Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, viola il principio di proporzionalità e adeguatezza l'acquisizione di tutti gli esemplari di una medesima produzione commerciale rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, qualora l'accertamento tecnico sugli stessi possa essere efficacemente compiuto anche attraverso l'esame di un campione rappresentativo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il sequestro probatorio avente ad oggetto la totalità dei prodotti contenenti derivati della "cannabis", sul presupposto che non era stato valutato se fosse o meno possibile un esame a campione, posto che i prodotti recavano sull'etichetta l'attestato degli esami di laboratorio dai quali risultava il medesimo principio attivo di THC).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2019, n. 9574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9574 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
09576-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio Fidelbo Sent. n. sez. 1991/2019 Presidente - -CC 19/11/2019 Angelo Capozzi R.G.N. 31323/2019 Ersilia Calvanese Maria Silvia Giorgi Martino Rosati -relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2019 del Tribunale di Padova;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AT ON, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Padova del 17 luglio scorso, che ha confermato il decreto con cui il Pubblico ministero presso quel Tribunale ha convalidato il sequestro di alcuni prodotti derivati dalla cannabis, commercializzati dalla società di cui egli è accomandatario.
2. Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce la violazione della legge penale di riferimento e la mera apparenza della motivazione, nella parte in cui l'ordinanza ha divisato sussistente il fumus commissi delicti, senza tener conto del fatto che i prodotti sequestrati, come certificato da qualificati esami di laboratorio ed attestato nelle etichette apposte sulle relative confezioni, presentassero un livello di principio attivo (the) inferiore alla soglia necessaria per determinare effetti psicoattivi, concordemente fissata dalla comunità scientifica in almeno 5 mg.. In tal modo, il Tribunale, pur richiamando la recente pronuncia a Sezioni unite di questa Corte, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956, ne avrebbe travisato il principio di diritto, che impone di verificare l'offensività della condotta e, dunque, la concreta idoneità dei prodotti commercializzati a produrre quegli effetti, e si sarebbe limitato per sua stessa ammissione ad una verifica di astratta sussumibilità della condotta al paradigma normativo, trascurando le allegazioni difensive e trasfromando, in tal modo, il sequestro probatorio da mezzo di ricerca della prova, qual è secondo il codice di rito, a strumento di ricerca della notitia criminis. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento, nella parte in cui sostanzialmente censura l'inappropriato utilizzo dello strumento del sequestro probatorio.
1.1. Costituisce principio costantemente ribadito da questa Corte quello per cui anche il sequestro probatorio, benché non rientri nel genus delle misure cautelari reali, soggiaccia ai principi di adeguatezza e proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e l'accertamento del fatto reato, che ne rappresenta il fine endoprocessuale tipico. E', perciò, illegittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, l'indiscriminata apprensione della generalità degli oggetti nella disponibilità dell'interessato, ritenuti dagli inquirenti funzionali all'accertamento del reato per 2 cui si procede, allorquando la ricerca della prova di questo possa essere adeguatamente assicurata, egualmente, attraverso l'esame specifico e mirato soltanto di parte di quelle cose. Del resto, sia l'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., che il successivo art. 262, comma 1, vincolano espressamente la genesi e la durata di tale strumento investigativo alla “necessità" di esso in funzione di tale accertamento, e non alla sua mera "opportunità” od “utilità" a quei fini. Tale regula iuris è stata per lo più affermata in tema di sequestro di sistemi e materiali informatici (tra le più recenti di molte altre, Sez. 6, n. 43556 del 26/09/2019, Scarsini, Rv. 277211; Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272538; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092). In via di principio, tuttavia, non si ravvisa alcuna ragione logica perché essa non possa trovare applicazione anche in ipotesi, quale quella in esame, in cui le cose d'interesse investigativo siano rappresentate da vari esemplari di una medesima produzione commerciale di serie, presumibilmente recanti, in quanto tali, caratteristiche fisiche e di qualità identiche o, per lo meno, molto simili: talché l'indagine tecnico-scientifica sugli stessi possa essere adeguatamente ed efficacemente compiuta anche attraverso la disamina di un campione sufficientemente rappresentativo.
1.2. Il profilo in esame, indispensabile per la legittimità del sequestro, non è stato neppure lambito dall'ordinanza impugnata, la quale non consente, perciò, di apprezzare se, nel concreto, le esigenze investigative impongano necessariamente il sequestro dell'intero quantitativo di tale merce nella disponibilità del ricorrente, ovvero possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso un'indagine a campione. Al fine di consentire un nuovo esame sul punto, dunque, detta ordinanza dev'essere annullata, con rinvio degli atti al giudice emittente, che dovrà provvedervi nel rispetto dei principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Martino Rosati Horofe DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 10 MAR 2020 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laurenzio