Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
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Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa , o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo …
Leggi di più… - 3. Presupposti per la sussistenza del reato di disturbo della quiete pubblicaAvv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 maggio 2018
Il legale rappresentante di un'associazione culturale sita in un Condominio veniva condannato alla pena del pagamento di € 309,00 di ammenda per avere - mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal DCPM 14/11/1997 - disturbato le occupazioni ed il riposo dei vicini in violazione dell'art. 659 cod. pen. Il Tribunale, infatti, accertata la produzione delle immissioni sonore provenienti dal locale di cui l'imputato era legale rappresentante, ha, in primo luogo, escluso la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 l. 447/1995, per via del superamento dei limiti di accettabilità delle stesse emissioni che disturbavano il riposo e le occupazioni …
Leggi di più… - 4. Cane abbaia? Reato solo se .. (Cass. 7392/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Un solo vicino che si lamenta non basta per ritenere integrato il reato di disturbo del riposo delle persone: essendo un reato di pericolo, bisogna accertare in concreto la diffusività, e cioè che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 07/01/2015) 19-02-2015, n. 7392 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - Dott. SAVINO Maria G. - Consigliere - Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere …
Leggi di più… - 5. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47298 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1506
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 4733/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IORI UBER, N. IL 28/11/1954;
avverso la sentenza n. 91/2009 TRIB.SEZ.DIST. di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, del 05/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso ed i motivi nuovi;
Udita la requisitoria del S. Procuratore generale, Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udita la relazione del Cons. Dr. Enzo Jannelli.
OSSERVA
1 - Tramite difensore Iuber Iori, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della Progeo Mangimi spa, ricorre avverso la sentenza del tribunale di Pordenone, sez. distaccata di S. Vito al Tagliamento 5.5./19.6 2010 che lo condannava alla pena dell'ammenda di Euro 1.800 per il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, deducendo due ragioni di doglianza, rispettivamente inquadrate nelle violazioni previste dall'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Da un lato, erronea qualificazione del fatto come reato perché i rumori provenienti dal ciclo produttivo dello stabilimento della società di cui era amministratore delegato recavano disturbo non ad un numero indeterminato di persone, con la violazione quindi dell'ordine pubblico,il bene giuridico generico tutelato dalla disposizione, ma solo a due nuclei familiari le cui abitazioni si trovavano in prossimità dello stabilimento. Peraltro, nell'ottica propria della contestazione del reato de quo, la difesa del ricorrente segnala che le attività rumorose provenienti dallo stabilimento non avrebbero violato alcun regolamento o ordinanza emessa dal Comune competente. Dall'altro lato, mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per essere stata l'attività rumorosa per tutto il giorno, anche di notte, autorizzata anche se verbalmente dal Sindaco del Comune, anche se poi incomprensibilmente revocata.
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
Vi è da premettere che è stata esplicitamente contestata all'imputato la concreta violazione, non del capoverso dell'art. 659 c.p. sotto il profilo, peraltro depenalizzato dalla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2 (legge quadro sull'inquinamento acustico),
dell'accertato superamento dei limiti differenziali di rumore di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma solo del precetto di cui al comma 1 della medesima norma, che, ad avviso del giudice di merito e di un significativo indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Sez. 1 27.10/18.11.2009,Fiumara, Rv 245563: Sez. 1, 9/10.6.2009,P.M. in proc. Valvasare e a., Rv 243807), coesiste e concorre con l'altra violazione, per buona parte di carattere amministrativo- caratterizzata dal mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia-, laddove sia data prova che l'uso di strumenti rumorosi abbia altresì arrecato effettivo disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone in misura intollerabile. Ora decisivo ed assorbente di ogni altro pur possibile rilievo è il dato costituito dall'ordinanza n. 2685 del 16.8.2007 con la quale il Sindaco di San Vito al Tagliamento, sensibilizzato dalle numerose e continue lamentele di cittadini, ordinava alla Progeo "la sospensione con decorrenza immediata dell'attività produttiva svolta nell'insediamento di San Vito dalle ore 22,00 alle ore 6,00". Ebbene la sentenza rileva che tale ordinanza non è stata per nulla osservata, che l'esercizio delle attività rumorose è continuato giorno e notte sino a Settembre - Ottobre dell'anno, recando disturbo per tutte le 24 ore del giorno alle molte abitazioni che erano state costruite vicino alla zona industriale. In proposito privo di pregio è il rilievo difensivo secondo cui l'attività, che si svolgeva a ciclo continuo, anche Sabato e Domenica, avrebbe arrecato disturbo solo a determinate persone. Certo è pur vero che la condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionarle, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete;
sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone. Ma una tale situazione ben si trae dal contesto della motivazione della sentenza: già l'attività rumorosa, continuata dello stabilimento aveva indotto i nuclei familiari delle due abitazioni più vicine a lamentarsi di continuo con la Pubblica Autorità dei rumori insopportabili, ma la stessa attività potenzialmente incideva sul numero indeterminato delle persone che abitavano nella zona contigua a quella industriale. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011