Sentenza 26 maggio 2016
Massime • 1
In tema di violenza negli stadi, integra il reato di cui all'art. 6, comma sesto, legge n. 401 del 1989, la condotta del soggetto che, sottoposto all'ordine di presentazione presso il competente ufficio o comando di polizia in concomitanza con l'inizio e la fine di determinati avvenimenti sportivi, ometta di presentarsi in uno solo dei due orari prescritti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2016, n. 38130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38130 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2016 |
Testo completo
38 1 3 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1686 - Presidente - Gastone Andreazza UP 26/05/2016 Enrico Manzon Relatore - R.G.N. 23515/2015 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2015 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 marzo 2015 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza in data 6 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di Como aveva condannato LO LA alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 7.000 di multa per il reato di cui all'art. 6, comma 6, L. 401/1989. La Corte territoriale osservava che sussistevano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato ascritto al prevenuto, in particolare sancendo l'irrilevanza giuridica dell'allegata dimenticanza circa l'obbligo di presentarsi all'Autorità di PS oggetto della fattispecie incriminatrice.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il LA deducendo un motivo unico.
2.1 Si duole il ricorrente di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermata sufficienza del mero ritardo di presentazione ad integrare il reato de quo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è inammissibile, poiché l'unica censura dedotta è manifestamente infondata.
2. Risulta pacifico in fatto che il LA si sia presentato in ritardo alla Questura di Como il 4 settembre 2011, giorno in cui si è disputata una partita di calcio tra la squadra locale e la Pro Vercelli, essendogli imposto tale obbligo ai sensi dell'art. 6, comma 6, L. 401/1989. Ciò posto, appare corretta in diritto l'affermazione fatta dai giudici di merito ossia che tale comportamento integri oggettivamente la fattispecie criminosa contestata al prevenuto, essendone ratio evidente il rafforzamento del DASPO e quindi il divieto di partecipare a determinati avvenimenti sportivi, basato sulla pericolosità del destinatario per il pacifico svolgimento degli stessi. Va tuttavia precisato che nel caso in esame, sulla base della relativa constatazione in fatto effettuata nella sentenza impugnata, non si è trattato di un "semplice ritardo", ma dell'omessa presentazione all'Autorità di PS in coincidenza dell'orario di inizio di detta partita di calcio. Così facendo il ricorrente ha quindi posto in essere una condotta in chiaro contrasto con il nucleo essenziale della fattispecie astratta, la cui ratio è stata appena sopra sottolineata, che va ribadito essere appunto quella di rendere effettivo il DASPO. Ed in questo senso non può considerarsi sufficiente ad elidere l'applicabilità della norma incriminatrice de qua il fatto che il LA si sia presentato nel secondo orario prescrittogli, dato che la duplicità delle presentazioni (all' inizio ed alla fine degli incontri della Como Calcio) è condicio sine qua non della effettività Aa della misura inibitoria, pertanto bastando ad integrare il reato una sola mancata presentazione, come è avvenuto nel caso in questione. Per altro verso immune da qualsiasi censura sul piano logico risulta essere la motivazione della Corte d'appello di Milano circa l'irrilevanza ai fini scriminanti del fatto che il LA siasi dimenticato dell'obbligo de quo, trattandosi peraltro di giudizio tipicamente meritale non altrimenti sindacabile in questa sede.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.
P.Q.M.
2 : Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/05/2016 Cosignere Il Consig ere estensore Il Présidente Manzon DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 14 SET 2016 MLDER IL CANCELLIERE Luana Mariani 3