Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
Il giudice del patteggiamento può motivare implicitamente in ordine all'esistenza di una circostanza attenuante quando dalla stessa imputazione emergano gli elementi che di essa sono costitutivi. (Nella fattispecie, contestata la ricettazione di un telefono cellulare, la Corte ha ritenuto che fosse ammissibile l'implicito riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2009, n. 23177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23177 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 425
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 16893/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto, avverso il provvedimento, in data 15/09/2005. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Mirella Cervadoro.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 21.1.2008, il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, su richiesta delle parti, applicava nei confronti di ND TR, imputato del reato p. e p. dall'art. 648 c.p., operata la diminuzione di cui all'art. 444 c.p.p., la pena pecuniaria di Euro 2880,00 in sostituzione di mesi due di reclusione, ed Euro 200,00 di multa.
Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, deducendo la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 c.p.. Il Giudice del Tribunale di Locri ha ritenuto di poter valutare favorevolmente l'accordo intervenuto tra le parti, per l'applicazione della pena finale di Euro 2880,00 di pena pecuniaria ed Euro 300,00 di multa, diminuita per l'applicazione del rito a mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, convertita la pena detentiva in pena pecuniaria.
Tale entità di pena è frutto di erronea applicazione della legge penale, dal momento che il delitto di ricettazione contestato all'imputato e ritenuto dal giudice è punito con la pena della reclusine da due ad otto anni e con la multa da Euro 516,00 a Euro 10.329,00, sicché nella specie risultano violati i limiti minimi edittali di entrambi i tipi di sanzione. Con la conseguenza che sarebbe inapplicabile al condannato il tipo di sanzione sostitutiva prescelto, la pena pecuniaria potendo sostituire quella detentiva solo se quest'ultima sia fissata entro il limite di mesi sei. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
Invero, la pena sarebbe sicuramente illegale, se fosse stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 1, e non l'ipotesi attenuata di cui al capoverso.
Nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il Giudice esercita una vera e propria funzione giurisdizionale anche sotto il profilo del merito, traendo egli il convincimento, nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, proprio dalle risultanze degli atti, e non dal modo in cui le parti le hanno valutate, e potendo sulla base delle stesse verificare le ritenute attenuanti, nonché ravvisare altre circostanze tanto attenuanti quanto aggravanti, condizionando diversamente anche l'eventuale giudizio di bilanciamento (C. Cost. 2 luglio 1990 n. 313). Il Giudice è, poi, tenuto ad esplicitare i criteri seguiti per la valutazione della congruità della pena concordata tra le parti, e deve motivare, sia pure in maniera sintetica, in ordine all'eventuale concessione di attenuanti a seguito delle quali è stato possibile contenere la sanzione entro i limiti concordati tra le parti;
pur tuttavia, può ammettersi la possibilità di una motivazione implicita, quando dalla stessa formulazione del capo di imputazione emerga la descrizione di una condotta da riguardarsi come ragionevolmente suscettibile di dar luogo alla configurabilità dell'attenuante che in concreto è stata riconosciuta (Cass. Sez. 1, n. 4932/2000 Rv. 216554; Sez. 3, n. 4139/1996 Rv. 20802). Nella fattispecie, è contestata la ricettazione di un telefonino cellulare provento di furto in data anteriore al 7 agosto 2006;
pertanto, a cagione della scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, unitamente all'incensuratezza dell'imputato (per la qual cosa è stato applicato il regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 53), può ritenersi che l'attenuante dell'art. 648 cpv. c.p., sia stata implicitamente riconosciuta e valutata dal giudice ai fini del giudizio di congruità della pena. Essendo stata implicitamente riconosciuta l'attenuante in questione, la pena di cui alla sentenza non è illegale, in quanto l'ipotesi attenuata è punita con la reclusione sino a sei anni e con la multa sino a Euro 516,00; poiché la pena detentiva può essere fissata entro il limite di sei mesi, è anche applicabile il regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 53.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009