Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 4 6 7 IN NOME DEL OLOTALL HI CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 11925/99 - Cron. 10681 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere - Dott. Mario PUTATURO DONATI V. Consigliere - Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere - Ud.13/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere- ha pronunciato la seguente 30 SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. CROCE 49, presso lo studio dell'avvocato VULCANO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato LOPEZ FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
- GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA',2001 dagli avvocati for 4966 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 25/99 del Tribunale di CROTONE, depositata il 18/01/99 R.G.N. 294/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ettoreudienza del 13/12/01 dal MERCURIO;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sher -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 18 gennaio 1999, riformando l'impugnata decisione pretorile, ha rigettato la domanda proposta da CA IG nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni rendita per inabilità sul Lavoro per ottenere permanente da silicosi polmonare di origine professionale, domanda che era stata accolta dal Pretore con l'accertamento del grado del 20 per cento di inabilità. Il giudice del gravame, accogliendo motivo d'appello dell'Istituto, ha ritenuto che il IG nel presentare il ricorso giudiziale per ottenere l'accertamento della silicosi polmonare, non aveva né dedotto né provato in alcun modo di avere svolto attività lavorativa in ambienti esposti al pericolo di inalazione di polvere di silice. На precisato che tale prova non era evincibile dalle valutazioni logico probabilistiche svolte dal consulente tecnico nominato d'ufficio in primo grado, in quanto basate sulle indicazioni fornite in anamnesi dallo stesso senza alcun adeguatoassicurato supporto Emeже probatorio. 3 Il soccombente IG chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte basato su tre motivi. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 140 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione alla tabella n. 8 al T.U., nonché omessa, insufficiente eAll. viziata motivazione su punti decisivi della causa" (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere ritenuto nella specie mancante la prova dell'esposizione al rischio specifico silicogeno;
deduce che la indicazione delle lavorazioni previste dal sopra indicato punto delle tabelle allegate al T.U. n. 1124/1965, relative alla silicosi, era contenuta nella denuncia di malattia professionale (Mod. 101 1) che il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL, e nella specie non prodotta in giudizio dall'Istituto, ed assume che nella specie doveva farsi ricorso alla presunzione legale della eziologia professionale. Con il secondo motivo, denunziando "illogicità della motivazione in ordine al mancato esercizio 4 1. dei poteri istruttori conferiti al giudice dall'art. 421 c.p.c." (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) il ricorrente sostiene che, esclusa la presunzione della eziologia professionale, ai giudici di merito si imponeva quantomeno una approfondita indagine volta a colmare le eventuali carenze probatorie sulla natura e la nocività delle lavorazioni effettuate dal IG nel corso della sua attività lavorativa. Con il terzo motivo, denunziando "violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c." (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel ritenere mancante la prova dello specifico inammissibilmente recepito istanzarischio, ha dell'INAIL tardivamente proposta in appello, costituente eccezione in senso stretto soggetta al divieto di nuove domande ed eccezioni in secondo grado. I motivi ora riportati, esaminabili congiuntamente, sono palesemente infondati e devono essere disattesi. L'accertamento in fatto operato dal Tribunale con il riscontrare che il IG aveva omesso di dedurre nel ricorso di primo grado, e tanto meno aveva provato, di avere svolto attività lavorativa Eme TV in ambienti esposti al pericolo di inalazione di polvere di silice, non risulta in alcun modo validamente inficiato dalle censure svolte nel primo motivo, in quanto il ricorrente ha quivi parimenti omesso, così come il giudice del merito ha accertato essere stato omesso nei precedenti gradi, di precisare quali fossero state le lavorazioni alle quali il predetto era stato adibito nel corso della sua attività lavorativa. Il ricorrente si è infatti limitato, inammissibilmente, a fare un generico richiamo ad un documento (indicato come il Mod. 101 - I ✓ relativo alla denuncia della malattia indicarne ilprofessionale), senza nemmeno e lasciando, così, assolutamente contenuto, indeterminato anche nel presente giudizio, il punto concernente il tipo di lavorazioni svolte e l'eventuale sussistenza di un rischio silicotico, ritenuto indimostrato dal Tribunale. Quest'ultimo si è inoltre attenuto correttamente ai principi costantemente affermati da questa Corte in punto di onere probatorio in ordine alle lavorazioni effettuate ed indicate nelle previste tabelle, dovendo appunto ritenersi Ener che ai fini dell'accertamento del diritto alla 6 rendita da malattia professionale, è a carico del lavoratore assicurato l'onere di dimostrare l'esistenza di una sua infermità, che sia compresa nell'elenco delle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965, ed altresì di provare l'avvenuto esercizio della correlativa lavorazione morbigena: mentre soltanto una volta che sia stata fornita tale dimostrazione può, naturalmente, operare la presunzione che detta infermità sia stata contratta proprio a causa della attività svolta, anziché per fattori diversi (cfr. Cass. 9 marzo 1990 n. 1891, 22 febbraio 1988 n. 1906, 26 novembre 1984 n. 6138). Non è poi in alcun modo censurabile, in sede di legittimità, il mancato esercizio, da parte del giudice del merito, del potere di esercitare i poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 421 C.C. ricorso èe pertanto sul punto, il inammissibile (v. Cass. 13 giugno 1995 n. 6644; 9 aprile 1990 n. 2941; 10 marzo 1986 n. 1616). Neppure ha pregio la censura riguardante la qualificazione della deduzione svolta dell'Istituto in appello con il ritenere mancante la prova della allo specifico rischio specifico esposizione trattandosi, come evidente, di mera silicogeno, g 7 1 deduzione difensiva volta a contestare la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato, non certo configurabile come eccezione in - quale erroneamente ritenuto dal senso stretto e pertanto non soggetta alle ricorrente preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c.. In conclusione il ricorso, per quanto sin qui considerato, deve essere rigettato, non ravvisandosi, peraltro, le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. per porre a carico del soccombente ricorrente le spese di lite sostenute dall'Istituto resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2001. leefleshin il Presidente: мисMercurio Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Cancelleria Deposita 2 APR. 2002 Oggi, 0 3 A D 1 3 S , S . 5 M IL CANCELLIEREс е T O A E . L R T R P , L N A U ' O A S L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A G I M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E O D R 8