Sentenza 7 gennaio 2004
Massime • 1
Il limite per l'accesso al condono previsto dall'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per le imposte dirette è costituito dall'esistenza di un accertamento definitivo, il che è ravvisabile nel caso in cui l'atto impositivo non sia stato impugnato ovvero, se impugnato, sia stato oggetto di un giudicato conclusivo del contenzioso tributario, in quanto solo in tali ipotesi non può ritenersi sussistente una pendenza tributaria suscettibile, in quanto tale, di essere definita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2004, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE 1^ UFFICIO DISTRETTUALE 2^ DD GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GONFALONIERI FERNANDO, RAPAGLIA ROSALIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 15111/99 proposto da:
CONFALONIERI FERNANDO, RAPAGLIÀ o RAPAGLIA ROSALIA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL 4^ SC B presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GRETZ, difesi dall'avvocato GIANLUIGI MASNATA, giusta delega in calce;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
MINISTERO FINANZE 1^ UFFICIO DISTRETTUALE 2^ DD GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 156/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 29/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentale, l'Avvocato MASNATA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Genova notificava in data 20.09.1991 a RI DO ed a PA RO, compartecipi della sas Mobili d'Arte di NF & C., un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1986.
L'atto impositivo veniva impugnato dai contribuenti, che, successivamente, presentavano dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 32 e ss. L. 413/1991. L'adita Commissione di primo grado di Genova dichiarava la estinzione del giudizio per l'indicata causa.
L'appello proposto dall'Ufficio avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n. 156 del 1.6. - 29.6.1998, sul rilievo che la situazione processuale determinatasi a seguito del ricorso avverso l'avviso di accertamento integrava gli estremi della pendenza di lite richiesta dalla norma agevolativi: a prescindere quindi dalla inammissibilità del ricorso - perché proposto oltre il termine di giorni 60 di cui all'art. 16 DPR 636/1972 - non essendo intervenuta alcuna pronuncia definitiva in ordine a tale inammissibilità.
Ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato - 1^ Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Genova, con un motivo di gravame.
Si sono costituiti e resistono con controricorso i contribuenti che contestualmente hanno proposto ricorso incidentale condizionato all'accoglimento della impugnazione dell'Amministrazione. I resistenti hanno altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo la ricorrente Amministrazione deduce, in relazione agli artt. 62 D.Lgs.vo 546/1992 e 360 comma primo n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss. L. 413/1991; falsa applicazione dell'art. 3 quater DL 16/1993
convertito con modificazioni in L. 75/1993 e dell'art. 2 quinquies DL 564/1994 convertito con modificazioni in L. 656/1994. La ricorrente si duole per un verso che sia stata ritenuta definibile la controversia nascente dalla notifica dell'avviso di accertamento nonostante tale accertamento fosse divenuto definitivo perché tardivamente impugnato;
per altro verso, della inconferenza del richiamo fatto dalla CTR a quanto previsto, in materia di pendenza di lite, in altri provvedimenti agevolativi (che prevedono la sanatoria anche se il ricorso contro l'atto impositivo sia inammissibile), trattandosi di normative di stretta interpretazione attesa la natura agevolativi - e perciò eccezionale - delle relative previsioni. I contribuenti, dal canto loro, oltre a contestare la fondatezza del ricorso, ne eccepiscono in limine la inammissibilità, perché proposto da un Ufficio periferico anziché dal Ministero delle Finanze e senza la indicazione delle complete generalità del legale rappresentante pro tempore dell'Ufficio stesso.
In via di ricorso incidentale condizionato si richiamano alle eccezioni di inammissibilità dell'appello - per mancanza ed impossibilità di determinare quale decisione sia stata impugnata dall'Ufficio e di improcedibilità dell'appello stesso per essersi determinato la cosa giudicati (decisione della CT di primo grado di Genova n. 274/2/96, notificata l'1.7.1996 e non appellata tempestivamente dall'ufficio) in ordine ad una questione pregiudiziale alla definizione della presente controversia e cioè alla irrilevanza della tardività del ricorso ai fini della condonabili della controversia stessa.
Preliminarmente, va disposta, ex art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi - principale ed incidentale - che investono la medesima sentenza.
Ciò posto va esaminata in primo luogo la eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione sollevata dai resistenti. Ritiene la Corte che essa sia all'evidenza infondata. In proposito è appena il caso di rilevare che il ricorso reca chiaramente l'indicazione della parte ricorrente, del tutto correttamente individuata nella Amministrazione Finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. Vero è che risulta menzionato nella intestazione del ricorso anche l'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Genova, ma si tratta di una aggiunta in se stessa priva di rilievo. Infatti, la legittimazione a partecipare al giudizio di Cassazione spetta - giusta il consolidato orientamento di questa Corte - esclusivamente all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato.
D'altro canto, il riferimento - che pure si legge nell'intestazione del ricorso - al legale rappresentante pro tempore, comporta, seppur per implicito ma con tutta evidenza, riferimento alla Ministro in carica, soggetto da ritenersi investito del relativo potere, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 75 comma terzo c.p.c.. Può ora passarsi all'esame del ricorso principale.
Le censure mosse alla sentenza di secondo grado sono prive di fondamento.
Va premesso che l'art. 32 della L. 413/1991 (norma inserita nel titolo 6^, avente ad oggetto "Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie") al primo comma stabilisce - per quanto in questa sede interessa e rileva - che " i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate...".
Il limite per l'accesso all'agevolazione de qua è dunque rappresentato dalla esistenza di un accertamento definitivo:
situazione ravvisatale nel caso in cui l'atto impositivo non sia stato impugnato o, se impugnatola stato oggetto di un giudicato conclusivo del contenzioso tributario (Cass. 83 71/2001; Cass. 7206/1997). In tale situazione, infatti, non potrebbe ritenersi sussistere una pendenza tributaria, suscettibile - in quanto tale - di essere condonata.
Orbene, nella specie è da escludere che sulla tardività - e quindi sulla inammissibilità - del ricorso introduttivo sia intervenuta una pronuncia dei Giudici di merito, opponibile dall'A.F. ai contribuenti. Invero la decisione di primo grado ha avuto ad oggetto, come in precedenza ricordato, la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta presentazione della domanda di condono ed i Giudici di appello hanno poi ritenuto infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo coltivata dall'appellante Ufficio Finanziario.
A questa stregua, il ricorso principale deve essere rigettato, dovendosi ritenere ammissibile - in pendenza di lite - l'accesso alla definizione agevolata della controversia.
La pronuncia ha carattere all'evidenza assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Quanto alle spese del presente giudiziosi ravvisano giusti motivi per dichiararle compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004