Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell'impugnazione o, nei casi richiamati, dell'esecuzione, come oggetto del gravame che ha inteso proporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2017, n. 14783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14783 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
14783-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 139/2017 GIACOMO FUMU Presidente. REGISTRO GENERALE DOMENICO GALLO N.41121/2016 LUCIANO IMPERIALI GIUSEPPE COSCIONI Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO LI RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; G RITENUTO IN FATTO Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza 18 novembre 2013 del Tribunale di Avezzano e depositao il 15 dicembre 2015 all'esito di provvedimento di rimessione in termini notificato al ricorrente medesimo in data 12 giugno 2015 e della notifica dell'estratto contumaciale avvenuta il 9 novembre 2015. Avvero tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato appellante articolando i seguenti motivi :
1. Violazione del combinato disposto degli artt. 544 comma 3 e 585 comma 2 lett. D) del codice di rito. Afferma il difensore che, nel caso di specie, il termine per impugnare sarebbe stato erroneamente calcolato dalla Corte territoriale in quanto questo avrebbe dovuto decorrere dalla notifica dell'estratto contumaciale mentre la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il dies a quo corrispondeva al giorno della notifica del provvedimento di restituzione in termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto. Come già affermato da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 31141 del 18/03/2014 Rv. 261238), la comunicazione dell'estratto contumaciale ha la funzione di portare a conoscenza dell'interessato, in termini effettivi o almeno legali, l'esistenza ed il tenore del provvedimento che lo riguarda. La istanza di rimessione in termini presuppone invece, di fatto ed in diritto, che l'interessato abbia già conseguito (in un qualsiasi modo) la conoscenza effettiva del provvedimento, tanto che deve indicarlo al giudice della impugnazione (o, nei casi richiamati, a quello della esecuzione) come oggetto della impugnazione che intende proporre. È chiaro dunque che l'art. 548 c.p.p., allude(va) alla notifica dell'estratto contumaciale quale presupposto di comunicazione legale del provvedimento, e non regola(va) i casi nei quali l'estratto fosse già stato notificato, fallendo per altro lo scopo di procurare al destinatario una cognizione effettiva. È chiaro, ancora, come l'art. 585 c.p.p., regoli l'andamento fisiologico della procedura, riferendosi alla notifica quale mezzo tipico di comunicazione del provvedimento impugnabile, ma non interferisca col microsistema della rimessione in termini, che per definizione opera quando, finalmente, è garantita aliunde la cognizione effettiva del provvedimento medesimo. 2 Non v'è dunque norma positiva che sostenga la tesi del ricorrente, e neppure sussistono i "bisogni" di garanzia che dovrebbero giustificare la rinnovazione dell'atto già compiuto. In particolare, la certa individuazione della decorrenza del termine per l'impugnazione è assicurata dal riferimento alla data di notifica dell'ordinanza di rimessione in termini, grazie alla quale l'interessato già pacificamente informato della sentenza che lo riguarda - apprende anche e formalmente che si trova in grado di impugnarla, entro il termine che, in linea generale, la legge considera congruo per la valutazione di opportunità e per la stesura dell'atto impugnatorio.
3. Le sopra esposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giacomo Fumu ) (Vincenzo Tutinelli) Finan DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE H 24 MAR. 2017 DICASS I Cancellere CANCELLIERE Claudia Pianelli I O E Z N 3