Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU3481 02 IN NOME EL F POI SA Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE dan i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 2377/99 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 4833/99 - Cron. 8337 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 888 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud.17/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti €3.10. AC NI TA, DI MA AC, 11 1 MAR. 2002 IL CANCELLIERE AC AG, AC ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IP CIVININI 12, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio DEavvocato MASSIMO CASSIANO, che li difende UFFICIO COPIE Richiesta copia studio anche disgiuntamente all'avvocato VALENTINO FIORIO, Sdal Sig. per diritti L.
3.10 giusta delega in atti;
12.03.2
- ricorrenti -
IL CANCELLIERE contro €13. 13000 HU SI SPA (già SA ASSIC RIASSIC CANCELLERIA SPA), in persona del procuratore Mazzucchelli AN elettivamente domiciliata in ROMA VIA DE2001 BA, 2179 SACTIS 15, presso lo studio DEavvocato ANTONIO -1- DE028093 PELLEGRINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato BIAGIO CARTILLONE, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
NA NI, NE UI, BE IL SA, UNIVERSO ASSIC SPA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 04833/99 proposto da: BE IL SA, NE UI, nonchè UNIVERSO ASSIC SPA, corrente in Bologna in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliati rappresentante in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio DEavvocato ENRICO CAROLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
AC NI TA, DI MA AC, AC AG, AC ON, NA NI, SA ASSIC E RIASSIC SPA;
intimati avverso la sentenza n. 1595/97 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III Civile, emessa il 14/11/97 e depositata il 24/12/97 (R.G. 283/92+509/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Michele -2- VARRONE;
udito l'Avvocato Antonio PELLEGRINI;
udito l'Avvocato Enrico CAROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US NAPOLETANO che ha concluso per principale e di quello il rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24 e 28/1/85, CC LL conveniva in giudizio NI TA AC e la SA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, a seguito di un incidente stradale, accaduto il 12/6/82, verso le ore 22.30, in Venaria, nel corso Garibaldi. L'attore riferiva che, nelle dette circostanze, aveva subito gravi lesioni mentre viaggiava come trasportato a bordo DEauto A-112 tg. TO/L05950, assicurata per la responsabilità civile con la SA, guidata da NC AC e di proprietà di NI TA AC. Le parti si costituivano in giudizio. Intervenivano poi volontariamente EP AG, MA LI, MA AG, AL AG, RO IT, TO RI AG, IN SC, EM IL, SS SC, quali eredi e aventi diritto di IG AG (nato nel 1962), IG AG (nato nel 1963) e LO SC, deceduti a seguito del sinistro, mentre viaggiavano come trasportati a bordo DEA-112 DEAC. Alla predetta causa, venivano riunite le seguenti cause promosse: dalla SA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni contro 1) NI TA AC, avente per oggetto la condanna del convenuto, in quanto assicurato e contraente della polizza 62.2821047Q, al pagamento delle somme che l'attrice dovesse essere tenuta a pagare per darıni. Tale atto di citazione veniva notificato il 16/5/85. 2) da UI NE E IL SA BE, con atto di citazione 23/7/85, contro la SA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni e
contro
NI TA AC, avente per oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito dello stesso sinistro. 3) dalla SA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni
contro
AN BA AC, MA DI in AC e AG AC, in quanto eredi di NC AC, avente lo stesso oggetto della causa già instaurata dalla società
contro
NI TA AC. Tale atto di citazione veniva notificato il 3/3/83. 4) da NI TA AC, MA DI, ON AC e AG AC contro la SA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni,
contro
NI NA, contro la UNIVERSO S.p.A. e
contro
