Sentenza 26 giugno 2000
Massime • 1
Nell'ambito della legislazione antinfortunistica al presidente o commissario straordinario di una A.S.L. o di un ente ospedaliero spetta il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'ente cui egli è preposto; il che comporta anche l'obbligo di prendere conoscenza, specie quando ne sia stata segnalata l'esistenza, di atti, relazioni, suggerimenti e denunce risalenti anche a prima del suo insediamento: (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, commissario straordinario e legale rappresentante di un ente ospedaliero, in ordine al reato di lesioni colpose in danno di una dipendente infortunatasi nel far uso di una macchina lavatrice priva dei prescritti dispositivi di sicurezza rilevando, sulla scorta di quanto accertato dal giudice di merito, che allo stesso imputato era stato più volte segnalato lo stato di usura di impianti e macchinari in dotazione all'Ente, ivi compresi quelli del reparto lavanderia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2000, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 26/6/2000
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 2603
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 1693/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 14/10/'99;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Mura, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Sondrio - sez. dist. di Tirano - in data 21/5/'97 ON NE veniva condannato alla pena di seicentomila lire di multa in quanto colpevole del delitto previsto dall'art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p., del quale era chiamato a rispondere per avere, quale Commissario straordinario e rappresentante legale dell'Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo, contribuito a cagionare, per imprudenza, negligenza e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi, guarite in cinquantacinque giorni e costituite da lesione parziale del tendine estensore della mano destra, con distacco parcellare della testa del relativo metacarpo, alla dipendente RI SO la quale, azionando il 15/11/'94 la macchina lavatrice "Ravagnati", costruita nel 1965 e priva di idonei dispositivi di sicurezza, veniva violentemente colpita alla detta mano dal volantino per l'azionamento manuale dei cestelli, messosi accidentalmente in moto per l'assenza, nel dispositivo di blocco meccanico di questi, di un'asta di metallo atta ad interferire con il menzionato volantino per evitarne l'azionamento accidentale. Con la stessa sentenza il RE dichiarava non doversi procedere, a carico del detto imputato, in ordine alle contravvenzioni per violazione di norme antinfortunistiche ascrittegli, perché estinte per prescrizione ed assolveva, per non aver commesso i fatti, dal delitto e dalle contravvenzioni predetti, ET EP BU, preposta all'organizzazione e vigilanza dei servizi alberghieri dello stesso Ente ospedaliero, ZI Baldini, dell'Ufficio tecnico del medesimo Ente, preposto agli interventi di manutenzione e riparazione delle macchine ed IS ER, addetto alla conduzione del servizio ed alla vigilanza del reparto di lavanderia dell'Ente ospedaliero in questione. Affermava, fra l'altro, il RE:
- che il NE aveva assunto nel '94 la carica di
Commissario straordinario e legale rappresentante del menzionato Ente ospedaliero;
- che egli, per tali sue mansioni, era destinatario delle norme antinfortunistiche e responsabile della loro osservanza;
- che non risultava avere dato delega scritta - per l'assolvimento di propri compiti e funzioni - ad altri e non v'era alcuno specificamente incaricato del controllo della osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Contro il capo di tale decisione concernente di delitto di lesioni personali colpose del quale era stato dichiarato colpevole, il NE proponeva impugnazione per chiedere di esserne assolto, con formula piena, in quanto: l'infortunio sul lavoro di che trattasi doveva ritenersi determinato dall'usura della lavatrice il cui stato non gli era stato segnalato;
appena insediatosi nella carica aveva, il 7/6/'94, indirizzato agli uffici competenti una lettera per chiedere apposite relazioni sullo stato degli impianti tecnologici e sugli interventi eventualmente necessari su di essi;
la complessità della struttura, avente circa 1.600 dipendenti, escludeva che egli potesse controllare personalmente tutti i macchinari e gli impianti dell'Ente e vi era un'organizzazione in virtù della quale responsabile della manutenzione degli uni e degli altri doveva essere considerato il direttore amministrativo dell'Ente ospedaliero. La Corte d'Appello di Milano confermava, con sentenza dell'8/4/'98, la decisione impugnata limitandosi ad affermare che, come risultava dalla perizia in atti, doveva ritenersi che l'imputato avesse consentito l'uso di una macchina lavatrice con il dispositivo blocca cestelli che non garantiva il "disingranaggio" del volantino, perché verosimilmente usurato.
A seguito di ricorso proposto dall'imputato, tale decisione veniva annullata con rinvio, dalla IV sezione penale di questa Corte, per difetto di motivazione in ordine ai diversi profili, di fatto e di diritto, prospettati dalla difesa dell'imputato con i motivi di impugnazione della sentenza pretorile.
La Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio, confermava ancora una volta la decisione di primo grado con sentenza del 14/10/'99, in cui fra l'altro si legge:
a) che, pur dovendosi ammettere che il legale rappresentante di un Ospedale non possa recarsi personalmente a visionare ogni singola macchina per verificare se essa sia rispettosa delle norme antinfortunistiche, doveva ritenersi incombere su di lui l'obbligo di dare tempestiva ed adeguata risposta alle segnalazioni e sollecitazioni pervenutegli, relative al rispetto della sicurezza degli impianti;
b) che dai documenti in atti prodotti era emerso come lo stato di usura di impianti e macchinari fosse stato segnalato all'imputato con la relazione redatta dall'Ufficio tecnico il 13/6/'94, la quale faceva espresso riferimento alla perizia effettuata il 4/4/'91 relativamente all'energia termica, agli impianti elettrici, a quelli elevatori ed inceneritori, alla fognatura, ai servizi igienici ed alle varie opere civili;
c) che il NE, in quanto Commissario straordinario dell'Ente ospedaliero, era responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche delle quali era destinatario e, come tale, avrebbe dovuto effettuare o disporre una verifica dello stato degli impianti e dei macchinari, con riferimento specifico alla loro rispondenza alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e non lo aveva fatto, nonostante le precedenti segnalazioni di gravi obsolescenze anche della macchine della lavanderia;
d) che egli avrebbe dovuto esaminare e considerare tali segnalazioni e la perizia del '91, anche se risalenti ad epoca antecedente a quella del suo insediamento;
e) che, essendo stata data risposta generica alla sua lettera, pur essa vaga ed imprecisa, del Giugno '94, egli avrebbe dovuto approfondire l'indagine ed accertarsi che i sistemi e congegni di sicurezza di impianti e macchinari rispondessero alla normativa vigente e fossero idonei a garantire i lavoratori dal rischio di infortuni;
f) che, dunque, il comportamento dello stesso, improntato a grave negligenza ed imprudenza, lo rendeva responsabile dell'incidente sul lavoro occorso alla SO.
Avverso tale seconda decisione di appello il NE ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicita' di motivazione. Deduce, in particolare, il ricorrente:
I. che la sua responsabilita' penale, in ordine all'infortunio sul lavoro occorso alla SO ed alle lesioni personali colpose dalla stessa patite, sarebbe stata affermata illegittimamente in quanto, proprio alla luce della documentazione in atti, si sarebbe dovuto escludere che egli fosse a conoscenza dello stato di vetustà e precarietà in cui versava la macchina lavatrice di che trattasi;
II. che della manutenzione degli impianti, della loro rispondenza alle norme antinfortunistiche e dell'osservanza di queste da parte dei dipendenti, dovrebbe essere ritenuto responsabile il direttore amministrativo dell'Ente ospedaliero, data la vastità e complessità della struttura organizzativa di esso ed i compiti al medesimo attribuiti dal D. L.vo 30/12/'92, n. 502;
III. che, chieste relazioni tecniche subito dopo il suo insediamento ed avutele senza alcuna espressa segnalazione di situazioni di grave pericolo o di non conformità degli impianti alle norme di legge, null'altro egli avrebbe avuto il dovere di fare. Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali. Il rapporto di lavoro che lega il Commissario straordinario all'Ente ospedaliero cui è preposto conferisce allo stesso non solo la rappresentanza legale di esso, ma tutti i relativi poteri di gestione, stante l'autonomia organizzativa, contabile, patrimoniale e gestionale del medesimo (v. conf. Cass. Sez. Un. civili 16/4/'98, n. 3882, Regione Puglia c. Brizio). Questa Corte Suprema ha già affermato il principio che, ai sensi del D. L.vo 30/12/'92, n. 502, come modificato dal D.L. 7/12/'93, n. 517, recante disposizioni di riordino delle attribuzioni conferitegli dall'art. 3 dello stesso decreto, il Direttore generale di una U.S.L., cui è equiparabile il Commissario straordinario di un Ente ospedaliero, è investito di tutti i poteri di gestione e controllo ed è, pertanto, costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'Ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano riscontrabili omissioni o, peggio, attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle e/o di impedire la commissione di fatti costituenti reato dei quali, nel caso di omesso esercizio dei poteri di accertamento, intervento e sanzione spettantigli, deve rispondere ai sensi dell'art. 40 co. 2 c.p. (v. Cass. Sez. Un. penali 19/6/'96, Di Francesco). La Corte d'Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha fatto buon uso di siffatti principi di diritto ed ha confermato la responsabilità penale dell'imputato, in ordine al reato del quale lo stesso era già stato dichiarato colpevole, con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata, corretta ed immune dai vizi logici denunciati, fondata: sul rilievo che dai documenti in atti prodotti era emerso come lo stato di usura di impianti e macchinari fosse stato segnalato allo stesso con la relazione redatta dall'Ufficio tecnico il 13/6/'94, la quale faceva espresso riferimento alla perizia del 4/4/'91 relativamente all'energia termica, agli impianti elettrici, a quelli elevatori ed inceneritori, alla fognatura, ai servizi igienici ed alle varie opere civili, sulla considerazione che egli, in quanto Commissario straordinario dell'Ente ospedaliero, era responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche di cui era destinatario e, come tale, avrebbe dovuto effettuare o disporre una verifica dello stato degli impianti e dei macchinari con riferimento specifico alla loro rispondenza alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e ciò non aveva fatto, nonostante le precedenti segnalazioni di gravi obsolescenze anche della macchine della lavanderia;
sulla notazione che il NE avrebbe dovuto esaminare e considerare tali segnalazioni e la perizia del '91, anche se effettuate prima del suo insediamento, tanto piu' che alla sua lettera del Giugno '94 era stata data risposta generica.
Siffatto argomentare risponde al principio che, nell'ambito della legislazione antinfortunistica, al Presidente o Commissario straordinario di una A.U.S.L. o di un Ente ospedaliero spetta il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'Ente cui e' preposto, il che comporta anche l'obbligo che egli prenda conoscenza, specie quando - come nel caso in specie - ne è stata segnalata l'esistenza, di atti, relazioni, suggerimenti e denuncie risalenti anche a prima del suo insediamento (v. conf. Cass. sez. III, 15/11/'96, Antonacci). Inoltre, pure l'accertata mancanza di atti di espressa delega ad altri del controllo sullo stato degli impianti e macchinari e sull'osservanza delle norme di legge miranti alla prevenzione di infortuni sul lavoro, rende legittima l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine ai fatti ascrittigli.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da ON NE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 14/10/'99 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2000