Sentenza 11 settembre 2002
Massime • 1
L'ordinanza di trasmissione degli atti, cui l'art. 27 cod. proc. pen. connette la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve essere rinnovata la misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, è provvedimento accessorio alla sentenza dichiarativa della incompetenza, ed al pari di quest'ultima deve essere completa in ogni elemento, e conoscibile dal giudice "ad quem" (anche ai fini di una eventuale denuncia di conflitto) in ogni suo aspetto, perché detto termine decorra effettivamente. Ne consegue che, quand'anche il dispositivo della sentenza di incompetenza e della connessa ordinanza di trasmissione degli atti sia deliberato e pubblicato attraverso la lettura in udienza, il termine per la rinnovazione della misura decorre solo allorquando i provvedimenti vengono depositati in cancelleria con la relativa motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/09/2002, n. 37694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37694 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 11/09/2002
1. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 61
3. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 29574/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RI AM, n. Beni Mellal (Marocco) il 2 novembre 1976;
2) RI TAREK., n. Beni Mellal (Marocco) il 24 aprile 1982;
avverso l'ordinanza 8 luglio 2002 del Tribunale della libertà di Milano;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore generale Dr.ssa ANNA Maria De Sandro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza 9 luglio 2001 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RI HA e RI TA per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cp e 73 comma 1 e 6 legge stupefacenti. Con sentenza 11 aprile 2002 (depositata il successivo 6 maggio), emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Cremona ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e disposto la trasmissione degli anni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per competenza. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 27 maggio 2002 ha confermato la misura cautelare anzidetta (sostituita il 12 giugno con quella degli arresti domiciliari per ragioni di salute nei confronti del RI HA) e quindi, il 14 giugno, ha respinto la richiesta degli imputati di revoca della misura cautelare per superamento del termine di venti giorni, previsto dall'art. 27 cpp per la conferma della misura da parte del giudice competente. Con ordinanza 8 luglio 2002 il Tribunale della libertà di Milano ha rigettato il ricorso degli imputati e confermato il provvedimento del gip della stessa città osservando che: a) il termine di venti giorni entro cui il giudice competente può disporre la rinnovazione della misura cautelare decorre dalla trasmissione degli atti a tale giudice (e non dal ricevimento degli stessi); b) detta trasmissione deve avvenire all'atto del deposito della motivazione del provvedimento dichiarativo di incompetenza (e non al momento della lettura del dispositivo, quando ciò è previsto); c) nel caso di specie, essendo il dies a quo per la trasmissione il 6 maggio 2002, il provvedimento confermativo della misura cautelare doveva intervenire entro il 27 maggio (essendo festivo il 26, con conseguente proroga di diritto al giorno successivo).
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, tramite il difensore, RI HA e RI TA deducendo violazione di legge. In particolare i ricorrenti sostengono: a) che il giorno da cui far decorrere il termine per la conferma della misura cautelare emessa da giudice incompetente è, in caso di sentenza, quello della lettura del dispositivo e non quello del deposito della motivazione (e dunque, nel caso di specie, l'11 aprile 2002 e non il 6 maggio):
donde la tardività della ordinanza 27 maggio 2002 del gip di Milano e la sua conseguente inefficacia;
b) che, in ogni caso, l'ordinanza impugnata e quella del gip di Milano devono ritenersi inefficaci in quanto confermative di un provvedimento, quello del gip del Tribunale di Cremona in data 9 luglio 2001, dichiarato inefficace dal Tribunale di Brescia con ordinanza 3 luglio 2002. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2.1 ricorsi sono infondati.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "l'ordinanza di trasmissione degli atti dalla quale l'art. 27 cod. proc. pen. fa decorrere il termine di venti giorni per la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice dichiarato competente, è provvedimento accessorio della sentenza di incompetenza;
conseguentemente, è dal momento in cui l'ima e l'altra sono complete di ogni elemento e sono suscettibili di essere portate a conoscenza del giudice dichiarato competente nella loro interezza - anche per eventuale denuncia di conflitto - che va computata la decorrenza di detto termine" (Cass., sez. 6, 23 marzo 1993, La Mantia, riv. 194188). Tale orientamento merita piena conferma per la decisiva ragione che solo il provvedimento dichiarativo di incompetenza nella sua interezza (sentenza + ordinanza o dispositivo + motivazione) mette il giudice a cui gli atti sono trasmessi in condizione di valutare il presupposto indispensabile per ogni decisione, e cioè l'esattezza dell'attribuzione di competenza (in difetto del quale può essere sollevato conflitto). Consegue a tale interpretazione dell'art. 27 cpp, nel caso di specie, la tempestività dell'ordinanza confermativa della misura cautelare. Ictu oculi infondato è il secondo motivo: la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza del gip di Cremona emessa dal Tribunale di Brescia il 3 luglio 2002 è, anche a prescindere da ogni altra considerazione, successiva all'ordinanza 27 maggio 2002 dal gip di Milano con l'ovvia conseguenza che quest'ultima è stata, in allora, ritualmente emessa e che conseguentemente, essendo equiparata in loto a un provvedimento di applicazione in via ordinaria di una misura cautelare, può essere dichiarata inefficace o annullata solo in sede di impugnazione per vizi propri.
La reiezione dei ricorsi comporta la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp nei confronti di RI TA. Così deciso in Roma, il 11 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2002