Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
1 0 6 8 1 4 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE k L 052 7 4/02 UFFICIO COPIE G L o A B R z r D A T a Richiesta copia studio L IL SOLE 24 ORE m I E A T D 6 dal Sig. r.g.8344/01, ud. 23/1/02; oggetto: separazione personale coniugi, per diritti € 1.55 N I , e E N g O S g G L e E L 1.2.APR. 2002. L O 9 O .1 A B IL CANCELLIERE rt D REPUBBLICA ITALIANA A ( IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 16104 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati Rosario De Musis presidente Mario Adamo consigliere CC Giulio Graziadei rel. Walter Celentano CORTÉ SUPREMA DI CASSAZIONE Paolo Giuliani UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio - dal Sig. D'AMAT per diritti €1.55 SENTENZA il 15.04.02 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da RI NT CE, elettivamente domiciliata in Roma, viale degli Ammiragli n. 119, presso l'avv. Pietro Moscato, da se stessa difesa ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.; ricorrente
contro
CANCELLERIA CANCELLERIA 186 2002 6150260 we l ON TT, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Dante n. 12, presso l'avv. Ennio Trani, che lo difende per procura a margine del controricorso;
resistente e nei confronti di Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
intimato per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, n. 4206 del 20 luglio-29 dicembre 2000, notificata il 26 gennaio 2001; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Latina, con sentenza del 13 giugno 1995, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ON TT e RI NT CE, addebitando a quest'ultima la crisi matrimoniale, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà; ha affidato il figlio minorenne AV alla madre, facendole carico di provvedere al suo mantenimento;
ha assegnato la casa coniugale al marito, disponendo che lo stesso si occupasse del 2 sostentamento del figlio maggiorenne EP, con lui convivente. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2000, respingendo il gravame proposto dalla CE, ha osservato: -che la frattura del rapporto coniugale era ascrivibile alla moglie, la quale in più occasioni aveva diviso camere d'albergo con altri uomini, ed inoltre, molto impegnata nella propria attività di avvocato, aveva trascurato i suoi compiti, lasciando al marito, con l'ausilio di domestiche e baby-sitter, la conduzione della famiglia;
-che l'infedeltà della moglie trovava conferma negli accertamenti ematologici svolti in un distinto giudizio instaurato dal marito per il disconoscimento della paternità di AV (nato nel 1988); -che la separazione non era addebitabile anche al TT, con riferimento ad episodi in cui aveva accusato ed ingiuriato la moglie pure in presenza di terzi, trattandosi di comportamenti non determinativi del fallimento del rapporto e configuranti comprensibili reazioni all'intollerabile sistema di vita tenuto dalla CE;
-che la casa coniugale, sita in Fondi, correttamente era stata lasciata al marito, dato che la moglie, prima ancora di promuovere il giudizio di separazione, si era allontanata da tale casa, per trasferirsi in Latina, ove da tempo risiedeva e svolgeva la propria professione, disponendo di due appartamenti contigui 3 (rispettivamente destinati a studio e ad abitazione propria e del figlio AV). RI NT Cresta, con ricorso notificato il 23 marzo 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, formulando tre censure. ON TT ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo ed il terzo motivo del ricorso riguardano l'addebitabilità della separazione. Denunciando la violazione dell'art. 151 secondo comma cod. civ. e l'inadeguatezza della motivazione, la ricorrente ricorda che l'inosservanza del dovere di fedeltà può legittimare la pronuncia di addebito solo se sia tale da rendere la prosecuzione della convivenza intollerabile per i coniugi o pregiudizievole per la prole, e poi critica la Corte d'appello per aver erroneamente desunto dalle risultanze di causa un rapporto di causalità fra la propria infedeltà e la crisi del matrimonio, per aver mancato di rilevare che la convivenza era divenuta insopportabile a seguito del contegno violento ed irascibile del marito, per averla arbitrariamente incolpata di trascuratezza nella cura ed assistenza dei familiari, quando in realtà aveva puntualmente adempiuto i relativi obblighi, nei limiti consentiti dagli impegni professionali (i cui risultati del resto rifluivano a vantaggio dell'intera famiglia). W 4 I motivi sono infondati. Il principio di diritto richiamato dalla CE è stato condiviso e puntualmente applicato dalla Corte d'appello, la quale, al fine della declaratoria d'addebitabilità della separazione, non si è limitata a riscontrare il verificarsi durante il rapporto coniugale di violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio, né ha apprezzato i relativi contegni in senso esclusivamente cronologico o quantitativo, ma si è preoccupata d'individuare le cause effettive dell'improseguibilità della connvivenza, logicamente qualificando come episodi di tipo reattivo, non influenti a detto fine, i fatti collocabili in un contesto già caratterizzato da grave compromissione del legame coniugale. L'esito della relativa indagine, sfavorevole per la ricorrente, non può essere rimesso in discussione in questa sede con deduzioni che restano sul piano della mera sollecitazione di un non consentito riesame degli elementi di prova. Con il secondo motivo del ricorso, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 155 quarto comma cod. civ., si contesta la mancata assegnazione della casa coniugale alla CE, nonostante la sua posizione di affidataria del figlio AV, sostenendosi che tale assegnazione era imposta dall'esigenza di tutelare detto minore. Il motivo è infondato. La citata norma, come puntualmente considera la stessa ricorrente, autorizzando il giudice della separazione ad apportare М 5 deroga al diritto di godimento di quell'immobile derivante da titoli reali o personali di pertinenza di uno o di entrambi i coniugi, persegue lo scopo di assicurare alla prole in minore età la conservazione dello habitat domestico, inteso come centro della vita e degli affetti, evitando traumatici spostamenti. La sentenza impugnata ha accertato che la richiesta di assegnazione riguardava un appartamento che aveva già perso, al momento dell'apertura del giudizio di separazione, la qualità di abitazione dei coniugi, e che non era più il luogo in cui viveva AV, in precedenza trasferitosi a Latina, con la madre, in un alloggio idoneo ad ospitarli (e peraltro contiguo ad altro appartamento destinato all'attività professionale della CE). Questo accertamento, non messo in discussione dalla ricorrente, evidenzia la carenza del presupposto per l'esercizio del potere d'introdurre detta eccezione ai titoli privatistici, mancando la ragione di essa giustificativa, cioè il mantenimento del minore nella situazione abitativa in atto goduta. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la conseguenziale condanna della soccombente al pagamento delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da RI NT CE, e la condanna al rimborso, in favore di ON TT, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di euro1944, di cui euro 1000,00 per onorari. 6 Roma, 23 gennaio 2002. Il consigliere rel. est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Sony's C Deposito ria 12 APR 2002 il CANCELLIERE Presidente Referie beКорито Ufmis ཨ ་ Blanchl I D E A T O A S S R n.74) O T S P IS A 'IM T 1987 G L E L A A R R arzo D T I L D E A m T , I 6 N O E N L Legge S G L E O O B A rt:19 D (A 7