Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
In tema di disciplina degli scarichi, i reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto l'illecito penale di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2006, n. 28360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28360 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
60 28360 /06
Registro Generale n. 39259/2004
Udienza Pubblica 05.07.2006 Sentenza n.1287
ITALIANA REPUBBLICA In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S S Terza Sezione Penale A C composta dagli Ill.mi Signori: dott. Enrico Papa DEPOSITATA IN CANCELLERIA Presidente
Consigliere 1. dott. Pierluigi Onorato
Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Teresi 8 AGO 2009 IL CANCELLERE C1 Consigliere
3. dott. Antonio Ianniello. Paolo Mensurati Consigliere
4. dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI CO, nato a [...] il [...], e da NI TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 26.04.2004 con cui sono stati condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli art. 45 e 59, comma 11 ter, decreto legislativo n. 152/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 26.04.2004 il Tribunale di Latina condannava NI CO e NI TO alla pena dell'ammenda quali colpevoli di avere sottoposto, nella qualità di titolari di un'azienda agricola, ad utilizzazione agronomica effluenti d'allevamento bovino e caprino senza la prescritta autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che ammassi d'effluenti zootecnici, provenienti dall'azienda agricola gestita dagli imputati che allevavano numerosi capi bovini e caprini, erano stati sparsi sulla superficie aziendale;
che i suddetti materiali andavano considerate reflui industriali per mancanza di
A connessione funzionale tra fondo e allevamento;
che al momento dell'accertamento gli imputati non avevano ancora ottenuto l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica.
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando
◉ violazione degli art. 28, comma 7; 54, comma 7, decreto legislativo n. 152/1999 secondo cui sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese d'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg d'azoto presente negli effluenti d'allevamento;
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato.
Ha affermato questa Corte che "lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda d'allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa (art. 59 del decreto legislativo n. 152 del
1999), nulla rilevando in contrario l'esistenza d'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase d'utilizzazione dei suddetti liquami”
[Cassazione n. 12174/1999, Luna, RV. 215079].
Poiché, in tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività d'allevamento del bestiame deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale collegamento con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche [Cassazione Sezione III n. 9422/2001, Pistonesi, RV 218715].
Infatti, i reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico sono da classificare come
“acque reflue industriali", alla luce sia dell'articolo 2, lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché, alla richiesta d'utilizzazione agronomica dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione produttiva dell'allevamento.
[Cassazione Sezione III n. 11538/2000, Vecchiolini RV. 217761].
Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che gli imputati hanno effettuato sul terreno della propria azienda agricola scarichi di liquami provenienti dall'allevamento di bovini senza effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d.lgs. n.152/1999 [comunicazione alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti d'allevamento zootecnico] e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e l'attività agricola.
Pertanto è irrilevante che dopo l'accertamento sia stata rilasciata autorizzazione postuma allo spandimento di liquami al suolo.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 5.07.2006. il presidente il consigliere estensore bels 2