Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Il PM, in quanto parte pubblica, ha interesse ad impugnare anche per contrastare la ingiustizia di provvedimenti, sia a tutela della funzione punitiva dello Stato, sia a garanzia della posizione dell'imputato e della parte offesa. Egli quindi, pur nell'ambito del processo accusatorio, può sostituirsi, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti private per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Non può, viceversa, sostituirsi all'imputato od alla persona offesa per censurare la illegittimità della mancata concessione di benefici e per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 10366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10366 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 14/4/99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 805
3. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 44140/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro Avverso la sentenza emessa il 23.9.98 dalla Corte di Appello di Catanzaro nei confronti di GU SE, nato il [...] a [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Bruno Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Procura Generale ricorre e denunzia, ex artt. 79 e 484 c.p.p., "l'erroneo annullamento delle statuizioni civili", disposto per pretesa tardività della costituzione della parte civile, e ex art. 164 c.p.c 597 c.p.p., l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, denegabile per una prognosi sfavorevole e non anche, come ritenuto dalla sentenza, per mancanza d'interesse dell'imputato al beneficio.
Il ricorso è inammissibile,
Il pubblico ministero, in quanto parte pubblica, titolare di un generale dovere di iniziativa propulsiva, risalente, a norma degli artt. 73 e 74 dell'ordinamento giudiziario, all'obbligatorietà dell'azione penale e alla istituzionale funzione di vigilanza per "la osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia", ha interesse, di norma, nell'ambito della riconosciuta legittimazione all'impugnazione, a contrastare l'ingiustizia di provvedimenti, a tutela sia della funzione punitiva dello Stato che rappresenta, sia della posizione dell'imputato e della parte offesa, nei limiti in cui gli interessi particolari di questi soggetti coincidono con l'interesse generale protetto. Il pubblico ministero può sostituirsi, quindi, quel parte "imparziale", all'offeso dal reato e all'imputato soltanto per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni d'interesse pubblico, rilevabili ex officio in ogni stato e grado del processo. In un processo accusatorio e di parti non può sostituirsi, invece, all'imputato nella censura di provvedimenti per far valere l'illegittimità della mancata concessione di benefici, rimessi al potere dispositivo della parte e al potere discrezionale del giudice. Non può sostituirsi all'offeso dal reato, costituitosi parte civile, per sindacare, con l'impugnazione, statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili, in un processo dispositivo nel quale viene garantita la posizione, tendenzialmente paritetica, dei vari soggetti e il diritto dell'imputato non solo ad essere giudicato da un giudice "terzo", ma anche a non essere contrastato, fuori dei limiti di un legittimo contraddittorio, dal pubblico ministero. quale parte tecnica "non imparziale", in ambiti che esulano dalla di lui legittimazione. Poiché, infatti, non è prevista come esigenza di ordine pubblico la difesa degli interessi civili, che possono essere tutelati con azioni spettanti ai rispettivi titolari, il pubblico ministero rimane estraneo al rapporto processuale civile e non è portatore di un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile, in tale ambito e in siffatti limiti, per svolgere una attività surrogatoria.
Il principio è coerente con l'ordinata progressione dei processo e con tutto il sistema normativo che, in forza degli artt.568 e segg. c.p.p., fa scaturire il rapporto processuale d'impugnazione dall'esercizio del potere potestativo della parte interessata alla prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi, con la conseguenza che, salvi i casi espressamente previsti - art. 577 c.p.p. - il pubblico ministero non impugnante non può giovarsi, agli effetti penali, del gravame proposto dalla parte civile, così come quest'ultima, che non abbia proposto impugnazione avverso una decisione sfavorevole, non può avvalersi del gravame del primo, funzionalmente limitato alla pretesa punitiva e non estensibile a quella risarcitoria, per ottenere una diversa e favorevole statuizione. L'azione del pubblico ministero, quindi - istituzionalmente indifferente alla sorte della pretesa patrimoniale, una volta assicurate le condizioni per l'esercizio del diritto all'inserimento dell'azione civile nel processo penale - non può surrogare l'inerzia della parte privata che, rimanendo acquiescente alla decisione sfavorevole, ha consentito il formarsi del giudicato sul punto, anche a norma dell'art. 329 cod. proc. civ., applicabile pure nel rito penale(Cass., 3.12.96, Pellinacci, mass. 206724). In conseguenza, il ricorso è inammissibile non essendo il pubblico ministero legittimato, per mancanza d'interesse, a impugnare nè la decisione, sfavorevole all'imputato, di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, ne' quella sfavorevole alla parte civile che avrebbe dovuto direttamente sindacare il provvedimento di revoca delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, alla udienza pubblica, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999