Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 33
CASS
Sentenza 7 gennaio 2003

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Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, l'attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli senza autista (con facoltà di riconsegna in luogo diverso da quello della consegna iniziale, e con diritto alla sostituzione in caso di rottura) non va inquadrata nella voce di tariffa riferita al servizio di "noleggio " - pur nell'assenza, nel testo normativo di riferimento, di espressa esclusione dell'attività di noleggio senza conducente - , in considerazione della profonda differenza tra le due attività e, soprattutto, della circostanza che la normativa di settore( artt. 54, secondo comma, e 57, quarto comma, d.P.R. n. 393 del 1959,codice della strada abrogato; artt. 82 e 85 d.P.R. n. 285 del 1992, codice della strada vigente; art. 68 legge comunitaria n. 142 del 1992, per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/398), è costante nel distinguere la "locazione" di autoveicolo dal "noleggio con conducente".

In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'I.N.A.I.L., il decreto ministeriale 10 dicembre 1971 di approvazione delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono denunciabili per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1Il problema dell'incapace "eternamente giudicabile": un severo monito
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Il problema è stato focalizzato da molto tempo, ormai. E, come spesso accade, l'inerzia del legislatore nell'affrontare la questione induce i giudici a tentare la strada della questione di legittimità costituzionale, sperando in un intervento manipolatorio della Consulta. La quale, con un comprensibile self restraint, esita a lungo prima di esercitare scelte discrezionali che spetterebbero alle istituzioni rappresentative, o di scardinare il quadro normativo, mediante ablazioni trancianti, con effetti di sostanziale anomia su materie che coinvolgono diritti fondamentali della persona. Ma il processo di interlocuzione con i giudici e con il legislatore non può protrarsi all'infinito, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 33
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33
Data del deposito : 7 gennaio 2003

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