Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "A" 03 5 37/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13446/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Michele Annunziata Presidente Cron. 7387 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Pietro Cuoco Consigliere Ud. 20 di- Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere cembre 2000 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Cen- trale dell'Istituto, presso gli avvocati Rina Sarto, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente contro società New Marty S.a.s. di TI AN MA, nonché
contro
Mar- tinelli AN MA in proprio, elettivamente domiciliate in Roma, via- le Gorizia n. 14, presso l'avv. Franco Sabatini, che le rappresenta e 5579 1 n difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 63/98, decisa il 19 marzo 1998 e pubblicata il 15 aprile 1998, resa dal Tribunale di Pescara nel procedimento n. 137/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Domenico Ponturo su delega dell'avv. Fabio Fonzo, nell'interesse dell'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo 24 agosto 1995, emesso su richiesta dell'I.N.P.S., il Pretore di Pescara intimava alla S.a.s. New Mar- ty il pagamento dell'importo di lire 34.999.193 a titolo di con- tributi non versati e conseguenti sanzioni. L'Istituto avanzava tale richiesta ritenendo non spettare il bene- ficio della fiscalizzazione degli oneri sociali poiché l'impresa, che operava per conto terzi nella lavorazione dell'abbigliamento (così detta fasonista con discutibile neologismo) non aveva appli- cato al personale dipendente i minimi contrattuali previsti dal contratto collettivo del settore tessile. La società New Marty S.a.s. proponeva opposizione con atto in data 18 ottobre 1995 e il Pretore di Pescara, con sentenza in data 21 marzo 1997, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non dovuti gli importi richiesti dall'Istituto. Quest'ultimo interponeva appello e in esito il Tribunale di Pesca- -con sentenza n.63/98 emessa in data 19 marzo 15 aprile 1998, ra, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che in mancanza di contratto di riferimento le imprese operanti per conto terzi non erano obbligate a rispettare il trat- tamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva di altro settore ma solo ad applicare una ragionevole misura di equità re- tributiva, proporzionata all'entità della prestazione ed alla ti- pologia dell'impresa datrice di lavoro. Avverso la sentenza, notificata in data 19 maggio 1998, propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S. con atto notificato in data 14 luglio 1998; deduce a sostegno due motivi. La società New Marty S.a.s. resiste con controricorso notificato in data 30 luglio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 DL 9 ottobre 1989, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che finalità della fiscalizzazione degli oneri sociali è anche quella di subordinare la concessione del beneficio al ri- spetto della contrattazione collettiva poiché i maggiori oneri ad 3 essa conseguenti vengono compensati appunto dallo sgravio. Ove non esista una contrattazione collettiva nazionale la fruizio- ne del beneficio si deve intendere subordinata al rispetto di un contratto collettivo "pertinente" all'attività effettivamente svolta. Atteso che la controricorrente esegue lavori di confezione per i terzi il contratto al quale fare riferimento sarebbe "senz'altro quello dei lavoratori delle confezioni, cioè dell'abbigliamento" La censura non è fondata. Si osserva preliminarmente che l'Istituto ricorrente riconosce l'inesistenza di un contratto collettivo cui rimangano vincolate le imprese che eseguono lavori di confezione per conto terzi. So- stiene peraltro che la concessione degli sgravi contributivi di cui all'art. 6 DL 9 ottobre 1989 n. 287 non spetta, ai sensi del- 1 l'art. 9, lett. c) dello stesso DL, per i lavoratori che siano re- tribuiti in misura inferiore a quanto stabilito da leggi, regola- menti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sinda- cali più rappresentative su base nazionale. In mancanza di con- tratto collettivo di settore la retribuzione deve essere non infe- riore a quella prevista da un contratto collettivo "pertinente". Nel caso in esame il contratto collettivo al quale far riferimento sarebbe quello dei lavoratori dell'abbigliamento, trattandosi di impresa che esegue lavori di