Sentenza 1 marzo 2012
Massime • 1
L'avvio della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare, prevista dall'art. 1 ter, comma ottavo, D.L. n. 78 del 2009 (conv. in legge n. 102 del 2009), comporta la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti alcuni reati in materia di immigrazione, fra cui quello previsto dall'art. 10 bis del d.lgs n. 286 del 1998.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 10921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10921 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 01/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 229
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 25013/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IG JO LU N. IL 21/09/1970;
avverso la sentenza n. 84/2010 GIUDICE DI PACE di ORVIETO, del 15/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15.03.2011 il Giudice di Pace di Orvieto dichiarava il peruviano BA IG HN LU colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, fatto accertato il 24.08.2010, così condannandolo alla pena di Euro 5.000 di ammenda. Riteneva invero provato detto giudice come l'imputato, straniero, fosse entrato e si fosse trattenuto nel territorio dello Stato senza visto di ingresso e senza permesso di soggiorno.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge:
a) la sentenza aveva disatteso la posizione regolare di esso imputato che aveva fatto domanda di emersione la cui procedura era ancora in corso;
b) la legittimazione alla presenza nel territorio dello Stato era data anche dal mancato nulla osta all'espulsione da parte dell'A.G. di Montepulciano, concesso solo in data successiva all'accertamento del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.
Deve essere accolto il primo motivo di ricorso. Deve invero essere rilevato come, in effetti, l'imputato avesse depositato al dibattimento documentazione, ammessa dal giudice, relativa alla pratica di sanatoria da lui avviata, ai fini dell'emersione del lavoro irregolare, ai sensi della L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, comma 10. In tal caso la norma impone (v. art. 1 ter, comma 8, cit.) la sospensione obbligatoria del processo penale in materia di immigrazione (e dunque anche quello avente ad oggetto il reato ex art. 10 bis) fino all'esaurimento della relativa procedura amministrativa, al fine di verificare l'esito della domanda di emersione, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 1, n. 39257 in data 13.10.2010, Rv. 248830, Ayed;
ecc). È del tutto errata, dunque, la decisione impugnata laddove da un lato afferma che la procedura di emersione, non ancora definita, o comunque il cui esito non era noto in atti, non implicherebbe "la possibilità di non essere sottoposto a procedimento penale", dall'altro non sospende il processo e comunque non accerta l'esito di tale procedura amministrativa. La decisione impugnata è dunque affetta da violazione di legge e, correlato, vizio di motivazione. Si impone dunque annullamento con rinvio perché il Giudice di Pace di Orvieto si conformi, ex art. 627 c.p.p., al principio qui stabilito. Risultano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Orvieto.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012