Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 922/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7930/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron.6815 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 23 ot- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere tobre 2001 Dott. Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, elet- tivamente domiciliata in Roma, via Tibullio n. 10, studio avv. Marcello Furitano, presso l'avv. Giorgio Marcatajo, che la rappresenta 4036 e difende giusta delega in atti;
WE ricorrente
contro
AR AR IA, elettivamente domiciliata in Palermo, via Cata- nia 8/a, presso l'avv. Giovanni Pomar, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
A controricorrente avverso la sentenza n. 970/98, decisa il 19 marzo 1998 e pubblica- ta il 16 aprile 1998, resa dal Tribunale Palermo di nel procedi- mento n. 1080/96 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Furitano su delega dell'avv. Mercatajo, per l'Azienda ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 11 luglio 1993, AR AR IA, dipen- dente dell'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti di pa- lermo, di seguito denominata per semplicità "l'Azienda", conveni- va in giudizio dinanzi al Pretore di Palermo la datrice di lavoro al fine di ottenere che la promozione al livello quinto, disposta con decorrenza 20 giugno 1987, fosse retrodatata al primo anno in cui essa attrice poteva trovare utile collocazione in graduatoria dopo lo scrutinio superato con esito favorevole, in concreto al primo gennaio 1983, con ogni conseguenza di legge. Resisteva l'Azienda ed eccepiva la prescrizione per le richieste risalenti oltre il quinquennio dalla data del ricorso. Il Giudice adito, con sentenza in data 14 marzo 1996, respingeva la domanda. Interponeva appello la lavoratrice e in esito il Tribunale di Pa- n lermo, con sentenza n. 970/98 emessa in data 19 marzo - 16 aprile 1998, accoglieva il gravame e riconosceva il diritto della AR ad essere promossa al quinto livello a decorrere dal mese di otto- bre 1983, con la conseguente ricostruzione della carriera. A sostegno della decisione osservava che l'art. 1 del regolamento del personale dell'Azienda, approvato in data 27 luglio 1983, ri- conosce un diritto soggettivo degli scrutinati con esito favorevo- le ad occupare i posti vacanti secondo l'ordine di una graduatoria da compilarsi anno per anno. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne l'Azienda, con atto notificato in data 15 aprile 1999, con due motivi. AR AR IA resiste con controricorso notificato in data 7 maggio 1999. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1175, 1218, 1321, 1362, 1372, 1375, 2094, 2099, 2908 cc nonché, con ri- ferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si afferma che solo la graduatoria ha effetto costitutivo del di- ritto soggettivo alla promozione;
tale diritto, di conseguenza, non può nascere prima dell'atto dal quale ha origine. La censura non è fondata. 3 n Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in numerose pronunzie, molte delle quali rese su ricorsi proposti dall'odierna ricorrente nei riguardi di altri dipendenti e relative a questioni del tutto identiche, che "nel caso in cui il regolamento per le promozioni del personale dipendente da aziende di trasporto costi- tuite da enti pubblici non economici preveda determinati sistemi per la progressione in carriera, sussiste un diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte dell'azienda, ol- tre che del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri ivi predeterminati per la selezione dei promovendi, non solo in sede di formazione della graduatoria ma anche con ri- Né - conguardo al tempo e all'ordine della promozione. particolare riferimento a quegli ordinamenti ispirati al principio pubblicistico della pianta organica, della selezione del perso- nale da promuovere mediante procedimenti concorsuali e della tu- tela delle legittime aspettative di carriera degli impiegati anche in relazione ai tempi di indizione ed espletamento delle proce- esiste un principio generale che separi gli effetti della dure promozione, facendo decorrere quelli giuridici dall'effettiva va- canza del posto e quelli economici solo dal momento dell'assunzio- ne delle funzioni superiori” (Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 1998, n. 7038). In detta pronuncia questa Corte Suprema, in forza dei riportati principi, ha respinto le censure, di difetto di motivazione e di violazione degli art. 1362 e seguenti e 2103 c.c., mosse avverso la n ت opole sentenza di merito vete, in relazione a regolamento che ove si pre- vede la promozione per merito comparativo per la copertura delle vacanze di organico, si afferma che la disciplina di tale regola- mento aziendale comporta la retrodatazione a tutti gli effetti delle promozioni alla data di riferimento della valutazione. Nello stesso senso si sono espresse le sentenze Sez. Lav. 26 no- vembre 1999, n. 13226, Sez. Lav., 18 ottobre 1999, n. 11730, Sez. Lav. 23 giugno 1998, n. 6220, Sez. Lav. 11 dicembre 1996, n. 11031, Sez. Un., 13 giugno 1989, n. 2845. Non si ravvisano ragioni per rimettere in discussione tale orien- tamento consolidato, del tutto convincente, in ordine al quale la ricorrente non formula rilievo alcuno, limitandosi a non tenerne conto. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cc non- ché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insuf- ficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essen- ziale della controversia. Si osserva che il Tribunale non si è in alcun modo pronunciato sull'eccezione di prescrizione, riproposta in appello. La censura è fondata poiché dall'esame degli atti, consentito a fronte di una denuncia di error in procedendo, risulta che l'eccezione di prescrizione è stata in effetti proposta nella me- moria difensiva del giudizio di primo grado e nuovamente prospet- tata nel ricorso introduttivo del giudizio di appello. S A Non ha pregio il rilievo della controricorrente circa la pretesa genericità della predetta eccezione sol perché si è fatto riferi- menti ad eventuali diritti maturati antecedentemente al quinquen- nio dalla data di notifica del ricorso, essendo evidente il ri- chiamo alla domanda di parte ed alle conseguenze di carattere eco- nomico della richiesta retrodatazione. E poiché il Tribunale non si è in alcun modo pronunciato sul pun- to, si impone la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro Giudice in grado di appel- lo, che si designa in dispositivo, per l'esame della proposta ec- cezione. Detto giudice deciderà altresì in ordine alle spese del giudizio I A S D 0 S 1 , 3 A . O di legittimità. 3 T L T , 5 L R A O . A S ' B E L N I P
P.Q.M.
L S D E 3 I D 7 A N - I T G 8 S S - La Corte: O 1 N O E A 1 P S D M I I E E A , Rigetta il primo motivo. G A O G O D R E T E T T L S T I I Accoglie il secondo. R N G I A E E S L D R E L O E Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia D anche per le spese alla Corte d'Appello di Caltanissetta. Roma, 23 ottobre 2001 IL PRESIDENTE: Vincenzo Miles Ца IL CONSIGLIERE ESTENSORE شمال IL CANCELLIERE Depositat in Can FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIERE