Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6415
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito ed è, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti delle FFSS S.p.A. nel senso che le anzianità complessive richieste da tale normativa transitoria per il passaggio rispettivamente al quinto e al settimo livello stipendiale sono identiche a quelle risultanti dalla somma di quelle di permanenza nei due livelli inferiori previste per tale passaggio nella vigenza del nuovo inquadramento, con la conseguenza che per il passaggio al quinto livello - rivendicato dal ricorrente - non è sufficiente una anzianità complessiva di nove anni ripartita fra la ex terza e la ex quarta categoria, ma è necessario che tale anzianità sia stata maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria degli operatori specializzati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6415
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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