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Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2023, n. 37808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37808 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JARRAR AYOUB nato il [...] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Miner6 in persona del Sostituto Procyiatore VALENTINA MANUALI che ha concluso iedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 37808 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 4/10/2022, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Avezzano, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen., con giudizio di sub valenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen., ha confermato la pena irrogata dal primo giudice a AR UB per il reato di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, il ricorrente, alla guida della vettura Alfa Romeo, per colpa generica e specifica, ponendosi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, superando il limite di velocità previsto sulla strada che stava percorrendo ed eseguendo una pericolosa manovra di sorpasso in presenza di una linea continua di mezzeria, si scontrava frontalmente contro la vettura guidata da RA OR. In tal modo cagionava la morte della conducente e procurava lesioni al passeggero IO Vergari. 2. I motivi di ricorso proposti attengono esclusivamenl:e al trattamento sanzionatorio. La difesa dell'imputato lamenta quanto segue. I) Inosservanza e mancata applicazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Avendo la Corte di merito riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., in mancanza di appello del P.M. avrebbe dovuto rideterminare la pena in senso più favorevole all'imputato. L'art. 597, comma 4, è chiaro nello statuire che, ove sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze, la pena complessiva irrogata deve essere diminuita. II) Motivazione illogica e assolutamente inadeguata circa le ragioni del bilanciamento dell'attenuante speciale di cui all'art. 589 bis, cornma 7, cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice di merito ha concesso l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. con giudizio di sub valenza rispetto alla sola aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 8, cod. pen., precisando che le ulteriori aggravanti contestate e ritenute in primo grado (art. 589 bis commi 4„ 5 e 6 cod. pen.), ai sensi dell'art. 590 quater cod. pen., si sottraggono al giudizio di bilanciamento. 2 Il Consigliere estensore Il Presid7it Il giudizio di subvalenza non esercita alcun effetto sulla misura della pena, rimanendo ininfluente a questo fine;
pertanto, il giudice non è incorso nella violazione del principio del divieto di reformatio in peius (cfr. in argomento Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712: «Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione»). Il giudizio che sostiene il bilanciamento operato è sostenuto da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato come il contributo della vittima abbia avuto una rilevanza minima e come la condotta dell'imputato sia stata connotata da elevata spregiudicatezza ("Invero, per quanto il comportamento della vittima OR possa aver avuto una rilevanza ai fini del riconoscimento del concorso di colpa, la condotta dell'imputato è stata contraddistinta da una tale spregiudicatezza e dal mancato rispetto di qualsivoglia regola di cautela (l'imputato è risultato positivo al test alcolemico e ha eseguito, a velocità elevata, una manovra di sorpasso di due autovetture, in presenza dì linea continua e con limite di velocità indicato in 70 chilometri orari) da assumere una rilevanza causale assolutamente prevalente. Non si giustifica, quindi, ad avviso della Corte, un bilanciamento in termini di equivalenza o di prevalenza e, dunque, un'ulteriore riduzione della pena inflitta dal primo giudice, il quale -va sottolineato -, nonostante la gravità del fatto, ha già contenuto la pena nel minimo edittale proprio in ragione della minima interferenza causale della condotta colposa della vittima del reato"). 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza ch colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 23 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Miner6 in persona del Sostituto Procyiatore VALENTINA MANUALI che ha concluso iedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 37808 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 4/10/2022, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Avezzano, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen., con giudizio di sub valenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen., ha confermato la pena irrogata dal primo giudice a AR UB per il reato di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, il ricorrente, alla guida della vettura Alfa Romeo, per colpa generica e specifica, ponendosi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, superando il limite di velocità previsto sulla strada che stava percorrendo ed eseguendo una pericolosa manovra di sorpasso in presenza di una linea continua di mezzeria, si scontrava frontalmente contro la vettura guidata da RA OR. In tal modo cagionava la morte della conducente e procurava lesioni al passeggero IO Vergari. 2. I motivi di ricorso proposti attengono esclusivamenl:e al trattamento sanzionatorio. La difesa dell'imputato lamenta quanto segue. I) Inosservanza e mancata applicazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Avendo la Corte di merito riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., in mancanza di appello del P.M. avrebbe dovuto rideterminare la pena in senso più favorevole all'imputato. L'art. 597, comma 4, è chiaro nello statuire che, ove sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze, la pena complessiva irrogata deve essere diminuita. II) Motivazione illogica e assolutamente inadeguata circa le ragioni del bilanciamento dell'attenuante speciale di cui all'art. 589 bis, cornma 7, cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice di merito ha concesso l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. con giudizio di sub valenza rispetto alla sola aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 8, cod. pen., precisando che le ulteriori aggravanti contestate e ritenute in primo grado (art. 589 bis commi 4„ 5 e 6 cod. pen.), ai sensi dell'art. 590 quater cod. pen., si sottraggono al giudizio di bilanciamento. 2 Il Consigliere estensore Il Presid7it Il giudizio di subvalenza non esercita alcun effetto sulla misura della pena, rimanendo ininfluente a questo fine;
pertanto, il giudice non è incorso nella violazione del principio del divieto di reformatio in peius (cfr. in argomento Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712: «Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione»). Il giudizio che sostiene il bilanciamento operato è sostenuto da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato come il contributo della vittima abbia avuto una rilevanza minima e come la condotta dell'imputato sia stata connotata da elevata spregiudicatezza ("Invero, per quanto il comportamento della vittima OR possa aver avuto una rilevanza ai fini del riconoscimento del concorso di colpa, la condotta dell'imputato è stata contraddistinta da una tale spregiudicatezza e dal mancato rispetto di qualsivoglia regola di cautela (l'imputato è risultato positivo al test alcolemico e ha eseguito, a velocità elevata, una manovra di sorpasso di due autovetture, in presenza dì linea continua e con limite di velocità indicato in 70 chilometri orari) da assumere una rilevanza causale assolutamente prevalente. Non si giustifica, quindi, ad avviso della Corte, un bilanciamento in termini di equivalenza o di prevalenza e, dunque, un'ulteriore riduzione della pena inflitta dal primo giudice, il quale -va sottolineato -, nonostante la gravità del fatto, ha già contenuto la pena nel minimo edittale proprio in ragione della minima interferenza causale della condotta colposa della vittima del reato"). 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza ch colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 23 maggio 2023