Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito ed è, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti delle FFSS S.p.A. nel senso che le anzianità complessive richieste da tale normativa transitoria per il passaggio rispettivamente al quinto e al settimo livello stipendiale sono identiche a quelle risultanti dalla somma di quelle di permanenza nei due livelli inferiori previste per tale passaggio nella vigenza del nuovo inquadramento, con la conseguenza che per il passaggio al quinto livello - rivendicato dal ricorrente - non è sufficiente una anzianità complessiva di nove anni ripartita fra la ex terza e la ex quarta categoria, ma è necessario che tale anzianità sia stata maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria degli operatori specializzati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6415 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA MO, elettivamente domiciliato in Catania, via Musumeci n. 139, presso l'avv. Antonio Leonardi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro società Ferrovie dello Stato S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. prof. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 449/98, decisa il 18 novembre 1997 e pubblicata il 7 febbraio 1998, resa dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 3446/94 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Roberto Romei per delega dell'avv. Arturo Maresca nell'interesse della società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 gennaio 1993 MA MO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Catania la società Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel quinto livello stipendiale per effetto dell'anzianità maturata, con ogni conseguenza di legge. Il Giudice adito, con sentenza in data 14 maggio 1994, accoglieva la domanda.
Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e in esito il Tribunale di Catania, riunito il procedimento ad altri analoghi relativi lavoratori che avanzavano analoga richiesta, con sentenza n. 449/98, emessa in data 18 novembre 1997 - febbraio 1998, in accoglimento del gravame, respingeva le domande di parte attrice e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Riteneva fondata l'interpretazione del CCNL data dalla società appellante nel senso che l'anzianità utile per l'inquadramento nel quinto livello stipendiale è solamente quella maturata all'interno dell'ex area seconda, degli operatori specializzati, ed è escluso il cumulo con quella maturata dal ricorrente nel terzo livello dell'ex area prima, degli operatori qualificati.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione MA MO, con atto notificato in data 23 dicembre 1998; deduce un unico motivo variamente articolato.
Deposita il ricorso in data 2 gennaio 1999.
La società Ferrovie dello Stato S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 30 gennaio 1999.
Deposita il controricorso in data 12 febbraio 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia. con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cc, nonché il vizio di motivazione.
Si afferma al riguardo che il Tribunale avrebbe disatteso il senso letterale dell'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 ed avrebbe altresì omesso di valutare complessivamente le clausole contrattuali, in particolare l'equiparazione sostanziale degli operatori e dei tecnici specializzati al personale successivamente inquadrato dal CCNL 1990/92 nelle aree seconda e quarta ed infine di tener conto dell'inquadramento del ricorrente nella qualifica di operatore specializzato (in quanto ausiliario di stazione - deviatore), cui dovrebbe conseguire in ogni caso il riconoscimento del livello superiore anche secondo l'interpretazione fatta propria dal Collegio di merito.
La censura non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346).
Il ricorrente censura il Tribunale per aver superato il significato letterale delle espressioni usate senza operare una valutazione complessiva delle singole clausole. Invoca quindi l'applicazione dei principi dettati agli art. 1362 e 1363 cc, doversi interpretare il contratto all'esito di un'indagine circa la comune intenzione delle parti, non limitata al senso letterale, delle espressioni usate ma svolta con lettura delle singole clausole.
Peraltro il Tribunale dichiara expressis verbis di volersi conformare agli stessi principi e dunque la censura è ammissibile solamente in quanto investe la correttezza della motivazione utilizzata a sostegno dell'interpretazione accolta.
Invero l'accertamento della volontà delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio impone un'indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico, seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di ermeneutica;
tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1989 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468). I rilievi svolti dal ricorrente al riguardo non appaiono condivisibili.