UI NE e IL SA BE, avente per oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro. Nel corso DEistruttoria venivano prodotti documenti, esperite le prove per testi e le consulenze tecniche d'ufficio sulle persone di CC LL, IL BE e UI NE. All'esito emergeva la seguente ricostruzione DEincidente, per quanto riguarda i fatti pacifici tra le parti. Il giorno 12/6/82, verso le ore 22.30, in Venaria, l'autovettura A-112 tg. TO/L05950, di proprietà di NI TA AC, condotta da NC AC, sulla quale si trovavano trasportati CC LL, LO SC, IG AG di TO e IG AG di US, era venuta a collisione con l'autovettura Fiat 124 tg. TO/E36367, di proprietà e condotta da NI NA ed assicurata per la r.c. presso la compagnia SA, nonché in successione temporale, con l'autovettura Fiat IT, assicurata presso la UNIVERSO, condotta da IG NE e di proprietà di IL IB che, nell'occasione, era anche trasportata. A seguito di tali violentissimi urti frontali erano deceduti NC AC, LO SC, IG AG di TO e IG AG di US, mentre avevano riportato lesioni personali CC LL, IL BE e UI NE. Tutte le autovetture percorrevano via Garibaldi ma, mentre la prima procedeva in direzione di Venaria, le altre due vetture provenivano dal senso contrario. Precisamente, prima avveniva l'urto fra la vettura A-112 e la vettura Fiat 124 coupé, e poi quello tra la stessa A-112 e la Fiat IT che seguiva la Fiat 124. Tutto ciò è pacifico tra le parti, che tuttavia sostengono rispettivamente che era stato il veicolo della controparte, proveniente dall'opposta direzione di marcia, a spostarsi contromano, determinando così il sinistro. Con sentenza 23 febbraio 1991 l'adito Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere tra il LL e l'AC nonché la SA, e prescritti i diritti degli intervenuti volontari AG e SC;
assolveva l'NA ed il NE e le rispettive Compagnie Assicuratrici da ogni domanda, attribuendo l'esclusiva responsabilità DEincidente a NC AC e, dichiarata non operativa la garanzia assicurativa a favore di G.B. AC, condannava quest'ultimo a rivalere la SA di quanto corrisposto al LL, compensando in toto le spese processuali. Proponevano gravame sia i congiunti AC (NI TA, AG e ON nonché MA DI) che quelli AG (EP, MA, AL, TO RI nonché MA SA IP e RO IT) e SC (NA, SS ed EM IL) ed in via incidentale la SA (divenuta SCHWEIZ SI S.p.a.); solo il LL restava contumace mentre tutte le altre parti si costituivano e la Corte di Appello torinese, espletata nuova C.T.U., con sentenza 24 dicembre 1997, ritenuto che anche l'NA avesse concorso, per colpa presuntivamente accertata nella misura del 50% a causare l'incidente, lo condannava, in solido con la SA, al risarcimento del 50% dei danni patrimoniali subiti da G.B. AC, disponeva che quanto dovuto dalla SA all'AC (L.
6.200.000 ed accessori) fosse detratto da quanto dallo stesso AC dovuto alla SA, rigettava gli appelli dei congiunti AG e SC, confermava nel resto l'impugnata sentenza e compensava ulteriormente le spese del grado. Riteneva il giudice del gravame, per quanto possa ancora interessare: che l'NA non aveva fornito la prova liberatoria ex art. 2054 c.c. e che, pertanto, era ritenuto presuntivamente responsabile del sinistro, nella misura del 50%, restando peraltro esente dall'obbligo di risarcire i danni morali;
che la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti di NC AC aveva cominciato a decorrere dal momento del fatto, essendo costui deceduto immediatamente, mentre nei confronti DENA dal termine del processo penale;
che, come ritenuto dal Tribunale, la polizza SA-AC non era operativa per i danni subiti dai terzi trasportati, dal momento che il veicolo non circolava in conformità alle prescrizioni della carta di circolazione. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i congiunti AC, affidandolo a quattro motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi la HU SI s.p.a. (che ha incorporato la SA) nonché l'BE ed il NE, questi ultimi proponendo ricorso incidentale in punto spese. Gli AC e la HU hanno depositato anche memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi DEart. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale gli AC denunciano il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alle statuizioni con le quali la Corte torinese, andando in avviso contrario al Tribunale (che aveva attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro a NC AC), ha dichiarato la colpa in concreto del citato AC, la colpa presunta all'NA e l'assenza di colpa del NE. La censura non coglie nel segno. La suddetta Corte è partita dall'impossibilità-difficoltà di ricostruire l'esatta dinamica DEincidente, riconosciuta dal C.T.U., secondo il quale la prima collisione, tra la 112 e la 124, "presenta molti punti oscuri, poiché, purtroppo, non è stato rilevato il cosiddetto 'punto d'urto'. o 'l'area d'urto', ma non si può escludere a priori che lo sbandamento primitivo DEautovettura A 112 possa essere stato determinato da una 'turbativa' insorta nel suo conducente in seguito a qualche particolare manovra improvvisa ed imprevista effettuata dal conducente DEautovettura Fiat 124 (uscita dalla strada laterale, tentativo di