Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 742
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti delle FFSS s.p.a. nel senso che, ai fini del passaggio al quinto livello stipendiale, tale norma transitoria considera sufficiente una anzianità complessiva di nove anni eventualmente ripartita tra la ex terza e la ex quarta categoria e non richiede, quindi, che tale anzianità sia stata maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria propria degli operatori specializzati).

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti delle FFSS s.p.a. nel senso che, ai fini del passaggio al quinto livello stipendiale, tale norma transitoria considera sufficiente una anzianità complessiva di nove anni eventualmente ripartita tra la ex terza e la ex quarta categoria e non richiede, quindi, che tale anzianità sia stata maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria propria degli operatori specializzati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 742
    Data del deposito : 19 gennaio 2001

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