., rappresentato e difeso dall'avvocato FAVA ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IL RITA, OM PAOLO, DELLA VALLE LOREDANA, NE EP, OS ENZA, AP AL, LL ER, IC AU, PROIETTI SABRINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CRISPI 36,2002 210 presso l'avvocato ENRICO PICCHIARELLI, che li H192170 -1- rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti -
contro
RO PA, RO EA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 30, presso lo studio LUZI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIORGIO BARILI e TERESITA FONTANA ANTONELLI SARTORI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrenti -
contro
IO MA AU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI MARCO, giusta procura a margine delDANIELE controricorso;
controricorrente
contro
RI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CURZIO RUFO 10, presso l'avvocato EP LA BELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato EP TRASARTI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
AN PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -2- OVIDIO 32, presso l'avvocato LEONARDO MALORNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO FILIACCI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZNA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'ufficio legale dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI e FABIO FONZO, giusta procura speciale per Notaio Linda Blasi di Roma rep. n. 68404 del 12.7.1999; resistente avverso il provvedimento del Tribunale di VITERBO, depositato il 28/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per i resistenti, LI ed altri, l'Avvocato Picchiarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per i resistenti, OS, l'Avvocato Malorni, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, NI, l'Avvocato Malorni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -3- Generale Dott per il rigetto MB che ha concluso . Vincenzo del ricorso. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 21-22.4.1999 il Tribunale di Viterbo - sezione fallimentare - accoglieva il reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 L.F. da OL AO, LI TA, RI LT, OR EN, LI RO, TT NA, NN TO, NI ET, NZ EP, LA VA LO, OS PA, OS DR, HI AR UR e ED Arduino avversO il provvedimento con il quale il giudice del fallimento di ET UC aveva disposto la vendita di alcuni villini costruiti in Orte, loc. Campo TO su due lotti distinti al foglio 27, part. 237-238 e facenti parte del compendio fallimentare. Premesso che i lotti in questione erano stati oggetto di pignoramento immobiliare trascritto in data 1.2.1991 nella procedura esecutiva promossa dalla Marcora s.r.l. in danno di ET UC, nel corso della quale erano intervenuti, muniti di titolo esecutivo, l'INPS nel 1991 e 1'INAIL nel 1993 e che in costanza di pignoramento ET RO, fratello di UC, al quale quest'ultima aveva ceduto in permuta i lotti edificabili con la promessa di cessione di un'abitazione, ha alienato 3 dette unità immobiliari in favore dei reclamanti, rilevava il Tribunale che il curatore, avendo manifestato l'intento di non proseguire l'azione esecutiva individuale o comunque avendo chiesto che ne venisse dichiarata 1'improcedibilità, aveva esplicitato in tal modo una rinuncia agli atti del procedimento esecutivo, con la conseguenza che, non potendo più avvalersi in favore della massa degli effetti conservativi del pignoramento, gli atti di acquisto degli appartamenti, pur stipulati successivamente alla trascrizione del pignoramento, dovevano ritenersi opponibili al FA in quanto solo con 1'intervento della curatela nel procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 107 L.F. potevano permanere nei suoi confronti gli effetti sostanziali e processuali degli atti di pignoramento compiuti. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il FA di ET UC, deducendo un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria. Resistono con controricorsi tutti i reclamanti, deducendo anche varie eccezioni pregiudiziali, mentre 1'INPS si limitava a depositare procura relativa al presente giudizio di 4 cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente devono essere esaminate le da vari numerose eccezioni proposte controricorrenti ed enucleabili tutte nell'ambito della inammissibilità del ricorso, anche se in alcuni casi dedotte erroneamente sotto il profilo della improcedibilità. Prioritario è l'esame dell'eccezione dedotta dai controricorrenti ED e HI per i quali il provvedimento in esame, essendo stato emesso su avverso il decreto del giudice delegato, reclamo non è soggetto a gravame, come dispone l'art. 23 comma 3 L.F.. L'eccezione è infondata. La richiamata previsione non esclude infatti l'applicabilità dell'art. 111 Cost. e la impugnabilità quindi con il ricorso straordinario per cassazione dei decreti emessi dal Tribunale su reclamo avversO i provvedimenti del giudice delegato allorchè abbiano contenuto decisorio ed effetti definitivi, come il decreto in esame che incide in maniera definitiva sulla concreta realizzazione di diritti soggettivi dei creditori 5 14 insinuatisi nel fallimento. Sansone Da parte dei controricorrenti NA,EP, LI RO, TT NN TO, OL AO, LI TA, RI LT, OS EN e LA VA LO