confezione per terzi. Viene dunque svolto una complessa argomentazione i cui passaggi vanno chiariti con inversione dell'ordine espositivo adottato dal- la ricorrente poiché punto di partenza è l'assunto che il contrat- to dei tessili sarebbe "pertinente" al settore in esame. Se ne de- sume che il beneficio in discorso non spetterebbe all'odierna con- troricorrente che, tenuta comunque a rispettare i minimi retribu- tivi previsti da un contratto collettivo non si è adeguata a quanto previsto dal contratto in discorso. I due argomenti vanno esaminati nell'ordine così indicato poiché : a) l'attinenza al settore de quo del contratto collettivo invoca- to, ancorchè formalmente non applicabile, comporterebbe • l'esclusione dal beneficio per mancato rispetto della normativa pattizia, senza necessità di ulteriori indagini e quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con decisione nel merito in senso favorevole all'Istituto ricorrente;
ove non fosse riscontrabile tale attinenza, l'esattezza del b) principio affermato circa la necessità di rispettare in ogni caso un contratto collettivo comporterebbe invece la cassazio- ne con rinvio ad altro giudice che accerti quale può essere il contratto collettivo che presenta analogie rilevanti e se i mi- nimi retributivi in esso previsti sono stati rispettati. Il primo assunto va senz'altro disatteso poiché l'Istituto ricor- rente non censura l'argomentazione svolta dal Tribunale il quale, con apprezzamento di fatto, adeguatamente motivato, ha affermato che le imprese così dette fasoniste presentano una particolare conformazione strutturale dell'attività produttiva, rispetto a quella più complessa delle imprese operanti nel settore tessile, 5 per effetto della "diversificata combinazione dei fattori della produzione impiegati, e quanto alla presenza e capacità di inci- denza sul mercato". Lo stesso Collegio di merito ha evidenziato che gli accordi contrattuali realizzati in settori contigui "seppure non applicabili alla concreta fattispecie" hanno se mai non lontani dagli accordi collettivi assunto parametri dell'industria. In ordine a tali affermazioni l'Istituto ricorrente non formula rilievo o riserva di sorta. La doglianza fondata sul diniego del Tribunale di assumere come parametro di riferimento il contratto collettivo del settore tes- sile è dunque inammissibile, non essendo stati censurati gli spe- cifici argomenti svolti al riguardo nella sentenza denunciata. Va invece disattesa, e il complesso motivo va quindi rigettato e non dichiarato inammissibile, la censura svolta nel senso che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali spetterebbe solo alle imprese che rispettano comunque un contratto collettivo, espressamente operante per il settore o quantomeno "pertinente”. La norma è invero strutturata non già nel senso che il rispetto della contrattazione collettiva costituisce un presupposto per l'applicazione del beneficio, sibbene nel senso che quest'ultimo non spetta per i lavoratori retribuiti in misura inferiore a quel- la spettante per i contratti collettivi stipulati dalle organizza- zioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Già l'argomento letterale induce a concludere nel senso che il ri- 6 ferimento è alla contrattazione esistente e riconosciuta per tale, non già ad una contrattazione qualsiasi, pur se le parti non si sono attivate al riguardo. Trattasi poi di norma che fa eccezione alla regola generale della spettanza del beneficio a determinate categorie di imprese, esclusa quindi dall'applicazione analogica secondo il disposto dell'art. 14 delle preleggi. Non si vede d'altro canto per qual ragione la singola impresa do- vrebbe risentire conseguenze sfavorevoli per l'incapacità a rag- giungere un accordo o quantomeno per l'inerzia di organizzazioni che devono essere "maggiormente rappresentative". È esatto il rilievo dell'Istituto nel senso che si deve garantire eguaglianza retributiva ai dipendenti di imprenditori avvantaggia- ti dalla riduzione di un onere, con effetti a carico dell'intera collettività, ma tale eguaglianza va appunto garantita mediante i rispetto di contratti collettivi vigenti (che, non si dimentichi, non sono validi erga omnes e possono essere non applicati da parte delle imprese non aderenti alle Organizzazioni stipulanti), non già con l'introduzione di una sorta di onere di seguire comunque un contratto collettivo, pur nel caso in cui le Organizzazioni Sindacali non abbiano provveduto al riguardo. E non si vede come si sottrarrebbe a censura di illegittimità per violazione dell'art. 39 una normativa tale da incentivare l'interesse del singolo imprenditore a insistere per la stipula di contratti collettivi pur se le parti sociali, per autonoma scelta, non hanno in precedenza raggiunto un accordo in materia. 