Sentenza 28 settembre 2009
Massime • 1
La confisca del veicolo prevista nel caso di condanna per il reato di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è misura di carattere penale e non amministrativa, come rivela il rinvio operato dal combinato disposto degli artt. 187, comma ottavo e 186, comma settimo, C.d.S. alla analoga disposizione contenuta nel secondo comma lett. c) dell'art. 186 stesso codice in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, la quale, a sua volta, richiama l'art. 240, comma secondo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Il rifiuto all’alcool test comporta la confisca del veicoloAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2009, n. 48576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48576 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/09/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1420
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 14324/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PM PRESSO TRIBUNALE DI SAVONA;
nei confronti di:
1) ET SO N. IL 13/01/1982;
avverso l'ordinanza n. 70/2008 TRIB. LIBERTÀ di SAVONA del 14/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. FRATICELLI MARIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
- 1 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre avverso l'ordinanza dello stesso tribunale, del 14 febbraio 2009, che ha respinto l'appello dallo stesso proposto avverso il provvedimento del locale Gip che ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'autovettura "Fiat Punto", targata AL 852 YL, di proprietà di HI SO, imputata ex art. 187 C.d.S., comma 8, - sanzionato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 7, - per essersi rifiutata di sottoporsi a narcotest.
Il tribunale ha sostenuto che, in vista della natura amministrativa della confisca prevista per il caso di rifiuto al predetto esame - ovvero dell'alcoltest, nell'imputazione di guida in stato di ebbrezza alcolica -, il sequestro non era consentito, essendone assente il presupposto, rappresentato dall'esigenza di garantire la futura confisca penale.
Deduce il PM ricorrente violazione di legge in relazione alla ritenuta natura amministrativa della predetta confisca, avendo la stessa, a suo giudizio, in vista del rinvio operato dall'art. 186 C.d.S., comma 7 al comma 2, lett. c), natura di misura di sicurezza penale.
- 2 - Il ricorso è fondato.
Questa Corte, invero, ha in proposito condivisibilmente affermato, con riguardo al caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest - che tuttavia, in virtù dell'espresso rinvio all'art. 186 C.d.S., comma 7, operato dall'art. 187 C.d.S., comma 8, prevede sanzioni, in tema di confisca del veicolo, estensibili al caso di rifiuto di sottoporsi al narcotest - che: "La confisca del veicolo prevista nel caso di condanna per il reato di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti alcoli metrici è misura di carattere penale e non amministrativa, come rivela il rinvio operato dalla norma in questione alla analoga disposizione contenuta nell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, la quale, a sua volta, richiama l'art. 240 c.p., comma 1". Ove il legislatore avesse voluto prevedere solo un fermo amministrativo, si sostiene nella citata sentenza, sarebbe bastato richiamare la procedura prevista dall'art. 213 C.d.S., che prevede la confisca amministrativa, invece che la misura prevista per altro reato.
Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Savona.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009