l'inammissibilità del ricorso è stata invece dedotta in relazione a quattro profili: genericità della procura, procura priva di data, mancata indicazione delle norme violate, questioni esclusivamente di merito trattate dal Tribunale. Quanto al primo, è ormai consolidato il principio in base al quale non può escludersi il requisito della specialità pur in presenza di una procura che non espliciti in maniera chiara la volontà di proporre ricorso per cassazione, come nell'ipotesi, analoga a quella im esame, che si utilizzino timbri predisposti per ogni evenienza allorchè il mandato sia stato apposto a margine del ricorso, evidenziandosi sufficientemente in tal caso, data la loro stretta inerenza materiale, l'effettiva volontà della parte perché l'atto produca i suoi effetti e trovando sostegno tale conclusione nel principio della conservazione degli atti del procedimento previsti dall'art. 159 C.P.C. (per tutte Sez.Un. 11178/95). Relativamente alla mancanza di data nella 6 procura, si Osserva che il suo rilascio in un momento successivo al deposito del provvedimento impugnato può ben essere desunto anche qui connessione con il ricorso al qualedall'intima accede ed in cui risulta menzionato, anche nella copia notificata, il provvedimento impugnato, qualora non si dimostri che il mandato è stato rilasciato in bianco prima della pubblicazione del provvedimento medesimo ○ per il compimento di un atto diverso da quello per cui il difensore è stato (Cass. 4038/99; Cass. 7422/99; Cass.autorizzato 4357/98). facendosi Orbene nel caso in esame, riferimento del ricorso alla nell'intestazione procura a margine ed alla specifica autorizzazione del giudice delegato del 24.5.1999 nonché, nella parte espositiva, al provvedimento del Tribunale del 22.4.1999, può ben presumersi, in mancanza di una prova contraria, che la procura sia stata rilasciata in epoca successiva alla pubblicazione di detto provvedimento. Per quanto riguarda la mancata indicazione delle norme violate dedotta anche dal NI, la loro omissione non necessariamente rilevante,è dovendosi escludere che essa possa essere 7 se dal considerata come motivo di inammissibilità complessivo del ricorso sia possibile contesto desumere l'oggetto e le ragioni della censura ed identificare i principi di diritto posti a stati fondamento della doglianza e che sarebbero disapplicati dal giudice di merito. Nell'ipotesi in esame è agevole la individuazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, corredati peraltro nell'esposizione del 6 fatto dall'espresso richiamo all'art. 107 L.F., risultando chiaramente basata la doglianza sulla esclusione da parte del Tribunale degli effetti conservativi del pignoramento allorchè, nel successivo fallimento del debitore, il curatore non esecutiva individuale ma prosegua nell'azione decida di procedere, mediante la vendita degli immibili pignorati, in sede fallimentare. Le considerazioni testè esposte, evidenziando la natura strettamente giuridica della motivazione del Tribunale e della censura contenuta nel ricorso, consentono di ritenere infondata anche l'ulteriore eccezione con cui l'inammissibilità è stata dedotta sul presupposto, da considerarsi quindi errato, che il provvedimento contenesse а unicamente argomentazioni di mero fatto. 8 Anche per quanto riguarda infine la inammissibilità dedotta dal HI per mancata esposizione, nel ricorso, dei fatti di causa, la relativa eccezione priva di fondamento, risultando tale esposizione sufficientemente pignoramenti checompiuta con il richiamo dei avevano dato luogo in un primo tempo alla procedura esecutiva e con il riferimento al contenuto del provvedimento del giudice delegato, del reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 L.F. e del decreto del Tribunale oggetto del presente ricorso. Superate così le numerose eccezioni pregiudiziali, va esaminato il ricorso proposto dalla curatela del FA. Con l'unico motivo di ricorso il FA di ET UC denuncia violazione di legge, lamentando che il Tribunale abbia attribuito alla dichiarazione del curatore di non voler proseguire l'azione esecutiva immobiliare efficacia di rinuncia agli atti del procedimento pendente, ritenendo erroneamente che la conservazione degli effetti del pignoramento non si verifichi qualora il curatore decida di proseguire la liquidazione in sede fallimentare. Sostiene che la declaratoria di improcedibilità non faccia invece cessare detti 9 effetti conservativi in quanto, diversamente, verrebbe meno la differenza fra improcedibilità ed estinzione. La censura è fondata. Risulta dall'impugnato provvedimento che il del fallimento, intervenendo nella curatore esecutiva individuale promossa procedura precedentemente nei confronti della debitrice poi fallita, ne aveva chiesto la improcedibilità. Da ciò il Tribunale ha dedotto non solo che si concretizzata in tal modo una rinuncia agli atti del procedimento esecutivo, con la conseguenza che egli non poteva più avvalersi degli effetti conservativi del pignoramento, ma che in ogni caso solo nell'ipotesi di prosecuzione da parte della curatela del processo esecutivo già instaurato permangono gli effetti sostanziali e processuali degli atti già compiuti. Nessuna delle due affermazioni può essere condivisa. Quanto alla prima, deve escludersi che gli istituti della improcedibilità e dell'estinzione possano assimilarsi, essendo ben distinti sia nei presupposti che negli effetti che ne derivano. 