Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
Il "pericolo di fuga" atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia. (Fattispecie nella quale la predetta condizione è stata ritenuta sussistente in un caso nel quale l'indagato si era allontanato dal luogo ove viveva con la compagna, venendo ritrovato soltanto a seguito di indagini non semplici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2011, n. 48367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48367 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO NT - Presidente - del 20/10/2011
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1808
Dott. PRESTIPINO NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 14124/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA;
nei confronti di:
1) RR IO N. IL 16/11/1969 C/;
avverso l'ordinanza n. 786/2011 GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 15/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorre avverso l'ordinanza del Gip di Reggio Emilia in data 15 febbraio 2011 che non ha convalidato il fermo di ET NT, indagato in ordine a due fatti di rapina ritenendo non sussistere il pericolo di fuga. Il giudice ha ritenuto peraltro la gravità indiziaria e la pericolosità sociale dell'indagato disponendo l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere.
Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della decisione trattandosi di persona senza fissa dimora che ha ammesso avere intenzione di trasferirsi in altra città, mentre gli inquirenti lo hanno individuato solo dopo indagini lunghe e complesse.
Il ricorso è fondato in quanto il "pericolo di fuga" atto a giustificare, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen., comma 1, il fermo dell'indiziato di un delitto, non può dirsi superato e quindi non è escluso in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga. Il pericolo di fuga sussiste anche quando lo stesso indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga", deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Cass. 1^ 9.2.98 n. 780, depositata 2.3.98, rv. 209854). Nel caso concreto è in fatto stato accertato che l'indagato si è allontanato dal luogo ove conviveva con una compagna e fu ritrovato solo dopo non semplici indagini, con la conseguenza che deve essere accertata nel caso concreto il pericolo di fuga, indipendentemente dalle effettive e concrete nel tempo capacità di sottrarsi alle ricerche per l'indisponibilità di mezzi finanziari.
Conseguente l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011