Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
Sussiste il reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen. anche nel caso in cui il debitore, cui sono stati pignorati beni affidatigli in custodia, li sostituisca con altri, diversi da quelli originariamente pignorati, ancorchè di valore pecuniario equivalente. (La Corte ha osservato che la norma penale vuole tutelare non soltanto la generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, ma anche la persistenza di uno specifico vincolo giudiziale sui beni sottratti o dispersi, che non può essere eluso né surrettiziamente aggirato fin quando il giudice civile non ne dichiari l'eventuale inefficacia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2012, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 158
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 18451/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS EA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 17/12/2010 dalla Corte di Appello di Genova;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente giudice civile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Germano Abbondio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Mediante il difensore l'imputato EA IS impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Genova appellata dalla parte civile (il creditore esecutivo IO TA), lo ha dichiarato responsabile, agli effetti civili, del reato di sottrazione di beni di sua proprietà sottoposti a pignoramento e affidatigli in custodia (art. 388 c.p.p., comma 3) condannandolo al risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, e al versamento in favore della stessa di una provvisionale di Euro 2.000,00.
L'accusa nei confronti dell'IS, titolare della Elettroscic s.n.c. esercente la vendita di materiale elettrico e piccoli elettrodomestici, è scaturita dalla querela della persona offesa IO TA, creditore dell'IS per merce fornitagli, susseguente al mancato reperimento, in sede di ricognizione e prelievo per la vendita, dei beni pignorati al debitore esecutato (una stufa a legna e un congelatore a pozzetto da 360 litri); beni che l'ufficiale giudiziario procedente asserisce essere stati alienati per stessa dichiarazione del debitore IS, proprietario e custode dei beni (p.v. di ricognizione 28.11.2005 a firma del banditore Onofrio ME).
Il Tribunale di Genova con sentenza del 9.7.2009 aveva prosciolto (ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2) l'imputato (che ha sostenuto di aver sottoscritto il verbale del banditore ME senza avere reale contezza della sorte dei beni pignorati) sulla base delle dichiarazioni del curatore del fallimento della società Elettroscic del prevenuto, rag. Marco AG, che riferiva di aver trovato tra i beni aziendali una stufa e un congelatore della stessa marca di quelli pignorati e di valore più o meno uguale a quello loro attribuito nel verbale di pignoramento del 19.1.2005 (Euro 4.160,00).
La Corte territoriale ligure ha ritenuto, ex adverso, conclamata la responsabilità dell'imputato per il fatto reato contestatogli proprio sulla base di una più attenta disamina delle dichiarazioni del curatore, in comparativa lettura con il verbale di pignoramento dei beni per nulla lacunoso o generico, come erroneamente sostiene la sentenza di primo grado. I beni pignorati sono costituiti da: 1) stufa a legna marca Royal per acqua calda modello CX2430 nuova;
2) congelatore da 360 litri a pozzetto per derrate alimentari marca GO modello 360 nuovo. Il curatore fallimentare AG ha reperito: 1) una stufa Royal elettrica (e non a legna) non del modello CX2430 (e, quindi, non identificabile con quella a suo tempo pignorata); 2) un congelatore marca GO con capacità di 259 litri (e non 360 litri) non del modello indicato nel verbale di pignoramento (e, quindi, anch'esso non identificabile con quello pignorato). L'avvenuta sottrazione o dispersione dei beni sottoposti a pignoramento è - per la Corte ligure - di tutta evidenza, essendo verosimile che l'imputato - dopo l'instaurato procedimento penale nei suoi confronti - si è procurato beni simili per dissimulare l'avvenuta alienazione di quelli pignorati (sentenza si appello:
"...questi elementi fanno ritenere fondatamente che l'IS, nominato custode dei beni, che erano nuovi, li abbia sostituiti con altri identici beni, magari usati, ma di valore non corrispondente a quello attribuito dall'ufficiale giudiziario").
2. Con l'odierna impugnazione il difensore del ricorrente formula tre ordini di censure per violazione di legge ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
1 Illogicamente la Corte territoriale ha sovvertito il giudizio del Tribunale, reinterpretando le medesime emergenze già apprezzate in primo grado, senza procedere ad alcuna pur parziale rinnovazione dell'istruttoria. In questa prospettiva i giudici di appello hanno rivalutato le dichiarazioni testimoniali del curatore fallimentare per dedurne l'avvenuta sottrazione o sostituzione dei beni pignorati, ignorando tuttavia un decisivo rilievo del curatore secondo cui la stufa e il congelatore reperiti tra i beni aziendali, oltre ad essere delle stesse marche di quelli pignorati, avrebbero un valore corrispondente a quello indicato nell'atto di pignoramento. Ignorano inoltre i giudici di appello che non è stata acquisita alcuna prova che l'imputato abbia davvero venduto i beni pignorati, sostituendoli con altri analoghi. A ciò dovendosi aggiungere la piena credibilità dell'assunto difensivo dell'IS, prosciolto da altre analoghe contestazioni ex art. 388 c.p., scaturite da verbali redatti dall'ufficiale giudiziario ME, per uno dei quali è stata peritalmente accertata la falsità della sottoscrizione dell'IS.