10 н La facoltà concessa al curatore di proseguire, come si vedrà, in sede fallimentare l'esecuzione immobiliare già iniziata comporta, qualora attuata, 1'improcedibilità della procedura esecutiva individuale ai sensi dell'art. 51 L.F.. La richiesta in tal senso formulata dal curatore, lungi dal costituire una rinuncia agli atti, è volta pertanto ad ottenere solo una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione in termini di improcedibilità, la quale nella indicata ipotesi si sarebbe in ogni caso verificata. Esclusa quindi che possa ipotizzarsi una rinuncia, va del pari disattesa l'ulteriore proposizione con la quale si è ritenuto che venga meno, anche indipendentemente dalla presenza di una tale rinuncia, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali degli atti già compiuti nell'ambito della procedura esecutiva individuale ogni qual volta il curatore preferisca procedere nell'esecuzione in sede fallimentare. La questione non è nuova e si tratta in altri termini di valutare, in base al prospettato motivo di ricorso, se gli effetti sostanziali del pignoramento immobiliare eseguito nella procedura esecutiva individuale possano essere fatti valere ai sensi dell'art. 2913 C.C. dal curatore in Des - 11 relazione agli atti di disposizione compiuti dall'imprenditore prima del fallimento - qualora questi non prosegua l'azione individuale, secondo la previsione dell'art. 107 L.F.. In contrasto con parte della dottrina, la giurisprudenza da tempo orientata in senso affermativo (Cass.
2.3.1966 n. 618; Cass. 26.11.1971 n.3444; Cass.. 10.11.1980 n.6020; Cass.
6.2.1981 n.784; Cass. 29.5.1997 n. 4743). In sostanza si ritiene che il citato art. 107 L.F., nel prevedere la sostituzione del curatore al creditore istante nella procedura già iniziata prima della dichiarazione di fallimento, generalecostituisca una deroga al principio fissato dall'art. 51 della stessa L.F. che inibisce l'inizio la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale e che tale deroga trovi la sua "ratio" in motivi di economia processuale e cioè nell'esigenza avvertita dal legislatore di utilizzare attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere, con risparmio anche di tempo. Ma ciò non esclude che il curatore, nel sostituirsi "ipso iure" al creditore od ai creditori istanti come gli impone l'art. 107 L.F., possa, qualora lo ritenga opportuno, procedere in 12 sede concorsuale nella quale l'esecuzione individuale finisce in tal caso per confluire con tutti gli effetti favorevoli, fra cui quello della indisponibilità da parte del debitore o di terzi, successivamente al pignoramento, dei beni pignorati;
effetti peraltro che non potrebbero essere esclusi, per l'evidente pregiudizio che deriverebbe ai creditori che avevano avviato il procedimento esecutivo, sulla base unicamente delle scelte operate dal curatore in ordine alle modalità di esercizio del suo potere di sostituzione. Come si è già evidenziato, un tale effetto conservativo si sarebbe verificato anche senza il suo intervento nella procedura individuale già iniziata, che diviene per ciò solo improcedibile in quanto assorbita dall'esecuzione collettiva in corso, con la conseguenza che l'intervento, che pur è avvenuto nel caso in esame, ha avuto il solo discopo di ottenere quella pronuncia improcedibilità che sarebbe stata comunque adottata. In definitiva deve ritenersi che il curatore, a seguito della dichiarazione di fallimento, si è sostituito automaticamente ai creditori subentrando in tal modo nella loro posizione e che, avendo 13 esercitato la facoltà di non proseguire nell'esecuzione già in atto, ben poteva agire in sede fallimentare, conservando tutti gli effetti che quella procedura consentiva fra cui quello previsto dall'art. 2913 C.C., conseguente al precedente pignoramento. L'impugnato provvedimento che non si è attenuto a tale principio deve essere pertanto cassato, in accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti e h potendosi quindi decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma C.P.C., va rigettato il reclamo proposto avanti al Tribunale avversO il decreto del giudice delegato che, come risulta dall'impugnato provvedimento, ha disposto la vendita di alcuni villini siti in Orte, località Campo TO (foglio 27 part. 237 e 238), facenti parte del compendio fallimentare. Si ritiene comunque di compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., rigetta il reclamo 14 al Tribunale. proposto avanti dell'intero procedimento. Roma, 29.1.2002 Il Consigliere est. MgoRun DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 APR. 2002 Oggi. CANCELLIERE FK AR 270 1990129.11 456 5165 tea 18076. 15 RG. 12838/99 Compensa le spese Il Presidente Wee E CANCELL i Ruzz0 R D aria flarie M AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2200A Registrato in dato Serie 4 al n. 20.864 versate €. 180,76 (BUT LEN TANTA 146 1- p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia D EPOX Il Responsabile Servizi di Giudiziari (Dr. M. RACHICHING