Indubbiamente ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass., Sez. Lav., sent. n. 726 del 26/01/1983, conformi ex pluribus Sez. Lav., sent. n. 2525 del 18/04/1984, Sez. Lav., sent. n. 7496 del 13/12/1986, Sez. Lav., sent. n. 6359 del 18/07/1987, Sez. Lav., sent. n. 4944 del 28/05/1990, Sez. III, sent. n. 4480 del 20/05/1997, Sez. Lav., sent. n. 5734 del 27/06/1997, Sez. II, sent. n. 4811 del 13/05/1998). Il Tribunale ha però chiaramente enunciato le ragioni che lo hanno indotto a superare la lettera del testo contrattuale ed ha considerato non risolutiva la circostanza che nella norma transitoria di chiusura, destinata a salvaguardare ai fini del passaggio automatico ai livelli quinto e settimo le anzianità maturate nella vigenza dei precedenti contratti collettivi, sia previsto, per il conseguimento del quinto livello stipendiale, il compimento di un'anzianità di nove anni "complessivamente maturata nell'ex 3^ e 4^ categoria" e per il conseguimento del settimo livello stipendiale il compimento di un'anzianità complessiva di otto anni "complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria". Al riguardo il Collegio di merito chiarisce che l'espressione "ex 5^/6^ categoria" sembra riferirsi alla particolare categoria prevista nel precedente contratto per il tecnico specializzato" mentre quella diversa, "ex 3^ e 4^ categoria", parrebbe equiparare il servizio prestato quale operatore specializzato (precedentemente inquadrato nella 3^/4^ categoria) a quello prestato come operatore qualificato (precedentemente inquadrato nella 3^ categoria). Osserva quindi, con apprezzamento insuscettibile di censura in sede di legittimità e in effetti non censurato dal ricorrente, doversi escludere che le parti abbiano voluto disciplinare in modo diverso le due ipotesi, "attesa l'evidente identità di presupposti". Procede quindi ad una lettura sistematica dell'art. 23, ponendo in rilievo che le anzianità complessive richieste dalla norma transitoria per il passaggio rispettivamente al quinto ed al settimo livello, sono identiche a quelle risultanti dalla somma di quelle di permanenza nei due livelli inferiori previste per tale passaggio, nella vigenza del nuovo inquadramento. Ne trae la conclusione che non vi è, ai fini della norma transitoria, una equiparazione del servizio prestato come operatore qualificato a quello di operatore specializzato, come pure di tecnico e tecnico specializzato.
Il Collegio di merito pone infine in rilievo che la diversa lettura fatta propria dalla sentenza di primo grado e fondata sull'applicazione rigorosa della formulazione letterale (ovvero dell'uso della congiunzione"e"in luogo della barra inclinata) porterebbe al risultato assurdo che un operatore qualificato potrebbe direttamente transitare al quinto livello, ed un tecnico al settimo, senza esser mai transitati per i livelli intermedi con una valorizzazione della minor professionalità più favorevole nel regime transitorio rispetto a quello definitivo.
Osserva la Corte che l'argumentum ad absurdum, mutuato da discipline scientifiche e applicabile nei casi in cui ci si trova di fronte ad una alternativa secca, tale da escludere una soluzione intermedia ed articolata, va utilizzato con estrema cautela dal giudice il quale deve piuttosto ricordare a se stesso che inducere difficultatem non est adducere argumentum.
Particolare cautela si impone nell'uso di tale argomento per l'interpretazione dei testi normativi poiché la reductio ad absurdum, fondata sulla presunta ragionevolezza del buon legislatore, si presenta come un'argomentazione fragile, equivoca, inidonea a correggere la lettera e la ratio della legge poiché l'assurdo è "nozione storicamente relativa e soggettivamente mutevole che non acquista oggettività sociale" (cass. 5 settembre 1992, n. 10241) e non può quindi essere assunto come canone logico atto a giustificare la soluzione opposta, senza tener conto delle varie articolate soluzioni intermedie giustificate dalla complessa disciplina della materia.