2. La sentenza di appello applica erroneamente il disposto dell'art.530 c.p., comma 2, dal momento che - a fronte della insufficienza delle prove di accusa portate in luce dall'istruttoria dibattimentale - pone un onere probatorio a carico dell'imputato, cui attribuisce la mancata proposizione di querela di falso per impugnare il verbale di ricognizione dei beni staggiti recante l'annotazione della vendita dei beni per come riferita dallo stesso IS, debitore esecutato.
5. Erroneamente la Corte di Appello ha riconosciuto all'appellante parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva, che l'IS comunque non potrebbe pagare perché dichiarato fallito in proprio e che in ogni caso non sarebbe esigibile perché violerebbe la par condicio creditorum.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di EA IS deve essere rigettato per l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso e l'indeducibilità del terzo.
1. Muovendo dalla terza, subordinata, censura relativa alla provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, occorre ribadire che la statuizione con cui il giudice di merito, pronunciando condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione. Si tratta, infatti, di provvedimento incidentale insuscettibile, per sua stessa natura, di passare in giudicato, in quanto destinato ad essere travolto e assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. S.U., 19.12.1990 n. 2246/91, Capelli, rv. 186722; Cass. Sez. 5, 17.1.2007 n. 5001, Mearini, rv. 236068).
2. La prima e la seconda doglianza, depurate da riferimenti di mero fatto inapprezzabili nel giudizio di legittimità, sono prive di pregio.
La Corte di Appello ligure non ha in alcun modo posto a carico dell'imputato, quale indice di responsabilità penale, la mancata proposizione della querela di falso per contrastare la veridicità dell'atto pubblico integrato dal verbale di ricognizione negativa del compendio pignorato (art. 536 c.p.c.). La sentenza dice cosa affatto diversa, cioè che il verbale del banditore ME, recante la sottoscrizione dell'imputato, attesta una situazione storica (al momento della sua redazione), quella del mancato rinvenimento dei beni pignorati, situazione che l'IS (che pure sostiene di aver parlato per telefono con il ME) non ha contrastato con alcun dato o elemento, salva la successiva e solo apparente ricomparsa dei beni pignorati.
Quanto a questi ultimi, ineccepibilmente la sentenza impugnata ne sottolinea la sottrazione (il reato ex art. 388 c.p., comma 3 è realizzato, come afferma la stabile giurisprudenza di legittimità, anche dalla semplice amotio dei beni pignorati o dal loro spostamento da un luogo all'altro, senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione), alla luce della palmare diversità dei beni individuati dal curatore fallimentare rispetto ai beni realmente sottoposti al vincolo pignoratizio e affidati in custodia all'imputato. Beni soltanto simili per marca e tipo, ma inequivocamente non identificabili come quelli pignorati. Irrilevante ai fini del perfezionamento del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 3 è, infine, la circostanza che i beni ritrovati dalla curatela, diversi da quelli in origine pignorati, possiedano un valore pecuniario equivalente a quello stabilito nel verbale di pignoramento del 2005. La ragione è perfino ovvia e risiede nel specificità dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, costituito dall'esigenza di tutelare la funzione statuale nella conservazione e immutabilità del vincolo impresso su determinate cose per fini di giustizia. Fini di giustizia che trovano causa nella esigenza, mediata appunto dal vincolo giudiziale sui beni, di preservare la garanzia patrimoniale del creditore procedente in executivis. Non a caso la fattispecie criminosa è inserita tra i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. Di tal che, se l'equivalenza di valore dei beni comunque repenti in avvenuta indebita sostituzione di quelli in origine pignorati può soddisfare le concrete ragioni del privato creditore, tale equivalenza non vale a caducare la rilevanza penale del fatto sostitutivo in quanto vulnerante il preminente interesse pubblico al aspetto delle decisioni giudiziarie. La fattispecie sanzionata dall'art. 388 c.p., comma 3, presuppone in vero, non la (sola e indiretta) compromissione della generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore proprietario e custode dei beni pignorati ma la persistenza dello specifico vincolo giudiziale sui beni sottratti o dispersi, che non può essere eluso ne surrettiziamente aggirato fin quando il giudice civile non ne dichiari 1 eventuale inefficacia.
Alla reiezione del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012