Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2011, n. 48367
CASS
Sentenza 20 ottobre 2011

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Il "pericolo di fuga" atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia. (Fattispecie nella quale la predetta condizione è stata ritenuta sussistente in un caso nel quale l'indagato si era allontanato dal luogo ove viveva con la compagna, venendo ritrovato soltanto a seguito di indagini non semplici).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2011, n. 48367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48367
Data del deposito : 20 ottobre 2011

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