Sentenza 7 luglio 2000
Massime • 1
Le nuove norme in materia di reati finanziari, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, non riproducono la fattispecie criminosa costituita dalla omessa annotazione nelle scritture contabili o la fatturazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi, cioè di operazioni imponibili attive, per cui il reato di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 deve ritenersi abrogato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2000, n. 9132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9132 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 07/07/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 2760
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 41628/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TR RA, nato il [...] ad [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 23 giugno 1999 n. 5296, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Avellino 16 aprile 1998 n. 165, è stato dichiarato colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 8 L. 7 gennaio 1929 n. 29, 1 c. 2 nn. 1 e 2 e c. 4 D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in L. 7 agosto 1982 n. 516, accaduti in Avellino nel 1990 ed ivi accertati nel 1991, e condannato, con la continuazione, alla pena di otto mesi di arresto e L. 15 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Antonio ALBANO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 23 giugno 1999 n. 5296 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Avellino 16 aprile 1998 n. 165, è stato dichiarato colpevole dei reati indicati in epigrafe perché, quale ingegnere libero professionista, aveva omesso di annotare nelle scritture contabili obbligatorie per l'anno 1990 la somma di L. 132.486.618; aveva omesso di registrare ai fini dell'I.V.A. compensi professionali percepiti nel 1990 per un ammontare imponibile di L. 80.640.900 (non imponibile di L. 51.845.484); aveva omesso di registrare e annotare ai fini dell'I.V.A. e delle imposte dirette operazioni imponibili attive costituite da compensi per prestazioni professionali ricevute dal Comune di S. Angelo dei Lombardi nel 1990 per un ammontare complessivo di L. 737.719.615 (L. 475.802.080 più spese e interessi - DO CO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. omesso esame delle emergenze processuali;
mancanza di motivazione sotto il profilo dell'invocata applicabilità dell'esimente di cui alla lett. d) dell'art. 1 c. 4 L. 1982 n. 516;
2. annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione.
Preliminarmente si osserva che l'art. 25 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ha abrogato il titolo I^ del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in L. 7 agosto 1982 n. 516, e quindi anche l'art. 1 di detta legge.
D'altra parte, le nuove norme sui delitti in subiecta materia, dettate dagli artt. 2/11 D.L.vo n. 74 cit., non riproducono la fattispecie criminosa costituita dall'annotazione nelle scritture contabili o la fatturazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi cioè di operazioni imponibili attive, per cui il reato contestato deve ritenersi definitivamente abrogato. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2000