Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 718
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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Nel caso di esecuzione forzata intrapresa dal creditore particolare di uno solo dei coniugi, su beni oggetto di comunione legale fra gli stessi, non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la previa audizione dell'altro coniuge affinché quest'ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 cod. civ.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi. Il coniuge non debitore - d'altronde - è parte necessaria del giudizio nato dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza di vendita.

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  • 1ESPROPRIAZIONE BENI INDIVISI: il creditore deve dare avviso dell'avvenuto pignoramento agli altri comproprietari
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 novembre 2019

    ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dal dott. Christian Antonio Mitrano L'art. 599 cod. proc. civ. e l'art. 180 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ. stabiliscono che, nell'espropriazione di beni indivisi, il creditore pignorante deve dare avviso dell'avvenuto pignoramento agli altri comproprietari, indicando il bene pignorato e la data del pignoramento ed invitando i destinatari dell'avviso a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per essere sentiti in ordine ad una possibile separazione della quota; ai comproprietari è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. La mancanza dell'avviso ai comproprietari …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 718
Data del deposito : 27 gennaio 1999

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