Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 14594
CASS
Sentenza 16 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il PM, a norma dell'articolo 416, secondo comma, cod. proc. pen., nel momento in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio, ha l'obbligo di allegare l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari, non essendogli consentito di esercitare un potere di selezione su tale materiale. Tuttavia la norma citata introduce una netta distinzione fra "la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari" da un lato e "il corpo del reato" dall'altro. Ed invero, mentre i primi debbono essere allegati al fascicolo del dibattimento, gli altri lo sono solo qualora non "debbano essere custoditi altrove". Ne consegue che, quando il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti presentano una apprezzabile mole d'ingombro, non sono allegati al fascicolo, ma vengono altrove custoditi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 14594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14594
    Data del deposito : 16 novembre 1999

    Testo completo