Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE S01233/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO Oggetto CONTRATTI SEZIONE PRIMA CIVILE BANCARI FIDEIUSSIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19250/99 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere PLENTEDA Consigliere 3043 Cron. Dott. Donato CELENTANO Rel. Consigliere Rep. 371 Dott. Walter Ud. 09/10/2001 FELICETTI Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE da, Sig.
1.55 per diritti VOLLARO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 30 GEM. 2002 IL CANCELLIERE SILVIO PELLICO 44, presso l'avvocato ANTONIO DE SIMONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDO ALTIERI, giusta mandato a margine del ricorso;
€1,55 L.3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SOC. COOP. a r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente 0G724640 domiciliata in ROMA VIA F. DENZA 15, presso l'avvocato STEFANO MASTROLILLI, rappresentata e difesa 2001 dall'avvocato MARIO TEDESCHI, giusta mandato a margine 2078 del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1891/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Altieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Mastrolilli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con separati atti di citazione del 4 e 5 marzo 1991, AR AS nonché ON ET, CC MA IA, ON AR e VA TT proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di lire 207.677.635 richiesto e ottenuto il 6.2.1991 dalla Banca Popolare dell'Irpinia nei loro confronti, quali fideiussori della correntista, obbli- gata principale, S.r.l. Moon. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Avellino, in costituitasi per resiste- contraddittorio della banca, con sentenza del 22.03.1995 rigettò le opposizioni, re, 2 avendo ritenute valide ed efficaci le fideiussioni pre- state, opponibili ai fideiussori gli estratti conto prodotti in giudizio dalla banca, e segnatamente per il AR, l'efficacia nel tempo della garanzia fideius- soria, in quanto mai revocata. Proposero appello il AR, ON AR e la VA con vari motivi. Instauratosi il contraddittorio con la banca ap- pellata, ON AR e gli eredi della VA dichia- rarono di rinunciare al giudizio. La banca accettò la rinuncia. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 4.9.1998 rigettò il gravame del AR. Avverso la sentenza, quest'ultimo ha proposto ri- corso per cassazione. Resiste la banca suddetta, costituitasi con con- troricorso. Motivi della decisione Con più (dieci) motivi di ricorso, il AR de- nuncia: 1о violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 C.C., in relazione agli artt. 212 e 215 c.p.c. per avere i giudici di merito riconosciuto ef- ficacia alle copie fotostatiche degli estratti conto provenienti dall'istituto bancario, benché fossero sta- 3 te contestate da esso opponente. Il motivo è infondato. La norma dell'art. 102 del- la previgente legge bancaria (ora l'art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1993) già conferiva al dirigente della banca i poteri di certificazione della certezza e liquidità del credito, onde gli estratti conto prodotti in giudi- zio dalla banca debbono sempre intendersi come origina- li, quando muniti della predetta certificazione. 2°- violazione dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 per la ritenuta non retroattività della norma. Anche tale motivo è infondato. Da ultimo con la sentenza n. 5950 del 2000 questa Corte ha escluso che il nuovo (modificato appunto dall'art. 10 della legge n. 154 del 1992) testo dell'art. 1938 c.c. abbia effi- cacia retroattiva e possa applicarsi ai contratti sti- pulati prima della sua entrata in vigore. Irrilevante è il richiamo al principio affermato da questa Corte con le sentenze n. 1567 e n. 5481 del 1997, richiamate dal ricorrente (sulla validità, per le pattuizioni stipula- te prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 154 del 1992, della clausola di dispensa di cui all'art. 1956 C.C., salvo che la banca non sia incorsa in violazioni del principio di correttezza, buona fede e solidarietà), atteso che nessuna violazione di tale principio il ricorrente ha dedotto. 4 Il 3° motivo, che può essere disaminato assieme al "10° rubricato 'ammissibilità della consulenza tecnica contabile", denuncia l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1832 C.C. sul punto della veridicità delle risultanze dei documenti contabili prodotti in giudizio dalla banca. Il ricorrente si duole del mancato espletamento della consulenza contabile che egli aveva chiesto di disporre quale unico mezzo idoneo a fornire la prova contraria a dette risultanze. La censura è infondata. La sentenza impugnata dà conto delle ragioni del mancato espletamento di tale c.t.u. e le riferisce, va- lidamente, all'assenza del presupposto della specifica contestazione circa inesattezze o errori degli estratti conto e il giudizio espresso dai giudici dell'appello trova le sue ragioni nella ritenuta efficacia vincolan- te, anche per il fideiussore, degli estratti conto non specificamente contestati dal correntista (v. per tut- te, la sentenza di questa Corte n. 11084 del 1993). motivo di Di qui discende anche l'infondatezza del 5° ricorso - violazione dell'art. 1832 c.C. per la par- te in cui contesta tale efficacia, motivo che propone una censura del tutto nuova, e pertanto inammissibile (vedi la sentenza impugnata a pag. 4 sub lett.) C), al- 5 lorché deduce il mancato invio degli estratti conto al- la società correntista e la mancata prova, da parte della Banca, dell'invio stesso. Infondati sono il 4° ed il 6° motivo che denun- ciano la violazione, rispettivamente, dell'art. 1831 e 1832 c.C.. Tali motivi non formulano censure specifiche a fronte dei rilievi della Corte di merito che "i termi- ni dell'art. 1831 c.c. riguardano il correntista e non sono perentori" e che "mai il fideiussore AR aveva manifestato propositi di recesso". Anche il 7° motivo non formula censure specifiche. "1Esso si limita a prospettare un contrasto tra l'art. 1838 e l'art. 1346 c.c.", la cui insussistenza discende dalla stessa previsione normativa della validità della fideiussione per un'obbligazione futura, nonché una supposta necessità “di verificare il carattere vessato- rio dei patti sottoscritti da esso AR" senza al- cuna denuncia di omissioni da parte dei giudici di merito in relazione a patti o clausole specifiche, di- versi da quelli la cui validità, per intervenuta appro- vazione ex art. 1341 c.c., i giudici dell'appello hanno già rilevato (v. pag. 7 della sentenza). Il motivo 8° prospetta a questa Corte, per la pri- ma volta, e dunque anche per questa ragione inammissi- 6 bilmente, l'annullabilità del contratto di fideiussio- ne, in quanto sottoscritto in stato di necessità. Pe- un'indagine diraltro, la questione proposta comporta merito estranea all'ambito istituzionale del giudizio di legittimità. Il 9° motivo di ricorso attiene alla questione della "nullità o annullabilità della fideiussione dopo il mutamento del soggetto garantito". Il motivo è in- fondato atteso che non svolge censure alle specifiche ragioni esposte dai giudici dell'appello nel senso che trasformazione della originaria Soc. Moon a"1 nessuna K r.l. era intervenuta ma soltanto una modificazione della denominazione, con l'aggiunta della parola Gio- cattoli che rappresentava un genere di merce già pre- visto, sin dall'origine, nell'oggetto principale della società" e che "l'appellante AR non aveva preci- sato in quale data si era avuta la trasformazione della società", onde il AR stesso rispondeva quale garan- te, oggetto del giudizio, contratti a suo tempo dalla S.r.l. Moon. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7 267.400 - oltre lire lire 7.000.000 per onorario. Così deciso addì 9 ottobre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Wa IL CANCELLUERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA Di Nuzzo Kane DiAvons 30 GEN. 2002 Oggi. IL CANCELLERE MA Di AZ До плого 10ST 129,11 SEST 20,66 TOT. 149,77 HD ROMA 2 AGEN714 16895 8