Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6729 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 4 067 2 9 /02 EPUBBLICA 7 O 3 NOME DEL POPOLO ITALIANO . L L N O , B ง 1 ง า s ล่ S r t o ว t ว ล y s 9 E E SUPREMA DI CASSAZIONE 9 LA E 1 Oggetto N - O 0 I - Cossogivee- Z 1 Sen temps girdine SEZIONE TERZA CIVILE A 2 R . T L S I che padрод 9 G 3 E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R A D E T R.G.N. 937/00 T T Paolo VITTORIA N R E S A E Cron.19183 Presidente e Relatore Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Rep. Consigliere Ud.18/03/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere AMATUCCI Dott. Alfonso - C.C. - Consigliere - Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NA LE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ANTONIO DI DONATO, GIUSEPPE DE STEFANO DONZELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CAPASSO GIULIANO, SIS ASSIC SPA, SIAT SPA;
- intimati avversO la sentenza n. 52/99 del Giudice di pace di FRATTAMAGGIORE, emessa il 19/01/99 e depositata il 2002 31/01/99 (R.G. 633/97); 708 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il giudice di pace di Frattamaggiore, con sentenza del 31.1.1999, ha pronunciato su contrapposte domande di risarcimento del danno da circolazione stradale, ciascuna proposta ber un valore compreso nei 2 milioni di lire. La prima era stata avanzata da UL AP
contro
AE NO e la società Siat di assicurazioni. Su questa il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio, perché il difensore dell'attore aveva dichiarato d'avere transatto la lite. La seconda domanda era stata proposta da NO in confronto di AP e della IS Assicurazioni. Ed il giudice ha ritenuto che non si fosse potuta raggiungere la prova di come lo scontro era avvenuto. Sicché ha condannato AP e la IS a risarcire a NO la metà del danno, liquidato in L. 600 mila e la metà delle spese del processo. AE NO ha chiesto che la sentenza sia cassata. 2. - Delle altre parti nessuna si è costituita. 3. - 4. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia discusso in camera di consiglio e dichiarato inammissibile per mancanza di motivi che consentono il ricorso per cassazione contro sentenza del giudice di pace. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene cinque motivi. - 3 2. - I primi due denunciano vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 306 dello stesso codice). Riguardano il capo della sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda AP. Sono manifestamente privi di fondamento. Se chi ha subito un danno da circolazione stradale, dopo aver convenuto il responsabile del danno ed il suo assicuratore, dichiara d'essere stato soddisfatto da questo, egli non rinuncia agli atti del giudizio né alla domanda, ma dichiara che è venuto meno il suo interesse ad una pronuncia sul merito. Ciò giustifica una pronuncia di cessazione della materia del contendere, a meno che il convenuto non chieda dal canto suo che la domanda sia rigettata nel merito. Ciò che il ricorrente non sostiene sia avvenuto. Ne deriva, anche, che le spese del processo non debbono essere poste a carico dell'attore, come nel caso di rinuncia, ma la distribuzione del relativo onere tra le parti va compiuto secondo le regole ordinarie, sicché il giudice come ha il potere di porle a carico di chi sarebbe risultato soccombente se la causa avesse dovuto essere decisa nel merito (art. 91 cod. proc. civ.), così può compensarle (art. 92 cod. proc. civ.). 3. - Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il giudice di pace ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del modo in cui era avvenuto lo scontro. 4 Il ricorrente non ha interesse a lamentare che non sia stato raccolto il giuramento d'una delle persone interrogate come testimone.
4. Il quarto motivo è inammissibile. Negare che spetti un risarcimento del danno da fermo tecnico, non è provato che la parte ha subito un concreto pregiudizio se per il fatto di non avere potuto far uso del veicolo, costituisce decisione presa in base ad equità, non sindacabile in sede di giudizio di cassazione. 5. - Il quinto motivo è anch'esso inammissibile. Nel giudizio davanti al giudice di pace vizi di difetto di motivazione possono dedursi come motivi di cassazione della elementi di fatto decisivi in vista sentenza in quanto cadono su l'equità non può della applicazione di norme di diritto, cui derogare (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716): ma tra queste non rientrano le disposizioni della tariffa che indicano la misura degli onorari. Non può quindi essere fatto valere come motivo di cassazione della sentenza il fatto che il giudice liquidi gli onorari in misura diversa da quella richiesta nella nota delle spese, con implicita esclusione о diminuzione del rimborso richiesto per talune delle prestazioni professionali indicate nella nota.
6. Il ricorso è rigettato. - 7. - Non deve essere resa pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 5 Così deciso il giorno 18 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore. Рем - IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 10.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 6