Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Il PM, a norma dell'articolo 416, secondo comma, cod. proc. pen., nel momento in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio, ha l'obbligo di allegare l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari, non essendogli consentito di esercitare un potere di selezione su tale materiale. Tuttavia la norma citata introduce una netta distinzione fra "la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari" da un lato e "il corpo del reato" dall'altro. Ed invero, mentre i primi debbono essere allegati al fascicolo del dibattimento, gli altri lo sono solo qualora non "debbano essere custoditi altrove". Ne consegue che, quando il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti presentano una apprezzabile mole d'ingombro, non sono allegati al fascicolo, ma vengono altrove custoditi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 14594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14594 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 16/11/2000
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 999
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni SILVESTRI " N. 9531/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di IA EL, nato a [...] il [...] e di TO IP, nato a [...] il [...]; nonché da IA EL;
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio calabria, in data 7.12.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuliano TURONE che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori avv. Patrizio ROVELLI e avv. Basilio FIORE;
OSSERVA
Nella notte del 14.8.1993, nel corso di una rapina svoltasi nella cittadina belga di Maasmechelen Opgrimble, restava ucciso l'olandese Josephus Van Hees;
a seguito delle indagini svolte dalla locale polizia, venivano denunciati quali autori il CI e il LI, nei cui confronti la magistratura belga chiedeva che procedesse lo Stato italiano.
Si radicava quindi, a seguito di svariate vicende processuali, il procedimento trattato dalla Corte d'assise di LM, la quale, con sentenza del 18.10.1997, mentre assolveva il CI dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, dichiarava il LI colpevole di concorso ex art. 116 c.p. nel delitto di omicidio, di concorso in rapina pluriaggravata e nella violazione della disciplina delle armi;
escluse l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. e la recidiva, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di diciotto anni di reclusione e L.
5.000.000 di multa, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame del P.G. e del LI, la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria - colla sentenza oggi esaminata - dichiarava la nullità del decreto che disponeva il giudizio nei confronti del CI e del LI, rimettendo gli atti al G.U.P. del tribunale di palmi.
Rilevavano in limine i secondi giudici una causa di nullità de suddetto decreto, derivante dalla violazione dell'art. 416 c.2 c.p.p., secondo il quale il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti, qualora non debbano essere custodite altrove, sono allegate al fascicolo che il P.M. trasmette al G.I.P. contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio. Scopo palese della norma è non solo di consentire al giudice di apprezzare pienamente il complesso degli elementi raccolti, ma anche di attuare una completa discovery a favore della difesa. In tal senso si era espressa anche la Corte Costituzionale colla sentenza interpretativa di rigetto n, 145/1991. Nel caso in esame, non era stata allegata agli atti inviati al G.I.P. la parrucca che sarebbe stata utilizzata da uno dei rapinatori e che, anzi, era rimasta presso altra sede giudiziaria sino all'udienza del 18.10.1997, nella quale era stata depositata fra i corpi di reato;
tale oggetto - del quale era rilevante l'incidenza probatoria, in un quadro indiziario abbastanza sfocato - non era dunque stato potuto esaminare dalla difesa dell'imputato condannato. E mentre era irrilevante che in altre fasi del processo nessuno vi avesse fatto riferimento, ne derivava una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., che, per quanto non di tipo assoluto ma intermedio, era stata tempestivamente eccepita all'udienza del 31.10.1996, ovvero prima della sentenza di primo grado. Mentre erroneamente la Corte di LM aveva ritenuto la tardività dell'eccezione, relegandola fra quelle relative da sollevarsi nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p. Nè aveva pregio la tesi, svolta dal P.G., secondo cui la carenza dell'oggetto era supplita dal verbale di sequestro, fondandosi su una equivalenza tra cosa e descrizione documentale che non trova riscontro nella legge. E la circostanza che la parrucca potesse poi essere esaminata in corso di dibattimento, era superata dal fatto che, a quel punto, la predetta nullità già si era realizzata, stante la mancata completezza della discovery.
Doveva dunque annullarsi il decreto dispositivo del giudizio, non solo nei confronti del LI, ma anche del coimputato CI, attesa la stretta interdipendenza probatoria delle due posizioni;
del resto, l'eccezione di nullità era stata sollevata da entrambe le difese e il CI vi aveva pur sempre interesse, stante la pendenza dell'appello del P.G. anche nei suoi confronti.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione il P.G. di Reggio Calabria e, a mezzo del suo difensore, il CI.
