Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11157 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT57/0 2 LA CORTE UP EM D ASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Sentenza del Giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 837/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron.28764 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 14/03/02 - Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale pro tempore,rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PESCATORE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliata in ROMA VIAelettivamente AR NA, presso lo studio dell'avvocato ENZOGERMANICO 85, ABRAMO, che la difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato AMEDEO MANDRAS, giusta delega in atti;
639 controricorren te - avversO la sentenza n. 254/98 del Giudice di pace di SASSARI, emessa il 17/07/98 e depositata il 20/07/98 (R.G. 1522/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Salvatore PESCATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21.6.1997 क् RA AN, titolare dell'utenza telefonica 079/29 9913, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Sassari la EC TA spa, per sentir dichiarare che L. 749.000 del complessivo importo di L. 990.000, recato dalla bolletta telefonica relativa al bimestre settembre-ottobre 1996, non erano dovute per non aver effettuato la maggior parte delle telefonate contabilizzate, che risultavano in uscita verso l'estero, e precisamente in Cile, Le Antille Olandesi ed altri. Si costituiva la EC TA, che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, nonché l'accertamento del proprio credito. Deduceva, in parti- 2 colare, che le verifiche tecnico amministrative esperi- te avevano confermato la regolarità dell' addebito ac- certato e del relativo costo. Espletata l'istruttoria, l'adito giudice con sen- tenza del 20.7.1998 accoglieva la domanda della RA e, per l'effetto, riteneva satisfattiva la somma di L. 250.000 sborsata dalla medesima RA a copertura del- la bolletta in questione, dichiarando non dovuta la somma di L. 749.000 pretesa dalla EC. Condannava altresì quest'ultima al ripristino della linea telefo- nica, avendo la stessa sospeso l'utenza. La EC TA spa ha proposto ricorso avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento con due moti- vi. Resiste RA AN con controricorso. La ricor- rente ha depositato memoria. de MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendodi prove, che non sono stati rispettati dal giudice di pace principi sull'onere probatorio, impropriamente sosti- tuiti da un inconferente ricorso alle presunzioni. Il motivo è inammisibile. Pacifico che, nella specie, si è in presenza di 3 sentenza pronunciata dal giudice di pace in causa il cui valore non eccede lire due milioni, e pertanto de- cisa a norma dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo modificato secondo equità (come, del resto, esplici- tamente dichiarato dal giudicante), è principio di di- ritto (Cass. S.U. n. 716/1999) che il ricorso per cas- sazione avverso la suddetta sentenza è ammissibile per violazione di norme processuali, laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di meri- to, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria, mentre non è esclusa la configurabilità di An censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radi- cale e insanabile contraddittorietà della motivazione. In tale prospettiva, dunque, la sentenza equitativa del giudice di pace non può essere impugnata per viola- zione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., at- teso che l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabi- lità a proposito del giudizio equitativo della vio- 4 lazione di una regola posta dalla legge, che presuppo- ne un giudizio secondo diritto. Non può, inoltre, esse- re dedotta la violazione della norma astrattamente ap- plicabile, l'individuazione della quale non è neppure richiesta al giudice di pace, ed il giudizio rimane equitativo pur se siano state applicate norme di legge, esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondente all'equità. Sotto il profilo delle denunciate violazio- ni di legge, la censura deve essere pertanto disattesa. Con il secondo mezzo si denuncia omessa e insuffi- ciente motivazione su punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., dolendosi la Tele- com TA che la propria richiesta tesa alla condanna della controparte al pagamento dell'integrale importo recato dalla bolletta è stata respinta senza motivazio- ne, nonostante la portata, l'attendibilità e la coeren- za di tutte le verifiche effettuate da essa ricorrente. La doglianza non è fondata. Come premesso sono configurabili censure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radi- cale e insanabile contraddittorietà della motivazione, che non è, però, nel caso di specie. 5 Nell'ambito del suo potere di valutazione equitati- il giudice di pace di Sassari, facendo uso della va, prova per presunzioni, con motivazione sufficiente non inficiata da radicale e insanabile contraddittorietà, ha difatti indicato elementi che, a preferenza di altri (in specie le verifiche tecnico-amministrative esperite dalla società telefonica e da essa invocate), hanno concorso al proprio convincimento della infondatezza della pretesa della EC e, specificamente, della non addebitabilità alla RA degli spropositati con- sumi del bimestre considerato. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del presente giudi- zio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 033/00. alle spese, liquidare in euro. 27.4 oltre euro te 250/00 per onorari. Così deciso, il 14.3.2002. витки Шоста IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE tomate Calahore DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleris: oggi, 29 LUG. 2002 τα ILDIRETTORE DI CANCELLERIA 6