invertire la marcia ad U, ecc.)". Ha aggiunto che nessuno dei testi sentiti in sede penale e civile aveva saputo precisare quali fossero la direzione e la posizione della Fiat-124, atteso che la deposizione della teste Barrancotta invece che chiarire aveva reso ancora più oscuri quei dati, indispensabili per una ricostruzione attendibile, mentre era risultato pacifico che l'auto IT procedeva regolarmente nella semicarreggiata, a velocità adeguata (come emerso dalla deposizione del teste EL e dalle C.T.U. disposte nei giudizi penale e civile). In questa situazione, il giudice di appello ha ritenuto esclusa qualsiasi responsabilità del NE, conducente della IT e concretamente accertata la responsabilità DEAC mentre, per quel che riguarda l'NA, conducente della 124 (anch'esso prosciolto insieme al NE nel giudizio penale per non aver commesso il fatto, con sentenza che non essendo stata pronunciata in seguito a dibattimento, non può far stato nel presente giudizio: art. 652 c.p.p.), tenuto conto della deposizione del teste Canale e della circostanza che i movimenti di tale vettura "non sono affatto chiari, soprattutto del fatto che la zona d'urto tra i due veicoli non è stata identificata sulla carreggiata", ha concluso “che, pur non essendo stata accertata in concreto la sua colpa, l'NA certamente non ha fornito la prova liberatoria che su di lui incombe". Ciò premesso, ha ritenuto che il concorso di colpa DEAC (in via effettiva) e DENA (in via presuntiva ex art. 2054 c.c.) "in mancanza di parametri precisi ... nei rapporti tra i condebitori, va stabilito nel 50%". Trattasi di motivazione che sul piano giuridico fa buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte e che per il resto si risolve in un accertamento di fatto, congruo e logico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo gli AC, denunciando la violazione DEart. 2054 c.c. e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo del concorso di colpa tra l'ACCARFDO e l'NA, si duole che accertata positivamente la responsabilità del primo per il 50%, la residua percentuale sia stata addebitata all'NA in via presuntiva mentre, in definitiva, anch'essa doveva ritenersi accertata positivamente. Neppure questa doglianza è fondata. A sostenerla non giova certo la pronuncia di questa Corte citata dai ricorrenti (Cass. 21 gennaio 1985 n. 222), dalla quale risulta (ove integralmente riportata la relativa massima) che "in ipotesi di evento dannoso della circolazione stradale scaturito da una pluralità di cause poste in essere da soggetti diversi, la colpa in concreto accertata a carico di uno (o più) dei coautori del sinistro ben può concorrere con la colpa presunta di altro o di altri (che non abbiano fornito la prova liberatoria posta a loro carico); ed anche in questi casi l'applicabilità della presunzione di cui al secondo comma DEart. 2054 c.c. (cioè la presunzione di pari concorso di colpa) non si giustifica allorché la individuazione in concreto della colpa di uno dei protagonisti del sinistro e della misura della sua responsabilità, rende imputabile ad altro protagonista in forza di presunzione legale l'area residua della responsabilità civile e la obbligazione risarcitoria che ne deriva". In conclusione, in materia di danni conseguenti alla circolazione stradale, il concorso fra colpa accertata e colpa presunta è riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte e la sentenza impugnata si è limitata ad uniformarvisi. Anche il secondo mezzo va, pertanto, rigettato. Uguale sorte merita il successivo motivo con cui gli AC, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 n. c.p.c., si dolgono che non sia stata riconosciuta la responsabilità DENA per i danni morali patiti, ancorché la sua colpa nella produzione DEevento sia stata determinata solo in via presuntiva. Infatti la censura è neutralizzata dalla "costante giurisprudenza" (come riconoscono gli stessi ricorrenti), che alla luce del dato letterale DEart. 2059 c.c., richiede necessariamente per la risarcibilità del danno non patrimoniale l'esistenza di un fatto-reato (art. 185 c.p. che rimanda alle singole figure delittuose). Resta da esaminare il quarto ed ultimo motivo con il quale gli AC, denunciando genericamente violazione di legge e vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'affermato diritto della SA di rivalersi nei confronti del suo assicurato G.B. AC delle somme pagate alla parte offesa CC LL (trasportato di cortesia sull'auto 112), formula in realtà quattro censure attinenti: all'operatività della garanzia assicurativa;
