Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
77 15/023 75 Aula ) M O E 3 L . C L N A O , F REPILB P 1 E 9 I 9 T D 1 N 4 O E ME EL POPO O ITALIANO I C T I A B R T U CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S I Oggetto G E art.375 pc. G R N A I SEZIONE TERZA CIVILE T Co ssiblit 4 D . S E I T T ( T N R E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A S E Presidente R.G.N. 24576/00 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 21404 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YD IC SPA, con sede in Trieste, in persona Amministratore Delegato CC EL suo Tommaso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO TROPIANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GI SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGITO 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO CORONATI, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 282 nonchè contro 1 GOZZI FABIO, SIETEL SPA;
intimati avverso la sentenza n. 3799/00 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 30/03/00 e depositata il 30/03/00 (R.G. 36759/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore si Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto del ricorso, con le dichiari l'inammissibilità conseguenze di legge. Rilevato che la S.p.a. Lloyd TI propone ri- corso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Roma ha accolto la domanda propo- sta da IA TE nei suoi confronti e nei confronti della S.p.a. Sielte e di IO OZ, condan- nandoli in solido al pagamento della somma di lire 1.500.000 nei confronti dell'attore per i danni subiti dalla propria autovettura in conseguenza di un inciden- te stradale;
che IA TE resiste con con- troricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese;
rilevato, altresì, che con i due motivi del ri- corso la ricorrente deduce l'errata e falsa applica- 2 Я zione di legge (art. 113, 115,116 c.p.c. e 2054 c.c.), per avere il giudice di pace accolto la domanda in man- canza di prova e, dunque, in violazione del principio dell'onere della prova, del principio dispositivo e della valutazione delle prove, nonché l'omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione, anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c., avendo il giudice accolto la do- manda con una motivazione fondata su una rappresenta- zione ipotetica dell'evento, che non lasciava traspari- re la ratio decidendi;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un 3 r punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenuti nei motivi del ricorso non rientrano tra le dette violazioni,e che, in particolare, non si riscontra alcuna violazione Nella ripartizione dell'onere della prova, mentre la motiva- zione della sentenza impugnata non appare né inesisten- te né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi della sentenza, fondata, nell'ambito di un giudizio secondo equità, su una ricostruzione della dinamica dell'incidente operata, sulle tesi espo- ste dalle parti valutate in relazione ai danni riporta- ti dall'autovettura; che, per altro verso, le censure si risolvono chiaramente in una critica al convincimen- to espresso dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to con pronunzia in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che alla soccombenza seguono la spese, liquidate come in dispositivo, in favore del TE;
che non si fa luogo a pronunzia sulle spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svol- to attività difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese per i non costituiti;
condanna la ricorrente al pagamento in favore del TE delle spese del giudizio di cas- sazione che liquida in euro 40, 60 (quaranta/60) per onora- per spese e in euro 600,00 (seicento/00) ri. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Мино مس IL CANGEDMERE C1 Dott. Maria Aiello 4 ) Depositata in Cancelleria 7 O E 3 L . L C Oggi, 87.05.02 N O A , B 1 P E 9 I 9 E D 1 N - IL CANCELLIERE C1 1 E O 1 I - C Z Dott.ssa Maria Aiello I 1 A 2 D R . T U L I S I 9 G G 3 E E R E N . 6 A 4 T D . E S I T T ( T N R E A S E 155