Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Non si configura la nullità della sentenza qualora, nel procedimento davanti alla Corte d'assise, il magistrato supplente intervenga, a istruttoria dibattimentale conclusa, in sostituzione di quello effettivo impedito, in quanto la legge processuale prevede che i giudici supplenti partecipino alle udienze in modo da essere nella condizione di sostituire consapevolmente il componente effettivo impedito. Ne deriva che il magistrato supplente, avendo assistito a tutte le udienze, legittimamente subentra al magistrato effettivo impedito e concorre alla deliberazione della sentenza, senza necessità di rinnovazione del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2009, n. 27890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27890 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 25/02/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 501
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 041610/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA AN N. IL 11/03/1982;
2) IA DO N. IL 22/08/1981;
avverso SENTENZA del 04/04/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERÀ VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. SALZANO Francesco, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Brodu Basilio del Foro di Nuoro, difensore di fiducia di SI RD, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento;
udito l'avv. Pugliese Sebastiano del Foro di Catania, difensore di fiducia di AS AN, che si riporta ai motivi di ricorso ed ai motivi nuovi depositati, ed insiste per il loro accoglimento. OSSERVA
1. SI RD e AS AN ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva confermato la condanna pronunciata nei loro confronti dalla Corte di Assise di Bolzano per l'omicidio preterintenzionale del giovane TO IO, secondo l'ipotesi di accusa da loro aggredito all'uscita del locale pubblico "Sauguat" in Bolzano e picchiato duramente, in modo da cagionargli lesioni polmonari che ne avevano determinato la morte.
Secondo i fatti accertati sia in primo che in secondo grado, la vittima era stata aggredita da un gruppetto di cosiddetti "naziskin", costituito oltre che dai ricorrenti, anche dai giovani NA EA, RC OL RI e SE AN;
tutti erano stati invitati da SS MA, detto NO, che aveva organizzato una festa per festeggiare il suo compleanno.
Alla festa erano stati presenti fin dall'inizio NA EA e SE AN (quest'ultimo non era rimasto fino al termine, essendosi allontanato prima della chiusura del locale); verso le ore 23 erano sopraggiunti RC, SI e AS, il cui intervento aveva deteriorato il clima si spensierata allegria della festa. I tre avevano mostrato infatti un atteggiamento tracotante e provocatorio, subito sfociato in diverbi con gli altri giovani. Alla chiusura del "Sauguat", alle tre del mattino, la loro voglia di "menare le mani" si era scatenata con il TO, che era stato aggredito nel locale e colpito con calci e pugni per un equivoco insorto per espressioni di riprovevole gergo giovanile che i tre avevano ritenuto denigratorio nei loro confronti.
Il TO era uscito, ma era stato inseguito fuori e picchiato ancora, e dopo che era caduto al suolo preso violentemente a calci sul torace con i pesanti stivaletti muniti di punta rinforzata in acciaio che gli aggressori indossavano;
in particolare il AS l'aveva colpito con forte calcio sferrato dopo rincorsa. Il giovane era riuscito a sollevarsi da terra ed a sottrarsi agli aggressori grazie all'intervento di altri, tra i quali il NA, allontanandosi in preda al panico con corsa scomposta e disordinata fino a raggiungere la sua auto, dimenticando perfino che avrebbe dovuto portare con sè l'amico OR LT.
Era riuscito a salire a bordo e ad avviare il motore, ma l'auto aveva percorso a un dipresso ottocento metri, sbandando disordinatamente da un lato all'altro della carreggiata, come se non vi fosse un conducente che ne governava la direzione, ed aveva prima strisciato con la fiancata destra contro il guardrail di quel lato;
aveva poi tagliato la curva successiva e, dopo aver attraversato l'aiuola spartitraffico, una strada laterale ed una seconda aiuola, si era infine fermata contro un altro guardrail.
I primi soccorritori avevano rinvenuto all'interno il corpo esanime del giovane, riverso sul sedile destro.
Protratti tentativi di rianimazione, effettuati con compressione ritmica del torace e con defibrillatore, prima automatico e poi manuale, non avevano sortito esito.
Promossa l'azione penale, il NA ed il RC avevano ottenuto la definizione del processo con il rito abbreviato, in esito al quale il primo era stato assolto con sentenza definitiva, ed il secondo condannato con sentenza non ancora passata in giudicato. Nei confronti degli attuali ricorrenti l'azione era proseguita con il rito ordinario.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto, sulla scorta degli accertamenti medico legali svolti, che la morte era stata causata da una massiccia emorragia intrapolmonare, che aveva invaso anche l'albero bronchiale e le sue diramazioni, conseguente alle lesioni cagionate dai violenti calci che il giovane aveva ricevuto. L'emorragia aveva progressivamente ma ineluttabilmente condotto il poveretto allo smarrimento della coscienza ed alla morte. Il primo giudice aveva invece escluso altre cause, ed in particolare l'urto dell'auto contro il guardrail e le manovre rianimatorie, che erano state prospettate come fattori etiologicamente collegati al tragico evento.
