Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
La notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l'unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del procuratore stesso ed è, pertanto, idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COM CASTEL SAN GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MAZZINI 27 presso lo studio dell'Avvocato DI GIOIA G, difeso dall'avvocato SPINELLI ALFONSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IO, NA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 165/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 15/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Salerno, decidendo sullo appello proposto dagli Architetti RI LF e IO AC avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che, in accoglimento dell'opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 5 novembre 1992, dal Comune di Castel San Giorgio, aveva revocato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 84.405.737 emesso nei confronti di detto comune su ricorso dell'LF e del AC, con sentenza resa in data 15 aprile 1998, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Comune di Castel San Giorgio al pagamento, a favore dell'LF e del AC, della somma di L. 73.540.539, oltre agli accessori.
Avverso tale sentenza, notificata in riforma esecutiva, personalmente al Comune di Castel San Giorgio, in data 26 maggio 1998, lo stesso Comune ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 24 ottobre 1998, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria, l'LF ed il AC, i quali eccepiscono l'inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine breve fissato dall'art. 325 cpv. cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che i controricorrenti sollevano rilevando che, mentre la sentenza impugnata è stata notificata il 26 maggio 1998, la notificazione del ricorso è stata eseguita in data 24 ottobre 1998 e, quindi, oltre il termine breve di 60 gg. dalla notifica della sentenza stabilito dagli artt. 325, cpv. e 326 cod. proc. civ.. Osservano i controricorrenti che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta non osta il rilievo della nullità della sentenza impugnata, emessa nonostante l'interruzione del processo per il decesso, non rilevato dalla Corte di merito, del procuratore in giudizio del Comune di Castel San Giorgio, verificatosi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, perché, convertendosi i motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'inammissibilità della impugnazione preclude l'accertamento della nullità della sentenza impugnata, denunciata col primo motivo dal ricorrente, determinando il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Nè - sottolineano i ricorrenti - rileva che la notifica della sentenza, eseguita direttamente alla parte, sia avvenuta in forma esecutiva.
L'eccezione è fondata.
Poiché, come risulta dagli atti ed ammette lo stesso ricorrente, la notifica della sentenza impugnata è stata eseguita il 26 maggio 1998, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325, cpv. e 326 cod. proc. civ. il ricorso doveva essere proposto entro e non oltre il 25 luglio 1998. Invece, la notifica di esso è avvenuta il 24 ottobre 1998, ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, fissato dalle citate norme. Non v'è dubbio che il termine breve di impugnazione decorresse dalla data di notificazione della sentenza, ancorché eseguita personalmente ed in forma esecutiva, poiché, come ritenuto da questa Suprema Corte con sentenza n. 2129 del 24 febbraio 1995, "la notifica personale della sentenza alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l'unica forma di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione".
È infine, evidente che l'inammissibilità del ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, impedisce di rilevare la nullità della sentenza stessa per essere stata resa quando il Comune di Castel San Giorgio era privo di difensore in giudizio per il decesso del suo procuratore, verificatosi tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione in grado d'appello, poiché, ai sensi dell'art. 161, co. 1^, cod. proc. civ., la nullità delle sentenze "può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie" del giudizio d'appello o del ricorso per cassazione, con la conseguenza che, divenuto inammissibile il mezzo d'impugnazione previsto dalla legge, la nullità della sentenza non sarà più deducibile o rilevabile.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive di cui L. 3.177.000=, di cui L. 3.000.000=, per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2001