Il canone in discorso può peraltro essere meglio invocato nel l'interpretazione degli atti di autonomia privata, per rafforzare l'efficacia di considerazioni altrimenti fondate, risolvendosi in sostanza in un richiamo ai principi dettati agli articoli 1366 cc, doversi interpretare il contratto secondo buona fede, 1369 cc, doversi attribuire ad espressioni che possono avere più sensi quella più conveniente alla natura e all'oggettò del contratto, 1371 cc, doversi realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti nei contratti a titolo oneroso.
L'interpretazione della norma transitoria di cui al quarto comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 offerta nella denunciata sentenza appare dunque immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Il ricorrente afferma ancora che il suo inquadramento secondo gli schemi classificatori dettati dalla precedente contrattazione sarebbe di"ausiliario di stazione - deviatore", incluso nell'ex 3^/4^ categoria di operatore specializzato, e pertanto il passaggio al quinto livello dovrebbe comunque spettargli anche in forza della lettura del contratto offerta dal Tribunale, ma non indica gli atti della fase di merito nei quali la questione sarebbe stata in qualche modo sollevata e portata all'esame del giudice di secondo grado e inesatto è il richiamo alla pagina 2 della sentenza denunciata, ove nulla è detto circa le mansioni svolte dal ricorrente e il relativo inquadramento.
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) e così, in particolare, deve indicarsi in quale atto del processo l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare l'eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n.2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810). Si nota per completezza che questa Corte, con sentenza del 19 gennaio 2001, ha respinto il ricorso avanzato dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso sentenza con la quale era stata accolta una diversa interpretazione del comma quarto del citato art. 23, ritenendosi sufficiente una anzianità complessiva di nove anni, ripartita fra 3^ e 4^ categoria, non esclusivamente nella 3^/4^. Non ricorre peraltro alcun contrasto fra detta pronuncia e la presente sentenza. Invero i presupposti di fatto non sono del tutto assimilabili poiché nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità non si chiarisce quale sia stato il precedente inquadramento del ricorrente nell'arco dell'intero rapporto di lavoro e se l'anzianità vantata di nove anni sia trascorsa integralmente nella 3^/4^ categoria, come si afferma per la prima volta nel ricorso, sia pure con argomentazione che appare nuova e non può valere come censura della sentenza, o se essa risulti dalla somma di periodi trascorsi nella 3^ e nella 3^/4^ categoria.
D'altro canto in tema d'interpretazione di disposizioni aventi natura negoziale il sindacato di legittimità è necessariamente limitato al vaglio della correttezza e dell'adeguatezza della motivazione posta a base dell'interpretazione adottata dal giudice del merito e pertanto la pronuncia della Corte di Cassazione che, all'esito di tale giudizio, conferma la sentenza di merito impugnata e l'interpretazione in essa contenuta, non costituisce, rispetto ad altra controversia concernente l'interpretazione delle stesse disposizioni, un precedente dotato dell'autorità propria delle sentenze con le quali la S.C. risolve una questione di diritto e non impedisce alla stessa Corte di confermare altra decisione di merito che di tali disposizioni dia, con motivazione ritenuta anch'essa congrua in sede di legittimità, un'interpretazione contraria (Sez. Lav., sent. n. 2923 del 10/05/1985). In materia di interpretazione dei contratti collettivi la precedente decisione giurisdizionale di analoga fattispecie ha invero il mero effetto di generico riscontro, atteso che non esiste, nel nostro ordinamento, nel quale è stata soppressa la possibilità della trattazione di controversie collettive in un unico giudizio e davanti ad un unico organo autorizzato ad un'interpretazione uniforme della disciplina contrattuale regolante una pluralità di rapporti, un principio - come lo "stare decisis" degli ordinamenti anglosassoni - che, in tema d'interpretazione della disciplina anzidetta, vincoli il giudice al rispetto di una precedente pronuncia (Sez. Lav., sent. n. 1598 del 04/03/1983). Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001