all'indebito pagamento a favore del LL, trasportato di cortesia;
all'ammontare globale della rivalsa oltre il massimale;
alla mancata riduzione di tale ammontare a seguito della corresponsabilità DENA per il 50%. Nessuna delle esposte censure coglie nel segno. Non la prima, già vanificata dalla sentenza impugnata con la considerazione sintetica ma sufficiente che “la mancanza di nesso di causalità tra violazione di legge (trasporto di un numero di persone superiore a quanto ammesso sulla carta di circolazione) e sinistro non ha influenza sulla operatività o meno della polizza, trattandosi di violazione contrattuale". Questa motivazione va integrata con quanto chiarito nella sentenza di primo grado, ove si afferma che l'art. 2 delle condizioni generali della polizza SA sancisce l'inoperatività della copertura assicurativa "nel caso di responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione" che, nel caso della A-112, prevede il trasporto di quattro persone compreso il conducente, mentre, al momento del sinistro, viaggiavano a bordo della vettura, oltre al guidatore NC AC, quattro passeggeri, tutti di età superiore ai dieci anni (L. n. 416 del 1966). Le condizioni di polizza stabiliscono, altresì, che nei predetti casi (cioè di circolazione contra legem) ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 L. n. 690 del 1969, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Concludeva il Tribunale affermando che "sulla base di questa clausola, approvata espressamente dall'assicurato, deve essere affermato il diritto della SA s.p.a. di rivalersi nei confronti dello assicurato, per ottenere il rimborso di quanto pagato per i danni ai trasportati". Rebus sic stantibus pretendere, come fanno gli AC, che per l'inoperatività della polizza, a fronte DEinequivocabile tenore delle relative condizioni, debba darsi la prova che l'indebito aumento del numero dei trasportati aveva avuto incidenza causale nella produzione DEevento, significa confondere e sovrapporre inammissibilmente due piani diversi e, cioè, quello attinente al sinistro e quello contrattuale del contratto di assicurazione;
che è quanto sinteticamente ma correttamente detto dalla Corte territoriale. Vanificala la prima e più delicata censura, è agevole confutare le altre perché riconoscendo la risarcibilità dei danni patiti dal LL, trasportato per cortesia, il giudice di appello si è uniformato al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 26 ottobre 1998 n. 10629; in senso conforme 21 gennaio 2000 n. 681). Infine, per quel che concerne il quantum (cioè la misura del diritto di rivalsa), la somma di L. 59.680.000 complessive (L. 50.000.000 a titolo risarcitorio e L.
9.680.000 per spese legali) risulta provata documentalmente ed essendo quanto effettivamente pagato dalla SA, ad essa ammonta il diritto di rivalsa, non risultando che il superamento del massimale sia dovuto a mala gestio e potendo G.B. AC a sua volta rivalersi nei confronti AGENZIA DI 17014319338 CENTOSETTANTA 143 causa della DENA per un'eventuale riduzione del suo debito a corresponsabilità di quest'ultimo, accertata solo in appello. Anche l'ultimo motivo del ricorso principale va, pertanto, rigettato. Resta da esaminare l'unico motivo del ricorso incidentale del NE, DEBE e DEUNIVERSO ASS.NI s.p.a. che denunciando la violazione DEart. 91 c.p.c. anche sotto il profilo DEomessa motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, si lamentano DEimmotivata compensazione delle spese del doppio grado. La doglianza non ha pregio. La facoltà di compensare, in tutto od in parte, le spese processuali spetta esclusivamente al giudice di merito, il cui discrezionale apprezzamento è incensurabile in cassazione, ove non violi il divieto di porre, anche parzialmente, le spese a carico della parte totalmente vittoriosa o si poggi su ragioni erronee od illogiche. Nella specie la Corte torinese ha motivato la compensazione con “la particolarità della situazione e la difficoltà del caso, soprattutto in relazione alla ricostruzione del sinistro" e la censura va, pertanto, rigettata. Concludendo, ambedue i ricorsi devono essere respinti. Si ravvisano giusti motivi per compensare totalmente, fra tutte le parti, 10ST 129.11 le spese di questo grado di giudizio.
P. Q. M.
456T 41,32 la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di 170,43 TOW cassazione. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ДобаRev Fiducia Schele Depositata in Cancelleria M Boggi, li11 .0 IL CANCELLIERE C1 E E R P Gina Casoli U IL CANCELLIERE C1 T Gina Casoli R O C