Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 2
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti delle FFSS s.p.a. nel senso che, ai fini del passaggio al quinto livello stipendiale, tale norma transitoria considera sufficiente una anzianità complessiva di nove anni eventualmente ripartita tra la ex terza e la ex quarta categoria e non richiede, quindi, che tale anzianità sia stata maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria propria degli operatori specializzati).
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 per i dipendenti delle FFSS s.p.a. nel senso che, ai fini del passaggio al quinto livello stipendiale, tale norma transitoria considera sufficiente una anzianità complessiva di nove anni eventualmente ripartita tra la ex terza e la ex quarta categoria e non richiede, quindi, che tale anzianità sia stata maturata esclusivamente nella specifica ex terza/quarta categoria propria degli operatori specializzati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO 7 42 /01 di consiglio: Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati : Dott. Guglielmo Sciarelli ideite - 9.4.2001 66 Alberto Spanò - Consigliere - r.g. 12916/00 66 Fernando Lupi 66 66 Donato Figurelli 66 AULA 66 Paolo Stile relatore 66 B ha pronuciato la seguente Grou. 15681 ORDINANZA sul ricorso, iscritto al R.G. con il n. 12916/00, proposto da GAN ITALIA S.p.A., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Prof. Giulio Prosperetti e Francoise IA Plantade, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326; -ricorrente-
contro
DO NA IA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Sorrentino del Foro di Palermo, e Carlo D'Inzillo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Col Di Lana, 11; -resistente- (100) 1 F ! per l'annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Palermo n.2673/99 del 17 giugno-6 ottobre 1999. Visto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, datato 27 luglio 2000, della GAN ITALIA S.p.A., in persona del rappresentante, sottoscritto anche dagli avv.ti Giulio Prosperetti e Francoise Marie Plantade;
visto l'atto di accettazione alla rinuncia della resistente NA IA DO, by sttoscritto anche dagli avv.ti Armando Sorrentino e Carlo D'Inzillo; udita la relazione in camera di consiglio del Cons. Paolo Stile;
lette le conclusioni scritte del Sost. Proc. Generale, dott. Antonio Martone, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo con le conseguenze di legge;
rilevata la ritualità dell'atto di rinuncia e della sua accettazione
P.Q.M.
visti gli artt.375, 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di cassazione;
nulla per le spese. Così deciso in Roma in camera di consiglio il 19 aprile 2001. buyliche aud Il Presidente I D A 0 , S 1 S 3 O L . A 3 L T T 5 , O R : B A 'A S I N E L D L P 3 S E A IL CANCELLIERE 7 I D : T N I S 8 Depositato in Cancelleria : G S O 1 N O P 1 E M A S 19 MAG. 2001 I D E I oggi, A E G A , D G O O E E IL CANCELLIERE T R T L T T I N S I R E A I S G L E D E L R I O D 2