Il primo denunciava vizio della motivazione e violazione di legge. L'art. 416 c.2 c.p.p. dispone una allegazione al fascicolo di corpi di reato aventi natura documentale;
la parrucca era oggetto da custodirsi evidentemente altrove, per la sua materialità. Quindi, la sua mancata allegazione non integrava alcuna nullità, neppure alla luce della succitata pronuncia della Corte Costituzionale, la quale si limita ad escludere un potere selettivo del P.M. nella trasmissione al giudice di atti d'indagine - e qui infatti era stato inviato il verbale di sequestro. Quindi non vi era stata alcuna limitazione cognitiva ne' nei confronti del G.I.P., ne' in quelli della difesa. La parrucca, invero, restava a disposizione di ogni richiesta di parte e per il controllo visivo dei corpi di reato. Neppure era ipotizzabile una nullità relativa (nel senso indicato dai primi giudici) relativamente all'art. 431 c.p.p., giacché il verbale di sequestro di un atto non ripetibile, compiuto all'estero dalla polizia straniera e non assunto a seguito di rogatoria, in forza dell'art. 78 c. 2 disp. att. c.p.p., può essere acquisito al fascicolo dibattimentale, in assenza del consenso delle parti, solo dopo l'esame testimoniale di chi l'abbia eseguito. Ciò che si era realizzato nel caso in esame, prendendo rilievo la circostanza solo a seguito dell'escussione di un ispettore di polizia belga. In nessun caso, comunque, una nullità che si fosse, in relazione all'argomento da ultimo indicato, verificata in corso di dibattimento, poteva comportare la retrocessione del procedimento al G.U.P.; era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Nell'interesse del marcia si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
L'eccezione di nullita, pur sollevata dalla difesa nel corso del primo giudizio, era stata poi rinunziata in limine a quello di appello, avendo il difensore dell'imputato assolto dichiarato di disinteressarsene totalmente. Doveva dunque ritenersi applicabile l'art. 183 lett. a) c.p.p., in tema di sanatoria di nullità, non derivandone fra l'altro alcun attuale pregiudizio a carico del ricorrente. In ogni caso, si sarebbe trattato di nullità relativa (attinente a violazione dell'art. 431 c.p.p.) tardivamente sollevata, come riconosciuto da primi giudici. E neppure la pendenza dell'appello del P.G. ripristinava un interesse del CI, visto che punto di partenza per la valutazione del giudice di secondo grado era pur sempre una pronuncia a lui favorevole, mentre la divaricazione della sua posizione processuale rispetto a quella del LI eliminava qualunque rilevanza connettiva.
Si insisteva quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. Nell'interesse del LI è stato presentata memoria defensionale, adesiva alle argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso del P.G. è fondato (e conseguentemente sono assorbite le doglianze del CI, tese ad ottenere comunque l'annullamento della sentenza impugnata).
Il giudice a quo fornisce una palesemente erronea interpretazione del disposto dell'art. 416 c. 2 c.p.p. e deduce, altrettanto erroneamente, dalla sua pretesa violazione, una ipotesi di nullità destinata a travolgere l'intero processo.
Sotto il primo profilo, non v'è dubbio che incomba sul P.M. - all'atto in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio - l'obbligo di allegare l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari;
già la Corte Costituzionale, colla più volte citata sentenza 5.4.1991, n. 145, aveva escluso che l'organo dell'accusa fosse abilitato ad esercitare un potere di selezione su tale materiale. È però evidente che la norma processuale succitata introduce una netta distinzione fra "la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari" da un lato, e "il corpo del reato e le cose pertinenti al reato", dall'altro. Giacché mentre i primi debbono essere allegati al fascicolo del dibattimento, gli altri lo sono solo qualora non "debbano essere custoditi altrove". Disposizione, quest'ultima, a razionalizzare e interpretare la quale basta il semplice buon senso ovvero, quando il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti presentano al fascicolo, ma vengono altrove custoditi. Situazione, questa, determinatasi nella specie, giacché la parrucca intorno alla quale si argomenta era custodita in cancelleria (sia pure di un diverso ufficio giudiziario, a dimostrazione delle traversie infinite del procedimento de quo) e, a richiesta delle parti nel corso del dibattimento, fu acquisita dai giudici, venendo così posta a disposizione delle eventuali istanze difensive.
Cadono, allora, le argomentazioni critiche sviluppate in sentenza;
rispetto alle quali, tuttavia, dovrà ulteriormente rilevarsi che quand'anche la separata custodia della parrucca fosse avvenuta in violazione dell'obbligo di allegazione, la conseguenza di tipo processuale non sarebbe mai stata la nullità assoluta e di carattere generale ipotizzata dai secondi giudici, essendo pacifica la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'inosservanza dell'obbligo del P.M. di depositare tutti gli atti d'indagine colla richiesta di rinvio a giudizio, comporta la sola conseguenza della inutilizzabilità degli atti non trasmessi tempestivamente, non essendo prevista una sanzione autonoma di nullità degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità (cfr. da ultimo Sez. VI, 30.3.1998, n. 468). Quindi, ne' nullità assoluta, come affermato in sentenza, ne' nullità relativa, come ritenuto dai primi giudici. Ma nemmeno inutilizzabilità, mancando l'obbligo di allegazione, nei termini sopra chiariti. Neppure, infine, si pone in termini di nullità (potendo, se mai, richiamare la necessità di una rinnovazione parziale del dibattimento) la procedura di acquisizione del corpo del reato, il cui sequestro avvenne all'estero, colle implicazioni procedurali previste dall'art. 78 c. 2 disp. att. c.p.p., richiamate dal ricorrente P.G., peraltro al di fuori di qualunque sanzione di invalidità.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata;
il giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, procederà a nuovo giudizio, essendo mancata nella specie una rivalutazione in secondo grado dei fatti processuali devoluti al giudice del gravame.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, così restando assorbito il ricorso del CI.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2000.