In secondo grado era stata ulteriormente approfondita l'indagine medico legale, e s'era potuto così accertare che il giovane aveva una patologia cardiaca risalente ma asintomatica - miocardiopatia ipertrofica idiopatica -, che in presenza di condizioni scatenanti può cagionare la morte improvvisa: secondo le conclusioni dell'indagine peritale ciò era accaduto al giovane, e la condizione scatenante era da ricercare nell'intenso stress fisico e psichico determinato dal violento confronto con i contraddittori. Deducono i ricorrenti:
1) entrambi l'inadeguatezza della motivazione con cui la sentenza impugnata aveva disatteso il motivo di appello che aveva prospettato l'erronea valutazione dei fatti, con riferimento all'identificazione dell'effettivo antecedente causale dell'evento delittuoso, a loro avviso non correttamente individuato. La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, aveva trascurato di prendere in esame la possibilità di ragionevoli ipotesi di sequenze causali alternative, che escludevano la responsabilità degli imputati;
2) il difensore del AS, che ha depositato il 28 gennaio 2009 motivi nuovi e aggiunti, deduce la nullità della sentenza di primo grado, per essere stata decisa la causa, a suo avviso illegittimamente, da collegio cui aveva preso parte un giudice popolare supplente, subentrato ad un giudice effettivo impedito per malattia. Sostiene il ricorrente che il supplente subentrato, non avendo partecipato alla decisione delle questioni insorte nel corso del dibattimento, non poteva trovarsi nella condizione di valutare adeguatamente il merito della causa.
2.- Il ricorso è destituito di fondamento.
Quanto al primo motivo, è agevole rilevare come i rilievi dei ricorrenti siano del tutto infondati, atteso che la sentenza impugnata da conto con ampia motivazione delle ragioni della decisione.
La Corte Territoriale ha infatti escluso recisamente che l'urto dell'auto contro il guardrail potesse assurgere al rango di ultimo fattore causale, di tale determinante pregnanza da obliterare gli antecedenti etiologici pregressi, osservando che i lievi danni dell'auto; la mancata infrazione del parabrezza;
la mancata deformazione del volante;
la mancata apertura degli "airbags" dimostravano inequivocamente che l'impatto della vettura contro il guardrail era stato accompagnato da forza cinetica oltremodo moderata, di modo che non era certamente stata la proiezione del torace della vittima contro lo sterzo per effetto del contraccolpo a determinare le lesioni mortali.
Analogamente la sentenza impugnata ha escluso che le manovre rianimatorie costituite da energica pressione ritmica sullo sterno, potessero aver influito in modo alcuno sulla causazione dell'evento. Infine, la Corte territoriale ha dato conto in modo chiaro e convincente di come la causa della morte fosse da identificare nella silente cardiopatia da cui il TO era affetto, che si era evidenziata con il suo effetto naturale, e cioè l'arresto cardiaco, in conseguenza dell'intensa sofferenza e fatica fisica, non disgiunta da stress di intuibile alta intensità, indotta dal feroce pestaggio. Sul punto la sentenza impugnata rileva correttamente che la truce aggressione, animata da dolo lesivo, era sfociata nell'evento maggiore secondo una linea di sviluppo logica e prevedibile, e costituisce orientamento consolidato di questa Corte che tanto basta a configurare il delitto di omicidio preterintenzionale.(Sez. 1- 28175/07). Ma valga considerare che una diversa valutazione in punto di fatto dell'inaudita violenza dell'attività lesiva e del nesso di causalità, ben avrebbe potuto condurre alla più grave ipotesi di omicidio volontario.
In conclusione la sentenza non presenta ne' discrasie logiche ne' contraddizioni, e del resto il riesame del merito in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la Corte territoriale abbia dato conto delle ragioni della decisione con argomentazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.
Quanto alla seconda censura, v'è da osservare che la norma processuale prescrive per i giudici supplenti la partecipazione all'udienza, di modo che possano essere nella condizione di sostituire consapevolmente il componente effettivo eventualmente impedito, ma non anche la loro partecipazione ai momenti decisionali che sono propri del collegio nella sua composizione ordinaria, essendo appena ovvio che la presenza in camera di consiglio anche dei supplenti influirebbe sulla formazione della volontà che si manifesta nella decisione, così deformandone legittimità e validità, in palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.. È infatti la norma processuale che stabilisce quale sia il giudice competente e di quanti magistrati, ordinali o onorari, debba essere costituito.
Viceversa, se il magistrato supplente sia intervenuto, come nel caso di specie, quando l'istruttoria dibattimentale era già conclusa, avendo assistito a tutte le udienze, del tutto legittimamente subentra al componente effettivo impedito, e decide la causa, senza necessità di rinnovazione del dibattimento (cfr. da ultimo Sez. 6^ n. 39067 del 6 luglio 2007). Non è dato arguire il contrario dalle massime citate dal ricorrente, dovendo intendersi per "partecipazione al dibattimento", la presenza del supplente a tutte le udienze.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009