7 Ancora non si vede come potrebbe non contrastare con il principio di rilevanza costituzionale del buon andamento della Pubblica Am- ministrazione, dettato all'art. 97 della Costituzione, una disci- plina che faccia gravare sul singolo imprenditore l'onere di indi- viduare, in mancanza di un contratto di settore, altro contratto che abbia qualche attinenza, effettuando così a proprio rischio una scelta sempre suscettibile di contestazione. Vero è che adducere difficultatem non est inducere argumentum, ma appare conforme ai principi generali dell'ordinamento, in partico- lare di uguaglianza dei cittadini, di libertà sindacale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica, un'interpretazione lette- rale dagli esiti ben definiti rispetto a quella che porterebbe ad uno squilibrio a danno degli imprenditori, cui verrebbe negato un beneficio per fattori dipendenti da scelte omissive altrui, dovute a cause che nulla hanno a che fare con le finalità che la normati- va in esame vuol conseguire. Si nota infine che l'Istituto non contesta l'affermazione svolta nell'impugnata sentenza, doversi verificare, in mancanza di con- trattazione collettiva, se la retribuzione corrisposta rispetti "una ragionevole misura di equità retributiva proporzionata all'entità ed alla natura dell'impresa datrice di lavoro". Il silenzio al riguardo del ricorrente non vale come accettazione del principio atteso che, sia pure per ragioni che questa Corte reputa non condivisibili, si nega in radice che spetti la fisca- lizzazione per il caso di mancanza di contratto collettivo di set- tore, salvo che se ne applichi uno in qualche modo assimilabile. La reiezione del motivo di ricorso non comporta quindi l'adesione di questa Corte al principio affermato dal Tribunale nel senso che sarebbe condizione necessaria e sufficiente, in caso di mancanza di contratto collettivo di settore, una verifica in senso positivo in ordine al rispetto di parametri retributivi da accertarsi in concreto e in via equitativa. Tale rilievo del Collegio di merito si configura infatti come argumentum ad abundantiam, non necessa- rio a sorreggere il decisum e sottratto alla valutazione di questa Corte di Legittimità, tenuta a mantenersi nell'ambito delle ragio- ni prospettate dalle parti. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 6 comma 11 legge 389/89 (rectius DL 9.10. 1989, convertito con legge 389/89) e dell'art. 5 DL 1° ottobre 1996, n. 510, nonché il difetto di motivazione. Si afferma che la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare assorbita la questione relativa al mancato recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo stipulato tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizza- zioni sindacali, ai sensi del citato art. 5, così incorrendo in vizio di motivazione su di un motivo di appello proposto dall'Istituto. La censura è infondata. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione 9 al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti); così, in particolare, per quanto riguarda l'eventuale vizio di motivazione in ordine ad uno specifico motivo di appello, vanno indicati i termini concreti in cui la questione che si assume essere stata pretermessa o decisa in modo erroneo è stata proposta e va altresì specificato in qual modo il Tribunale avrebbe deviato dai corretti canoni di ragionamento. E ancora, ove si denunci l'errata o omessa applicazione di un con- tratto o accordo collettivo, sia esso a livello nazionale o pro- vinciale, il testo del documento, atto di autonomia privata per il quale è esclusa la conoscenza diretta del giudice, deve del pari esser riportato in ricorso. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- VO, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 26.000 oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario. Roma, 20 dicembre 2000 IL PRESIDENTE Mr. Aununiate ƏlburuIL CONSIGLIERE ESTENSORE за 10 Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 10 MAR. 2001 oggi, E GASSIL COLLABORATORE DICCANCELLERIA R P S T R O C